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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 giugno 2025

Cassazione n. 29890/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2966-2024proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona de i legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliati “ex lege ” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] CARADONNA; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A.

Vittimadi reati di tipo mafioso - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso -Pluralità di condanne per lo stesso fattoa carico di più imputati- Unicità della prestazione indennitaria - Sussistenza R.G.N.2966/2024 Cron.

Rep.

Ud.04/06/2025 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 1303 /20 2 3 , de lla Corte d’appello di Palermo, depositata in data 07/07/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 04/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero dell’Interno, nonché l’ Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1303/23, del 7 luglio 2023, della Corte d’appello di Palermo, che – respingendone il gravame, esperito in via di principalità, avverso l’ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, cod. proc. civ., del 21 settembre 2018, del Tribunale della stessa città (accogliendo, invece, parzialmente, in punto di spese di lite, quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]) –ha riconosciuto il diritto di quest’ultimoa conseguire, ex art. 4 legge 22 dicembre 1999, n. 512, il pagamento di € 20.000,00 da parte del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il suddetto Ministero.

2. Riferisc ono , in punto di fatt o, gli odiern i ricorrent i che [OSCURATO:PERSONA] formulava , nei confronti del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 4 legge n. 512 del 1999, due diverse istanze di accesso al suddetto Fondo, sempre nella qualità di parte civile costituita in un procedimento penale per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui era stato riconosciuto vittima.

Difatti, dopo aver conseguito la liquidazione di € 51.000,00, (somma attribuitagli, con sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo n. 791/09, a titolo di risarcimento del danno cagionatogli dall’esecutore materiale del delitto ex art. 629 cod. pen. perpetrato nei suoi confronti), egli presentava un’ulteriore istanza di accesso al Fondo.

Essa, in particolare, concerneva il pagamento di una provvisionale di € 20.000,00, pronunciata in suo favore dal medesimo Tribunale palermitano, con sentenza n. 273/10, resa all’esito del dibattimento celebrato nei confronti, in questo caso, dei mandanti del medesimo reato di estorsione di cui egliera già stato riconosciuto vittima.

Tale nuova istanza, tuttavia, veniva accolta limitatamente alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile in detto secondo giudizio, essendo, invece, rigettata per il resto, tanto che RosolinoChifari si vedeva costretto ad adire l’autorità giudiziaria.

Il giudice di prime cure, pur accertando la sussistenza del diritto di RosolinoChifari a conseguire la somma di € 20.000,00, oggetto della provvisionale in suo favore, non comminava alcuna condanna al pagamento, compensando, inoltre, le spese di lite.

Esperito gravame da entrambe le parti, il giudice d’appello accoglieva, in punto spese, solo quello incidentale del già attore.

Quanto, invece, al merito della questione, la Corte palermitana – pur ribadendo la necessità di escludere ogni possibilità,per le vittime dei reati di stampo mafioso, di duplicare il risarcimento dei danni a fronte di un unico evento criminoso – affermava che “nel caso di specie un tale rischio non sussiste tenuto conto della natura meramente «anticipatoria» della provvisionale ex art 539 cod. proc. pen. rispetto al risarcimento dell’effettivo danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile nelprocesso penale”.

Difatti, nel caso in esame, riteneva da “escludersi che la liquidazione operata dal Tribunale di Palermo nel 2010 sia una duplicazione di quella già effettuata nel 2009 dal G.U.P. e tanto sia perché il Tribunale, come può evincersi dagli atti, aveva conoscenza della precedente sentenza del G.U.P., sia perché non vi è prova in atti (né per vero è stato neppure dedotto) che l’effettivo danno subito dall’appellato sia da liquidarsi, in via definitiva, in misura inferiore all’importo di € 71.000,00”. 3.Avverso la sentenza della Corte panormita è stato proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 512 del 1999, anche in relazione agli artt. 187, comma 2, cod. pen. e 539, comma 2, cod. proc. pen.

Viene premesso, in ricorso, che – nel caso in esame – “le pretese attoree afferiscono allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, hanno agito in concorso tra loro”, essendo stati , infatti, tratti a giudizio “per il medesimo fatto criminoso”.

Di conseguenza, la responsabilità civile dei condannati presenta natura solidale, “a nulla rilevando che la condizione derivi o meno da un unico giudizio o da giudizi separati”.

