CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10055/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procuraspeciale in calce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 1 - n. 728/2016, depositata il 24 maggio2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 5 dicembre 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 1709/2017Numero sezionale 8559/2025Numero di raccolta generale 10055/2026Data pubblicazione 18/04/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di LaSpezia notificava alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamenton. TL703T201689/2012, con il quale veniva rideterminato ilreddito d’impresa della società, per l’anno 2007, accertandomaggiori ricavi per € 134.767,00, oltre a minori costi per €17.084,00, per lo svolgimento di “attività di gestione diapparecchi a moneta con vincita in denaro”.L’accertamento in questione di fondava sui dati in possessoe comunicati dal concessionario, di cui all’art. 3 del D.M.Economia e Finanza n. 86 del 2004.2. Avverso l’avviso di accertamento in questione la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria Provinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n.344/2014, depositata il 30 giugno 2014, lo accoglievaparzialmente, determinando il valore complessivo dei ricavi in€ 536.468,04 (in luogo di € 539.163,86), con compensazionedelle spese di lite.3. Interposto gravame dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., laCommissione Tributaria Regionale della Liguria – sez. n. 1,con sentenza n. 728/2016, pronunciata il 14 aprile 2016 edepositata in segreteria il 24 maggio 2016, rigettava l’appello,confermando la sentenza di primo grado e condannandol’appellante alla rifusione delle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionela [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sulla base di tre motivi (ricorso notificato il27 dicembre 2016).Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.5. Con decreto presidenziale del 18 settembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questaR.G. N. 1709/2017 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1709/2017Numero sezionale 8559/2025Numero di raccolta generale 10055/2026Data pubblicazione 18/04/2026sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 5 dicembre2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione efalsa applicazione dell’art. 14-bis, comma 4, d.P.R. 26 ottobre1972, n. 640, nonché dell’art. 2697 c.c., nonché omessoesame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.Deduce che la C.T.R., nel confermare la sentenza di primogrado, si era limitata a seguire pedissequamentel’orientamento della Corte di primo grado, senza prendere inesame le argomentazioni espresse nell’atto di appello dallasocietà, con riferimento all’inattendibilità del tabulatoprodotto dai concessionari di rete, nonostante quanto statuitodalla Corte dei Conti con sentenze nn. 214/2012, 587/2013 e619/2013, laddove viene statuito che, in mancanza dicollegamento a rete telematica, o nel caso di collegamentonon funzionante, non sarebbe possibile stabilire l’eventualemaggior reddito a carico del contribuente.Inoltre, sostiene la ricorrente che, in violazione dell’art. 14-bis, comma 4, d.P.R. n. 640/1972, i tabulati forniti daiconcessionari risulterebbero del tutto inidonei a formare unindizio o una prova sulla quale fondare un accertamento dimaggior reddito a carico del contribuente.1.2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce nullità e/oinesistenza degli avvisi di accertamento e del connessoprovvedimento di irrogazione delle sanzioni.Deduce, infatti, la ricorrente che, a seguito della sentenzadella [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n.1498/2014, la Corte regionale avrebbe dovuto disporreR.G. N. 1709/2017 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1709/2017Numero sezionale 8559/2025Numero di raccolta generale 10055/2026Data pubblicazione 18/04/2026l’annullamento del precedente avviso di accertamento, edemettere ulteriore avviso sostitutivo dello stesso, nei limiti deitermini di decadenza ex art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, ormai decorsi.1.3. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la societàcontribuente eccepisce la nullità della sentenza impugnata pernullità dell’avviso di accertamento impugnato, poichésottoscritto da soggetto privo di poteri e comunque nondelegato alla sottoscrizione dell’atto, in violazione degli artt.42 d.P.R. n. 600/1973 e 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.Deduce, in particolare, che l’avviso di accertamentoimpugnato era nullo, in quanto sottoscritto da soggetto privodei poteri, ed in ogni caso decaduto dall’incarico dirigenzialeconferito a seguito della dichiarazione di incostituzionalitàdell’art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, conv. dalla l.26 aprile 2012, n. 44, che consentiva all’Agenzia delle Entratedi attribuire a propri funzionari incarichi dirigenziali a proprifunzionari con la stipula di contratti di lavoro a tempodeterminato.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è in parte infondato, e in parteinammissibile.Correttamente la C.T.R. ha considerato irrilevante, ai finidella determinazione dei maggiori ricavi, le richiamatesentenze della Corte dei Conti nn. 214/2012, 587/2013 e619/2013, laddove viene statuito che, in mancanza dicollegamento a rete telematica o nel caso di collegamentonon funzionante, non sarebbe possibile stabilire un maggiorreddito a carico del contribuente. Tali sentenze, invero,R.G. N. 1709/2017 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1709/2017Numero sezionale 8559/2025Numero di raccolta generale 10055/2026Data pubblicazione 18/04/2026riguardano la responsabilità amministrativa delconcessionario SNAI nei confronti del concedente, ma nonincidono sulla possibilità di accertamento del maggior redditoda parte dei gestori, accertamento che, nel caso di specie, sifonda proprio sui dati comunicati dal concessionario sullabase del collegamento telematico, e quindi proprio su datirelativi ad un periodo in cui il collegamento era funzionante.Va osservato, peraltro, che, contrariamente a quantoaffermato dalla ricorrente, la Corte territoriale ha preso inconsiderazione le sentenze della Corte dei Conti suindicate,ritenendole, per l’appunto, irrilevanti ai fini della valutazionecirca il maggior reddito accertato; in ogni caso, il motivo, inparte qua, deve ritenersi inammissibile ex art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis, oraconfluito nell’art. 360, comma 4, c.p.c.), in quanto la C.T.R.ha confermato la decisione già assunta in primo grado.2.2. Il secondo motivo è infondato.Come è noto, il processo tributario è un giudizio di"impugnazione-merito", con la conseguenza che il giudice nondeve limitarsi a sindacare la legittimità del provvedimentoamministrativo, ma deve anche indagare il rapporto tributariosottostante. In ragione di tale pienezza di analisi, il giudicetributario gode di un potere sostitutivo e di riforma dellapretesa tributaria (Cass. 13.12.2021, n. 39660, Cass. 23dicembre 2020, n. 29364), ragion per cui è ben possibile chel’atto impugnato venga annullato solo parzialmente, conriferimento al quantum della richiesta dell’Ufficio, come èavvenuto nel caso di specie.2.3. Il terzo motivo, infine, è inammissibile.R.G. N. 1709/2017 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1709/2017Numero sezionale 8559/2025Numero di raccolta generale 10055/2026Data pubblicazione 18/04/2026La censura riguardante la sottoscrizione dell’atto da parte disoggetto non legittimato, a seguito della declaratoria diillegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, d.l. n.16/2012, conv. dalla l. n. 44/2012, a seguito della sentenzadella Corte cost. del 17 marzo 2015, n. 37, non risultaformulata nei precedenti gradi di giudizio, e pertanto, stantela natura impugnatoria del giudizio tributario, non puòtrovarvi ingresso nei gradi successivi (Cass. 14 dicembre2024, n. 32480).3. Consegue il rigetto integrale del ricorso.Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellaricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti per dichiarare la ricorrente tenuta alpagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate, delle spese del presente giudizio, che siliquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotatea debito.Dà atto della sussistenza dei presupposti per dichiarare laricorrente tenuta al pagamento di una somma di importo parial contributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 5 dicembre 2025.R.G. N. 1709/2017 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 1709/2017Numero sezionale 8559/2025Numero di raccolta generale 10055/2026Data pubblicazione 18/04/2026Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 1709/2017 7Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]