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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34887/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1 0124 del ruolo generale dell’anno 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa, per procura speciale a margine della memoria di nomina di nuovo difensore del 24 marzo 2021, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della Scrofa, n. 57, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: accise energia elettrica –sanzioni – legittimo affidamento - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2150/9/2018, depositata in data 17 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] un atto di contestazione delle sanzioni conseguente alla verifica, per l’anno 2013, dell’indebita fruizione dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata da imprese di produzione; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna; avverso la pronuncia di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell ’ Emilia - Romagna ha accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia la società haquindi proposto ricorso per la cassazioneaffidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che la società ha depositato in data 16 maggio 2023 un’istanza di estinzione del giudizio pe cessazione della materia del contendere; in particolare, la società ha fatto presente che, in data 30 settembre 2022, la stessa ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022) e che in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; il suddetto accordo transattivo prevede espressamente la chiusura delle liti pendenti, in particolare che: “Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché del contenzioso avviato presso la CEDU il tutto a spese compensate”; deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio pe cessazione della materia del contendere,con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1 0124 del ruolo generale dell’anno 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.p.A in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentatae difesa, per procura speciale a margine della memoria di nomina di nuovo difensore del 24 marzo 2021, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via della Scrofa, n. 57, è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: accise energia elettrica –sanzioni – legittimo affidamento - - controricorrente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 2150/9/2018, depositata in data 17 settembre 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA] un atto di contestazione delle sanzioni conseguente alla verifica, per l’anno 2013, dell’indebita fruizione dell’esenzione di cui all’art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995 per l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili consumata da imprese di produzione; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna; avverso la pronuncia di primo grado l’Agenzia delle dogane aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell ’ Emilia - Romagna ha accolto l’appello; avverso la suddetta pronuncia la società haquindi proposto ricorso per la cassazioneaffidato a tre motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle dogane depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione del presente giudizio, va rilevato che la società ha depositato in data 16 maggio 2023 un’istanza di estinzione del giudizio pe cessazione della materia del contendere; in particolare, la società ha fatto presente che, in data 30 settembre 2022, la stessa ha depositato presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Forlì un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale (R.G. 4/2022) e che in data 21 novembre 2022 il Tribunale di Forlì ha trasmesso per la pubblicazione il deposito del decreto di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti; il suddetto accordo transattivo prevede espressamente la chiusura delle liti pendenti, in particolare che: “Con la proposizione degli Accordi la società intende definire ogni posizione creditoria e debitoria, diretta e indiretta, con abbandono del contenzioso fiscale pendente in ogni grado di giudizio anche con riferimento alle posizioni fiscali non ancora accertate definitivamente e rispetto alle quali sussisterebbero valide ragioni per un possibile riconoscimento delle istanze della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché del contenzioso avviato presso la CEDU il tutto a spese compensate”; deve, quindi, essere dichiarata l’estinzione del giudizio pe cessazione della materia del contendere,con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico della parte
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