Ciò detto, ferma restando “la configurazione in termini di diritto soggettivo della posizione degli aspiranti all’accesso al Fondo in possesso dei requisiti di legge, non può non assumere rilievo dirimente, in sede di corretta interpretazione delle norme della L. n. 512 del 1999, la precisa ratio che sta alla base dell’intero impianto della legge, che – in attuazione del principio solidaristico sancito dalla Costituzione –prevede un meccanismo di assunzione, da parte del Fondo di solidarietà, dell’obbligo di pagamento gravante sugli autori dell’illecito, con surroga del Fondo nei diritti degli attori nei confronti dei responsabili, ma con elevata probabilità che l’onere economico finisca per gravare definitivamente sul Fondo”.

Se lo scopo della normativa in esame è “quello di «garantire» le vittime, in senso proprio, della criminalità mafiosa”, appare “del tutto incompatibile con la suddetta ratio legis” una duplicazione delle pretese “semplicemente a causa delle vicende processuali che hanno portato alla celebrazione di due distinti procedimenti” a carico dei coautori del medesimo reato.

Si tratta, peraltro, di conclusione – si sottolinea nel ricorso – “coerente non soltanto con la ratio della legge medesima, ma anche con i principi in materia di risarcimento del danno, di unicità del danno conseguenza di un medesimo reato commesso da più soggetti in concorso tra loro”, oltre che “di responsabilità civile solidale dei condannati per un medesimo reato (art. 187 cod. pen.)”.

Né, in senso contrario, potrebbe valere il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui –nel caso di specie – il rischio di una locupletazione da parte della vittima di reato deve escludersi “tenuto conto della natura meramente «anticipatoria» della provvisionale ex art 539 cod. proc. pen. rispetto al risarcimento dell’effettivo danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale”.

Invero, tale tesi –si sostiene nel ricorso – non tiene conto del fatto che “l’ulteriore porzione del danno complessivo potrebbe anche non sussistere, e la provvisionale liquidata in sede penale potrebbe esaurire l’intero quantumdi risarcimento accertato, che dunque non può che essere considerato unico e solidalmente imputabile ai vari correi condannati”.

Difatti, a seguire la tesi della sentenza impugnata sarebbe “concreta la possibilità di un’ingiustificata sproporzione tra il danno complessivamente provato allo stato degli atti, ex art. 539 cod. proc. pen. (nella misura in cui viene liquidata la provvisionale dal giudice penale), e la ipotetica sommatoria delle singole provvisionali, riferibili al medesimo danno, al medesimo fatto e ai medesimi soggetti in concorso tra loro, che, nel loro insieme, non possono eccedere la porzione di danno complessivo, che dovrà essere eventualmente accertato, rivalutato e per l’effetto liquidato dal giudice in sede civile”.

Richiama, infine, a sostegno del motivo diverse pronunce rese, in materia, dalla giurisprudenza di merito.

4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Chifari, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile – anche in relazione al fatto che il giudizio d’appello risulta essere stato promosso dal Ministero dell’Interno (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso), mentre il presente ricorso sembrerebbe promosso da due distinte amministrazioni statali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (non indicati), una delle quali mai evocata né costituita nei precedenti gradi dimerito –o, comunque, rigettata.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorsova accolto .

8. “In limine”, tuttavia, va disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, essendo sufficiente – ai fini dell’ammissibilità della proposta impugnazione di legittimità –che la stessa sia stata esperita dal Ministero dell’Interno, già parte delle precedenti fasi di giudizio.

9. Ciò detto, l’unico motivo di ricorso è fondato.

9.1. Questa Corte, infatti, chiamata da recente a vagliare –in pubblica udienza – un a questione affine a quella oggetto del presente ricorso (trattandosi, anche in quel caso, di condanne generiche al risarcimento del danno riconosciute in favore di vittime di reati mafiosi), ha affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso, “in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un’unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris , in cu i all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicché l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti” (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2024, n. 18127, Rv. 671786- 01).

Tale arresto, nel rammentare, previamente, che questa Corte “ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione delle somme a carico del Fondo, in quanto l’attività della P.A. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale”, ha osservato che ciò “non esclude che, peraltro, il Comitato sia tenuto, nell’ambito della propria attività vincolata, all’accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all’erogazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.).

In particolare, la sussistenza di questo diritto “postula, tra l’altro, l’emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico dell’autore (o degli autori) del reato”, sicché, al verificarsi di tale presupposto, “da un lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione dell’autore (o degli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall’altro lato sorge a carico dello Stato un’obbligazione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nella legge” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.).

Orbene, allorché “il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art.2055 cod. civ.), all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica”, così determinandosi “una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, la quale, secondo la struttura tipica dell’obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l’art. 1292 cod. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguitauna sola volta), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati” (cfr., del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.).

Ne consegue, quindi, che non è rilevante “la pluralità delle condanne, che è ovviamente immanente alla natura plurisoggettiva dell’obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità della prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obbligazione risarcitoria avente fonte nell’illecito, sia che venga eseguita dallo Stato, adempiendo all’obbligazione ex legeavente funzione solidaristica” (ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.).

Su tali basi, dunque, deve ritenersi che “il Comitato, nell’esercizio dell’attività di doverosa verifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso al Fondo”, è tenuto ad accertare “che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversi imputati”, riguardino “il medesimo fatto dannoso continuato, che era stato commesso in concorso tra loro”; sicché, ricorrendo tale ipotesi, si è in presenza di “una obbligazione risarcitoria solidale”, la quale è “soggetta alle regole surrichiamate”, dando così “diritto ad ottenere una prestazione unica, da eseguirsi una volta sola” (Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.).

10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto: “la vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie – rese in giudizi diversi – per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, ha diritto ad un’unica prestazione dal Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999”.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2966-2024proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona de i legali rappresentanti “pro tempore”, domiciliati “ex lege ” in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti,rappresentato e difesodall’[OSCURATO:PERSONA] CARADONNA; -controricorrente - Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Vittimadi reati di tipo mafioso - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso -Pluralità di condanne per lo stesso fattoa carico di più imputati- Unicità della prestazione indennitaria - Sussistenza R.G.N.2966/2024 Cron. Rep. Ud.04/06/2025 Adunanza camerale Avverso la sentenza n. 1303 /20 2 3 , de lla Corte d’appello di Palermo, depositata in data 07/07/2023; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data 04/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero dell’Interno, nonché l’ Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti ricorrono, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1303/23, del 7 luglio 2023, della Corte d’appello di Palermo, che – respingendone il gravame, esperito in via di principalità, avverso l’ordinanza ex art. 702-ter, comma 5, cod. proc. civ., del 21 settembre 2018, del Tribunale della stessa città (accogliendo, invece, parzialmente, in punto di spese di lite, quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]) –ha riconosciuto il diritto di quest’ultimoa conseguire, ex art. 4 legge 22 dicembre 1999, n. 512, il pagamento di € 20.000,00 da parte del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso istituito presso il suddetto Ministero. 2. Riferisc ono , in punto di fatt o, gli odiern i ricorrent i che [OSCURATO:PERSONA] formulava , nei confronti del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 4 legge n. 512 del 1999, due diverse istanze di accesso al suddetto Fondo, sempre nella qualità di parte civile costituita in un procedimento penale per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso di cui era stato riconosciuto vittima. Difatti, dopo aver conseguito la liquidazione di € 51.000,00, (somma attribuitagli, con sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Palermo n. 791/09, a titolo di risarcimento del danno cagionatogli dall’esecutore materiale del delitto ex art. 629 cod. pen. perpetrato nei suoi confronti), egli presentava un’ulteriore istanza di accesso al Fondo. Essa, in particolare, concerneva il pagamento di una provvisionale di € 20.000,00, pronunciata in suo favore dal medesimo Tribunale palermitano, con sentenza n. 273/10, resa all’esito del dibattimento celebrato nei confronti, in questo caso, dei mandanti del medesimo reato di estorsione di cui egliera già stato riconosciuto vittima. Tale nuova istanza, tuttavia, veniva accolta limitatamente alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile in detto secondo giudizio, essendo, invece, rigettata per il resto, tanto che RosolinoChifari si vedeva costretto ad adire l’autorità giudiziaria. Il giudice di prime cure, pur accertando la sussistenza del diritto di RosolinoChifari a conseguire la somma di € 20.000,00, oggetto della provvisionale in suo favore, non comminava alcuna condanna al pagamento, compensando, inoltre, le spese di lite. Esperito gravame da entrambe le parti, il giudice d’appello accoglieva, in punto spese, solo quello incidentale del già attore. Quanto, invece, al merito della questione, la Corte palermitana – pur ribadendo la necessità di escludere ogni possibilità,per le vittime dei reati di stampo mafioso, di duplicare il risarcimento dei danni a fronte di un unico evento criminoso – affermava che “nel caso di specie un tale rischio non sussiste tenuto conto della natura meramente «anticipatoria» della provvisionale ex art 539 cod. proc. pen. rispetto al risarcimento dell’effettivo danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile nelprocesso penale”. Difatti, nel caso in esame, riteneva da “escludersi che la liquidazione operata dal Tribunale di Palermo nel 2010 sia una duplicazione di quella già effettuata nel 2009 dal G.U.P. e tanto sia perché il Tribunale, come può evincersi dagli atti, aveva conoscenza della precedente sentenza del G.U.P., sia perché non vi è prova in atti (né per vero è stato neppure dedotto) che l’effettivo danno subito dall’appellato sia da liquidarsi, in via definitiva, in misura inferiore all’importo di € 71.000,00”. 3.Avverso la sentenza della Corte panormita è stato proposto ricorso per cassazione, sulla base –come detto – di unico motivo. 3.1.Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 512 del 1999, anche in relazione agli artt. 187, comma 2, cod. pen. e 539, comma 2, cod. proc. pen. Viene premesso, in ricorso, che – nel caso in esame – “le pretese attoree afferiscono allo stesso danno commesso da imputati che, sia pure giudicati in procedimenti penali separati, hanno agito in concorso tra loro”, essendo stati , infatti, tratti a giudizio “per il medesimo fatto criminoso”. Di conseguenza, la responsabilità civile dei condannati presenta natura solidale, “a nulla rilevando che la condizione derivi o meno da un unico giudizio o da giudizi separati”. Ciò detto, ferma restando “la configurazione in termini di diritto soggettivo della posizione degli aspiranti all’accesso al Fondo in possesso dei requisiti di legge, non può non assumere rilievo dirimente, in sede di corretta interpretazione delle norme della L. n. 512 del 1999, la precisa ratio che sta alla base dell’intero impianto della legge, che – in attuazione del principio solidaristico sancito dalla Costituzione –prevede un meccanismo di assunzione, da parte del Fondo di solidarietà, dell’obbligo di pagamento gravante sugli autori dell’illecito, con surroga del Fondo nei diritti degli attori nei confronti dei responsabili, ma con elevata probabilità che l’onere economico finisca per gravare definitivamente sul Fondo”. Se lo scopo della normativa in esame è “quello di «garantire» le vittime, in senso proprio, della criminalità mafiosa”, appare “del tutto incompatibile con la suddetta ratio legis” una duplicazione delle pretese “semplicemente a causa delle vicende processuali che hanno portato alla celebrazione di due distinti procedimenti” a carico dei coautori del medesimo reato. Si tratta, peraltro, di conclusione – si sottolinea nel ricorso – “coerente non soltanto con la ratio della legge medesima, ma anche con i principi in materia di risarcimento del danno, di unicità del danno conseguenza di un medesimo reato commesso da più soggetti in concorso tra loro”, oltre che “di responsabilità civile solidale dei condannati per un medesimo reato (art. 187 cod. pen.)”. Né, in senso contrario, potrebbe valere il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, secondo cui –nel caso di specie – il rischio di una locupletazione da parte della vittima di reato deve escludersi “tenuto conto della natura meramente «anticipatoria» della provvisionale ex art 539 cod. proc. pen. rispetto al risarcimento dell’effettivo danno subito dalla persona offesa costituitasi parte civile nel processo penale”. Invero, tale tesi –si sostiene nel ricorso – non tiene conto del fatto che “l’ulteriore porzione del danno complessivo potrebbe anche non sussistere, e la provvisionale liquidata in sede penale potrebbe esaurire l’intero quantumdi risarcimento accertato, che dunque non può che essere considerato unico e solidalmente imputabile ai vari correi condannati”. Difatti, a seguire la tesi della sentenza impugnata sarebbe “concreta la possibilità di un’ingiustificata sproporzione tra il danno complessivamente provato allo stato degli atti, ex art. 539 cod. proc. pen. (nella misura in cui viene liquidata la provvisionale dal giudice penale), e la ipotetica sommatoria delle singole provvisionali, riferibili al medesimo danno, al medesimo fatto e ai medesimi soggetti in concorso tra loro, che, nel loro insieme, non possono eccedere la porzione di danno complessivo, che dovrà essere eventualmente accertato, rivalutato e per l’effetto liquidato dal giudice in sede civile”. Richiama, infine, a sostegno del motivo diverse pronunce rese, in materia, dalla giurisprudenza di merito. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Chifari, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile – anche in relazione al fatto che il giudizio d’appello risulta essere stato promosso dal Ministero dell’Interno (Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso), mentre il presente ricorso sembrerebbe promosso da due distinte amministrazioni statali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti (non indicati), una delle quali mai evocata né costituita nei precedenti gradi dimerito –o, comunque, rigettata. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorsova accolto . 8. “In limine”, tuttavia, va disattesa l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, essendo sufficiente – ai fini dell’ammissibilità della proposta impugnazione di legittimità –che la stessa sia stata esperita dal Ministero dell’Interno, già parte delle precedenti fasi di giudizio. 9. Ciò detto, l’unico motivo di ricorso è fondato. 9.1. Questa Corte, infatti, chiamata da recente a vagliare –in pubblica udienza – un a questione affine a quella oggetto del presente ricorso (trattandosi, anche in quel caso, di condanne generiche al risarcimento del danno riconosciute in favore di vittime di reati mafiosi), ha affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso, “in caso di pluralità di condanne risarcitorie per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, hanno diritto ad un’unica prestazione del Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999, trattandosi di una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris , in cu i all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica, sicché l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati ha effetto liberatorio per tutti” (Cass. Sez. 3, sent. 2 luglio 2024, n. 18127, Rv. 671786- 01). Tale arresto, nel rammentare, previamente, che questa Corte “ha reiteratamente affermato che le vittime dei reati di tipo mafioso sono titolari, in presenza delle condizioni previste dalla legge n. 512/1999, di un vero e proprio diritto soggettivo all’erogazione delle somme a carico del Fondo, in quanto l’attività della P.A. al riguardo, è limitata all’accertamento dei presupposti per la concessione e dell’entità dei danni derivati, e resta priva di ogni potestà discrezionale”, ha osservato che ciò “non esclude che, peraltro, il Comitato sia tenuto, nell’ambito della propria attività vincolata, all’accertamento delle condizioni al verificarsi delle quali sorge il diritto soggettivo del privato all’erogazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.). In particolare, la sussistenza di questo diritto “postula, tra l’altro, l’emanazione, in favore della vittima, di una sentenza di condanna al risarcimento del danno a carico dell’autore (o degli autori) del reato”, sicché, al verificarsi di tale presupposto, “da un lato viene giudizialmente accertata l’obbligazione dell’autore (o degli autori) del reato nei confronti della vittima dello stesso, dall’altro lato sorge a carico dello Stato un’obbligazione in favore del medesimo soggetto ed avente il medesimo oggetto, ma diversi titolo e funzione: mentre la prima, avente causa risarcitoria, trova la sua fonte nell’illecito, la seconda, avente funzione solidaristica, trova la sua fonte direttamente nella legge” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.). Orbene, allorché “il reato sia stato commesso in concorso da più persone, (ipotesi cui corrisponde, sul piano civilistico, la fattispecie del fatto dannoso imputabile a più persone: art.2055 cod. civ.), all’obbligazione solidale dei responsabili (avente causa risarcitoria e fonte nell’illecito) si aggiunge l’obbligazione dello Stato, avente fonte nella legge e causa solidaristica”, così determinandosi “una fattispecie obbligatoria soggettivamente complessa ex latere debitoris, la quale, secondo la struttura tipica dell’obbligazione solidale, pur integrando una pluralità di rapporti obbligatori, ha tuttavia ad oggetto una prestazione che, non solo è identica in tutti rapporti (nel senso che è la stessa, la medesima, come espressamente recita l’art. 1292 cod. civ.), ma è anche unica (nel senso che deve essere eseguitauna sola volta), sicché è sufficiente l’adempimento ad opera di uno soltanto degli obbligati perché la pretesa creditoria sia estinta e tutti i debitori siano liberati” (cfr., del pari, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.). Ne consegue, quindi, che non è rilevante “la pluralità delle condanne, che è ovviamente immanente alla natura plurisoggettiva dell’obbligazione e consequenziale al suo accertamento, ma l’unicità della prestazione, sia che venga eseguita (eventualmente in esecuzione di tali condanne) da uno dei coobbligati solidali adempiendo all’obbligazione risarcitoria avente fonte nell’illecito, sia che venga eseguita dallo Stato, adempiendo all’obbligazione ex legeavente funzione solidaristica” (ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.). Su tali basi, dunque, deve ritenersi che “il Comitato, nell’esercizio dell’attività di doverosa verifica dei presupposti stabiliti dalla legge per il diritto all’accesso al Fondo”, è tenuto ad accertare “che le condanne risarcitorie contenute nelle sentenze penali, sebbene emesse separatamente a carico di diversi imputati”, riguardino “il medesimo fatto dannoso continuato, che era stato commesso in concorso tra loro”; sicché, ricorrendo tale ipotesi, si è in presenza di “una obbligazione risarcitoria solidale”, la quale è “soggetta alle regole surrichiamate”, dando così “diritto ad ottenere una prestazione unica, da eseguirsi una volta sola” (Cass. Sez. 3, sent. n. 18127 del 2024, cit.). 10. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto: “la vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie – rese in giudizi diversi – per il medesimo fatto dannoso commesso in concorso da più persone, ha diritto ad un’unica prestazione dal Fondo di cui alla legge n. 512 del 1999”. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo ,
Sentenza Cassazione n. 29890/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris