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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:559
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0202

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 27 giugno 2024 ( 1 ) ( i ) Causa C‑202/24 [Alchaster] ( ii ) Minister for Justice and Equality contro

[OSCURATO:PERSONA]

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] – Consegna di persone – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica del regime di liberazione condizionale»

I. Introduzione

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) verte sull’interpretazione, in primo luogo, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dall’altra (in prosieguo: l’«ASC») ( 2 ) e, in secondo luogo, dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. La domanda in questione è stata proposta nel contesto dell’esecuzione, in [OSCURATO:PERSONA], di un mandato d’arresto emesso dalle autorità giudiziarie del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MA, ai fini dell’esercizio di un’azione penale.

Il giudice del rinvio chiede quali siano gli obblighi dell’autorità giudiziaria che esegue un mandato d’arresto qualora la persona ricercata sostenga che i suoi diritti fondamentali saranno violati dalle autorità dello Stato emittente.

3. Nelle presenti conclusioni sosterrò che le disposizioni dell’ASC sulle procedure di consegna sono espressione di un elevato livello di fiducia da parte dell’Unione e del [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi ordinamenti giuridici e, sebbene in determinate circostanze l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto, non vi è alcun motivo per non eseguire il mandato d’arresto nel caso di specie.

II. Contesto normativo

4. L’ASC è un accordo di associazione basato sull’articolo 217 TFUE ( 3 ) e sull’articolo 101 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ( 4 ).

Dopo una prima applicazione provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021 ( 5 ), esso è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, a seguito della sua ratifica da parte dell’Unione europea e del [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ).

L’accordo è composto da sette parti ( 7 ).

5. L’articolo 5 dell’ASC, intitolato «Diritti dei privati», contenuto nella parte prima ( 8 ), titolo II ( 9 ), dell’ASC, prevede quanto segue: «1.

Fatto salvo l’articolo SSC.67 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale e a eccezione, per quanto riguarda l’Unione, della parte terza del presente accordo, nulla nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l’altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo».

6. La parte terza riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale.

7. L’articolo 524 dell’ASC, inserito nella parte terza, titolo I ( 10 ), è intitolato «Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali» ed è così formulato: «1.

La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione.

2. Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella [Carta]».

8. Il titolo VII della parte terza (articoli da 596 a 632), intitolato «Consegna», stabilisce un regime di consegna tra gli Stati membri e il [OSCURATO:PERSONA].

Le relative disposizioni sono integrate dall’allegato 43, il quale stabilisce le informazioni che devono essere contenute in un mandato d’arresto ( 11 ).

9. L’articolo 599, paragrafo 3, dell’ASC ( 12 ) così dispone: «Fatti salvi l’articolo 600, l’articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 602, 603 e 604, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi: a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l’interessato non partecipa all’esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o b) terrorismo quale definito nell’allegato 45».

10. L’articolo 604, lettera c), dell’ASC ( 13 ) stabilisce che «se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto».

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

11. Il 26 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (giudice distrettuale del Tribunale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso quattro mandati d’arresto nei confronti di MA, in relazione a quattro reati di terrorismo ( 14 ) che sarebbero stati commessi tra il 18 e il 20 luglio 2020.

12. Con sentenza del 24 ottobre 2022 e ordinanze del 24 ottobre e del 7 novembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) ha disposto la consegna di MA al [OSCURATO:PERSONA], negandogli al contempo l’autorizzazione all’impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA]).

13. Con decisione del 17 gennaio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), ha concesso l’autorizzazione a impugnare tali sentenza e ordinanze della [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte).

14. MA sostiene che la sua consegna è incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene.

15. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’ASC stabilisce che i meccanismi di consegna si applicano tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri.

Esso ritiene che, ai sensi della normativa irlandese applicabile e della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 15 ), il [OSCURATO:PERSONA] debba essere trattato alla stregua di uno Stato membro.

16. Il giudice del rinvio afferma che, qualora MA fosse consegnato al [OSCURATO:PERSONA] e condannato a una pena detentiva, il suo diritto alla liberazione condizionale sarebbe disciplinato dalla legislazione del [OSCURATO:PERSONA] adottata a seguito dell’asserita commissione dei reati rispetto ai quali egli è sottoposto a procedimento penale.

17. Infatti, il regime che consente la liberazione condizionale nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato con effetto dal 30 aprile 2021.

Prima di questa modifica, una persona condannata per taluni reati legati al terrorismo aveva diritto alla liberazione condizionale automatica dopo aver scontato metà della pena.

In forza del regime applicabile a partire da tale data, la liberazione condizionale di tale persona deve essere approvata da un’autorità specializzata e può avvenire soltanto dopo che l’interessato abbia scontato due terzi della sua pena.

18. A tal riguardo, il giudice del rinvio afferma che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha respinto la tesi secondo cui le modifiche retroattive dei sistemi di remissione di pena o di liberazione anticipata costituiscono una violazione dell’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).

Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna ( 16 ), la Corte EDU ha dichiarato che le misure adottate nel corso dell’esecuzione di una pena possono incidere sul suo ambito di applicazione.

È quindi essenziale, secondo il giudice del rinvio, stabilire gli effetti precisi di tale sentenza al fine di decidere la controversia principale.

19. La compatibilità con la CEDU della legislazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi è stata già esaminata dagli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA].

Nella sua sentenza del 19 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha statuito che l’applicazione di tale regime a reati commessi prima della sua entrata in vigore non era incompatibile con l’articolo 7 della CEDU, poiché tale regime si limitava a modificare le modalità di esecuzione delle pene detentive inflitte agli interessati, senza aumentarne la durata.

20. In tale contesto, tenuto conto, in particolare, delle garanzie offerte dal sistema giudiziario del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’applicazione della CEDU, dell’omessa dimostrazione di carenze sistemiche che suggeriscano una violazione verosimile e grave dei diritti sanciti dalla CEDU in caso di consegna, e della facoltà di MA di presentare un ricorso dinanzi alla Corte EDU, il giudice del rinvio ha respinto l’argomento di MA secondo cui esisteva un rischio di violazione di tali diritti.

21. Tuttavia, il giudice del rinvio chiede se sia possibile giungere a una conclusione analoga per quanto concerne il rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

22. A tal riguardo, il giudice sottolinea che, poiché l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta corrisponde all’articolo 7 della CEDU, alle due disposizioni deve essere attribuita, in linea di principio, la stessa portata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.

Sarebbe quindi possibile fondarsi sulla motivazione impiegata in relazione all’articolo 7 della CEDU, senza ulteriori verifiche.

Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sulle implicazioni dell’articolo 49 della Carta per quanto concerne una modifica delle disposizioni in materia di liberazione condizionale.

23. Inoltre, poiché lo Stato dell’esecuzione è tenuto a consegnare la persona ricercata, il giudice del rinvio ritiene necessario valutare se tale Stato sia competente a pronunciarsi su un argomento vertente sull’incompatibilità con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta di disposizioni in materia di pene che probabilmente troveranno applicazione nello Stato emittente, nel caso in cui detto Stato non sia tenuto a rispettare la Carta e la Corte abbia imposto requisiti elevati per quanto concerne la considerazione del rischio di una violazione di diritti fondamentali nello Stato membro emittente.

24. Il giudice del rinvio ritiene pertanto di dover chiedere alla Corte quali criteri debbano essere applicati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al fine di valutare il rispetto del principio di legalità delle pene nello Stato di emissione e se vi sia un rischio di violazione di tale principio in circostanze in cui la consegna non è preclusa né dalla Costituzione nazionale né dalla CEDU.

25. In tali circostanze, con decisione del 7 marzo 2024, pervenuta alla Corte il 14 marzo 2024, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Ove, ai sensi [dell’ASCC], sia richiesta la consegna ai fini di un’azione penale per reati di terrorismo e la persona cerchi di opporsi a tale consegna sostenendo che essa costituirebbe una violazione dell’articolo 7 della [CEDU] e dell’articolo 49, paragrafo [1], della [Carta], in quanto è stata introdotta una misura legislativa che modifica la parte di pena che deve essere scontata in carcere e le modalità di liberazione condizionale, misura che è stata adottata posteriormente alla data del presunto reato per il quale è richiesta la consegna e ove si applichino le seguenti considerazioni: i) lo Stato richiedente (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]) è parte contraente della CEDU e dà attuazione alla [CEDU] nel suo diritto interno (...); ii) l’applicazione delle misure in questione ai detenuti che stanno già scontando una pena irrogata da un giudice è stata giudicata compatibile con la [CEDU] dagli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA] (…); iii) chiunque, compresa la persona, se è stata consegnata, può presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo; iv) non vi è motivo di ritenere che una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo non sia attuata dallo Stato richiedente; v) di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ritiene che non sia dimostrato che la consegna comporti un rischio concreto di violazione dell’articolo 7 della CEDU o della [Costituzione nazionale]; vi) non risulta che la consegna sia esclusa dall’articolo 19 della Carta; vii) l’articolo 49 della Carta non si applica al procedimento di giudizio o di condanna; viii) non si è addotto che vi siano motivi per ritenere che vi sia una differenza significativa nell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU e dell’articolo 49 della Carta; se un organo giurisdizionale avverso la cui decisione non vi sia diritto di appello ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e in considerazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dell’obbligo di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti tenuti a procedere alla consegna in base alle disposizioni della decisione quadro 2002/584 e [dell’ASCC], abbia diritto di ritenere che la persona ricercata non abbia dimostrato l’esistenza di un rischio reale che la sua consegna costituisca una violazione dell’articolo 49, paragrafo [1], della Carta o se siffatto organo giurisdizionale sia tenuto a procedere ad un complemento d’istruttoria e, in caso affermativo, quale sia la natura e la portata di quest’ultimo».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

26. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema), con documento separato del 25 marzo 2024, ha chiesto che la causa in esame sia sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte.

27. L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato ( 17 ).

28. Il 22 aprile 2024 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame al procedimento accelerato, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Il presidente della Corte ha basato la sua decisione sul fatto che la questione pregiudiziale è stata sollevata dal giudice del rinvio in un giudizio riguardante una persona in stato di detenzione, ai sensi dell’articolo 267, quarto comma, TFUE.

Inoltre, la risposta a tale questione, tenuto conto della sua natura e delle circostanze in cui è stata sollevata, può incidere sul mantenimento in stato di detenzione della persona interessata ( 18 ).

29. Il presidente della Corte ha fissato il termine per la presentazione di osservazioni scritte al 7 maggio 2024.

Conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, la data dell’udienza è stata fissata al 4 giugno 2024.

30. Le parti del procedimento principale, il governo ungherese, la Commissione europea e il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte ( 19 ).

Tutte le parti, tranne il governo ungherese, hanno partecipato all’udienza, che si è tenuta il 4 giugno 2024.

V. Valutazione

31. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le autorità giudiziarie di uno Stato membro possano rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale da parte di un’autorità giudiziaria nel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’ASC, a motivo del fatto che potrebbe sussistere un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, poiché la persona ricercata, se condannata, sarebbe soggetta a un regime di liberazione condizionale più severo rispetto a quello in vigore al momento della commissione del presunto reato.

Inoltre, il giudice del rinvio chiede indicazioni sulla natura e sulla portata del controllo da effettuare prima di decidere, sulla base di tale motivo, di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto in questione.

A. Osservazioni preliminari

1. ASC e Carta come diritto applicabile

32. Al fine di fornire una risposta alla questione di cui trattasi, occorre anzitutto stabilire quali norme giuridiche disciplinino il caso in esame e, aspetto fondamentale, quale parametro interpretativo e giurisprudenziale debba trovare applicazione, per poi occuparsi della questione sostanziale concernente gli obblighi imposti da tali norme all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 20 ).

33. Poiché i quattro mandati d’arresto ( 21 ) sono stati emessi dopo l’entrata in vigore dell’ASC, le disposizioni di tale accordo disciplinano la fattispecie in esame.

A tal riguardo, osservo che, a differenza di quanto afferma il giudice del rinvio, la decisione quadro 2002/584 non trova applicazione.

Infatti, tale decisione quadro i) era applicabile prima del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea ( 22 ), ii) ha continuato a trovare applicazione durante il periodo di transizione che ne è seguito ( 23 ) e iii) ha cessato di applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] al termine di detto periodo.

34. Inoltre, la Carta è applicabile.

La fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, poiché la presente causa concerne l’interpretazione dell’ASC.

Nella misura in cui la questione proposta dal giudice nazionale si riferisce agli obblighi di un’autorità giudiziaria (dell’esecuzione) di uno Stato membro dell’Unione europea, tale autorità è tenuta, quando agisce nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a rispettare i requisiti della Carta.

2. Bilanciamento tra la fiducia reciproca e la protezione dei diritti fondamentali a) Considerazioni generali

35. Qualsiasi sistema che disciplini la consegna transfrontaliera e l’esecuzione di mandati d’arresto è chiamato a misurarsi con interessi apparentemente confliggenti che, ai fini del funzionamento del sistema, devono essere conciliati.

Da un lato, occorre considerare l’efficacia del sistema in sé.

Affinché una procedura di consegna possa funzionare, è necessario che i mandati di arresto siano eseguiti.

Ciò richiede e presuppone un elevato livello di fiducia reciproca, che si traduce, dal punto di vista giuridico, nel cosiddetto principio del «reciproco riconoscimento».

Tale principio implica un’ampia equivalenza funzionale tra gli Stati partecipanti per quanto concerne, in generale, i rispettivi ordinamenti giuridici e, in particolare, la salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati.

Dall’altro lato, questi stessi diritti fondamentali devono essere rispettati.

Tale obbligo trova applicazione nei confronti sia dell’autorità giudiziaria emittente, sia dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione.

36. In genere, ciò che viene in rilievo sono principalmente i diritti fondamentali della persona ricercata, e gli Stati hanno l’obbligo di proteggerli.

Tuttavia, la questione può essere più complessa.

Possono darsi situazioni in cui gli Stati (sia emittenti che dell’esecuzione) sono tenuti a salvaguardare diversi diritti fondamentali che non sono necessariamente in conflitto, ma possono esserlo, rendendo necessaria l’effettuazione di un delicato esercizio di bilanciamento di tali diritti fondamentali.

Ad esempio, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo, evidentemente, di verificare che i diritti fondamentali della persona ricercata siano rispettati nello Stato emittente.

Al contempo, a seconda dei casi, la stessa autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere tenuta a garantire ciò che è noto come l’aspetto procedurale del diritto alla vita, sancito dall’articolo 2 della Carta ( 24 ), nel senso che deve contribuire alla conduzione di un’indagine efficace nel caso in cui il diritto alla vita di una persona sia stato violato o rischi di essere violato, il che giustifica intrinsecamente una rapida consegna allo Stato emittente ( 25 ).

37. Un sistema che imponga l’esecuzione di un mandato d’arresto qualora ciò comporti una violazione di diritti fondamentali non è concepibile e, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, non è compatibile con la Carta.

38. La fiducia reciproca non è una nozione assoluta o binaria.

Essa costituisce, piuttosto, secondo l’espressione figurata usata dalla Commissione in udienza, una scala mobile.

Esistono diverse forme e versioni della fiducia reciproca.

In parole povere, maggiore è la fiducia reciproca tra le parti, minore è il grado di controllo richiesto all’autorità giudiziaria che esegue un mandato d’arresto in merito alla questione se, nel singolo caso, la persona da consegnare possa incorrere in problemi per quanto attiene ai suoi diritti fondamentali.

Tuttavia, anche in questa situazione, la fiducia reciproca non equivale a una fiducia «cieca» ( 26 ).

Ciò ci conduce alla decisione quadro 2002/584. b) Situazioni che rientrano nella decisione quadro 2002/584

39. Per quanto riguarda le situazioni interne all’Unione, ossia le situazioni tra Stati membri, occorre ricordare che esse sono disciplinate, secondo l’espressione figurata impiegata dalla Corte nel parere 2/13 ( 27 ), da «caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione [che] hanno dato vita ad una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri, ormai impegnati – come ricordato all’articolo 1, secondo comma, TUE – in un “processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”» ( 28 ).

Una siffatta costruzione giuridica poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE ( 29 ).

Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua ( 30 ).

40. Di conseguenza, il livello più elevato di fiducia reciproca per quanto concerne le situazioni di consegna si rinviene nella decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo.

In tale contesto, come ricordato a più riprese dalla Corte ( 31 ), il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 sottolinea che il mandato d’arresto europeo costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ( 32 ) ha definito il «fondamento» della cooperazione giudiziaria.

41. Ciò implica che, per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la soglia che giustifica la non esecuzione di un mandato d’arresto per motivi attinenti ai diritti fondamentali è estremamente elevata.

A tal fine, la Corte ha costantemente statuito che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte, e che, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente ( 33 ).

42. Ciò nonostante, dato che dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che tale strumento non può modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, la Corte ha statuito che il rischio di violazione di tali diritti può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare, in via eccezionale e a seguito di un esame adeguato, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

La Corte ha finora statuito che ciò si applica al diritto di non essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito all’articolo 4 della Carta ( 34 ), al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 35 ), al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dell’interesse superiore del minore, garantiti rispettivamente dagli articoli 7 e 24 della Carta ( 36 ).

43. Per quanto riguarda la metodologia che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata ad applicare al fine di valutare siffatto rischio, la Corte richiede a tale autorità, di regola, l’effettuazione di un esame in due fasi.

Si tratta di un’analisi fondata su criteri diversi, nel senso che tali fasi non possono essere confuse e devono essere svolte in successione ( 37 ).

A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di diritti fondamentali.

Tali elementi possono evincersi, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, nonché da informazioni recensite nella banca dati dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ( 38 ).

Prendendo ad esempio un’asserita violazione degli articoli 7 e 24 della Carta, nell’ambito di una seconda fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o di cura dei suoi figli minori e se, tenuto conto della loro situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona o tali figli minori corrano un rischio concreto di violazione di detti diritti ( 39 ).

44. Inoltre, la Corte ha chiarito, in relazione all’articolo 47 ( 40 ) e agli articoli 7 e 24 della Carta, che l’esame in due fasi deve essere effettuato anche qualora l’interessato non invochi carenze sistemiche o generalizzate ( 41 ).

Di converso, la Corte ha statuito che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere tenuta, sulla base dell’articolo 4 della Carta, a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una persona gravemente malata senza dover portare a termine la prima fase dell’esame in due fasi, qualora non sia in grado di escludere un rischio di violazione di tale articolo ( 42 ). c) Situazioni che esulano dalla decisione quadro 2002/584

45. Passando alle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione e i paesi non membri, il punto di partenza è che, evidentemente, tali relazioni non sono e non possono essere basate sullo stesso livello di fiducia reciproca.

Ciò in quanto le relazioni giuridiche generali tra le parti sono, per definizione, meno strette. 1) Stati membri – Islanda e Norvegia

46. L’Islanda e la Norvegia, in quanto due dei tre Stati che sono membri dello Spazio economico europeo, hanno concluso un accordo con l’Unione che disciplina una procedura di consegna ( 43 ).

Come indicato nel preambolo dell’accordo e come sottolineato dalla Corte, le parti contraenti dell’accordo hanno espresso «reciproca fiducia» nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici nonché nella loro capacità di garantire un processo equo ( 44 ).

47. Al fine di dissipare eventuali dubbi terminologici, vorrei sottolineare che, per quanto a mia conoscenza, le espressioni in lingua inglese «mutual trust» (fiducia reciproca) e «mutual confidence» (fiducia reciproca) sono impiegate in modo intercambiabile.

Di fatto, nella stragrande maggioranza delle lingue ufficiali dell’Unione è utilizzata una sola espressione.

Di conseguenza, poiché i) tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea costituiscono lingue di redazione autentiche, ii) sicché a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione deve, in linea di principio, essere riconosciuto lo stesso valore ( 45 ), e poiché iii) l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione comporta il raffronto delle varie versioni linguistiche ( 46 ) e iv) le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme ( 47 ), suggerisco alla Corte di non soffermarsi sulle differenze quando si fa riferimento alle espressioni «mutual trust» o «mutual confidence» (fiducia reciproca) in lingua inglese.

48. Per quanto riguarda l’accordo di consegna con l’Islanda e la Norvegia, la Corte ha inoltre statuito che le disposizioni di tale accordo sono «molto simili alle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584» ( 48 ).

49. A questo proposito, osservo che, nell’interpretare detto accordo, la Corte si basa sulla sua interpretazione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 ( 49 ).

Anche nei casi in cui l’accordo non contiene una disposizione analoga a una disposizione fondamentale della decisione quadro 2002/584 ( 50 ), la Corte ha statuito che, «malgrado l’assenza di una disposizione espressa in tal senso nell’accordo relativo alla procedura di consegna, gli Stati aderenti a tale accordo sono in linea di principio tenuti a dare seguito al mandato d’arresto emesso da un altro Stato aderente all’accordo e ne possono negare l’esecuzione solo per motivi risultanti dallo stesso accordo» ( 51 ).

50. Inoltre, la Corte, nel contesto di una consegna interna all’Unione che coinvolgeva incidentalmente la Norvegia, ha descritto le relazioni tra l’Unione e la Norvegia come «relazioni privilegiate (...) che vanno oltre l’ambito di una cooperazione economica e commerciale» ( 52 ).

Ciò in quanto la Norvegia «è parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, partecipa al sistema europeo comune di asilo, attua e applica l’acquis di Schengen e ha concluso con l’Unione l’accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia» ( 53 ).

51. È degno di nota il fatto che la Corte si basi, a sostegno della sua posizione, sull’applicazione dell’acquis di Schengen da parte della Norvegia.

La mia spiegazione è che ciò sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle cause in questione.

In ciascuna di esse i fatti riguardavano sia uno Stato membro dello Spazio economico europeo, sia una situazione interna all’Unione ( 54 ).

La presente causa, invece, è più lineare, poiché riguarda semplicemente uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA]) e uno Stato non membro ([OSCURATO:PERSONA]). 2) Stati membri – Stati terzi

52. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Petruhnin ( 55 ), una delle questioni consisteva nello stabilire, in una situazione rientrante nell’ambito di applicazione della Carta ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa ( 56 ), quali criteri potessero essere applicati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’eseguire una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale l’Unione non aveva concluso un accordo di estradizione ( 57 ).

53. Basandosi sulla pertinente giurisprudenza della Corte EDU ( 58 ), la Corte ha statuito che l’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole , ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della CEDU ( 59 ).

La Corte ha quindi dichiarato che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato ( 60 ).

A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.

Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ( 61 ).

54. Prendo atto del fatto che l’esame richiesto dalla Corte nella causa Petruhhin è meno rigido e rigoroso rispetto all’esame in due fasi condotto ai sensi della decisione quadro 2002/584.

Ciò che è decisivo sono le circostanze specifiche del caso, e non necessariamente le eventuali carenze dell’ordinamento giuridico dello Stato emittente in generale.

B. ASC

1. Base giuridica, scopo e struttura generale

55. Come brevemente esposto nella sezione concernente il contesto normativo delle presenti conclusioni, l’ASC è un accordo di associazione basato sull’articolo 217 TFUE ( 62 ).

Esso è stato adottato in qualità di accordo «puramente dell’Unione», e non di accordo misto, il che significa che gli Stati membri non sono parti contraenti.

56. Presumibilmente, per quanto concerne le disposizioni di qualsiasi accordo internazionale, la questione fondamentale è stabilire se esse (o alcune di esse) abbiano effetto diretto, ossia se possano essere invocate dai singoli dinanzi ad organi giurisdizionali nazionali (di Stati membri dell’Unione).

Di regola, la Corte risolve questa questione esaminando lo spirito, la struttura e la lettera delle disposizioni dell’accordo internazionale di cui si tratta ( 63 ).

Per quanto riguarda le disposizioni sulla «consegna» di cui alla parte terza, titolo VII, dell’ASC, tale questione può essere risolta, a mio avviso, esaminando l’articolo 5, paragrafo 1, dell’ASC e applicando un ragionamento a contrario .

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’ASC, fatta salva, per quanto riguarda l’Unione, la parte terza dell’ASC ( 64 ), nulla nell’ASC o eventuale accordo integrativo deve interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che l’ASC o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti.

Poiché la parte terza dell’ASC è espressamente esclusa, non vi è motivo di ritenere che le sue disposizioni, ove soddisfino i criteri ordinari per la produzione di effetto diretto, non debbano avere effetto diretto all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione.

57. Come risulta dall’articolo 216, paragrafo 2, TFUE e dalla giurisprudenza costante della Corte, l’ASC, in quanto accordo internazionale concluso dall’Unione, è vincolante per quest’ultima e forma parte integrante del suo ordinamento giuridico dal momento della sua entrata in vigore ( 65 ).

Nell’interpretazione degli accordi internazionali, la Corte pone particolare enfasi sugli obiettivi dell’accordo.

Di conseguenza, secondo una giurisprudenza costante, un trattato internazionale deve essere interpretato non solo in funzione dei termini nei quali è redatto, ma altresì alla luce delle sue finalità ( 66 ).

Ne consegue, essenzialmente, che l’identico tenore letterale delle norme di un accordo e delle corrispondenti disposizioni di diritto dell’Unione non implica che le une e le altre debbano necessariamente venire interpretate allo stesso modo ( 67 ).

58. La finalità dell’ASC è definita all’articolo 1 e consiste nello stabilire le basi di ampie relazioni tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA], in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti.

L’articolo 3 dell’ASC prosegue specificando che le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dall’accordo.

A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’ASC, le disposizioni dell’accordo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e della finalità dell’accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 68 ).

Si precisa che né l’ASC né un eventuale accordo integrativo istituiscono l’obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell’una o dell’altra parte ( 69 ); analogamente, si precisa che l’interpretazione dell’ASC o eventuale accordo integrativo resa dall’organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell’altra parte ( 70 ).

59. Senza entrare nei dettagli delle corrispondenti disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE, risulta immediatamente evidente che questa finalità, per quanto attiene alla sua ambizione e al suo intento, è tutt’altra cosa rispetto a quella che emerge dal preambolo e dai primi articoli del Trattato UE e del Trattato FUE.

60. Tuttavia, proseguendo l’esame dell’articolato dell’ASC, dalla lettura delle sue disposizioni sostanziali emerge un grado di ambizione notevolmente superiore a quello rinvenibile nei suoi articoli iniziali.

Così, la parte terza, sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale ( 71 ), e, più specificamente, il titolo VII della parte terza, sulla consegna, contiene una serie dettagliata di regole in materia di diritti e obblighi reciproci dell’Unione e del [OSCURATO:PERSONA].

61. Anzitutto, l’articolo 524 dell’ASC ( 72 ) stabilisce, in riferimento all’intera parte terza dell’ASC, che i) la cooperazione di cui alla parte terza si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella CEDU, e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione, e che ii) nulla nella parte terza dell’ASC modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella CEDU e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella Carta.

62. Nei limiti in cui siffatta connotazione può essere attribuita a un accordo internazionale concluso dall’Unione e da uno Stato terzo, l’articolo 524 dell’ASC è una disposizione di rilevanza costituzionale.

La cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale è, per definizione, un settore del diritto che interessa intrinsecamente i diritti fondamentali.

Il fatto che l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] affermino il loro impegno reciproco per quanto concerne la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali costituisce un forte segnale quanto al carattere stretto della cooperazione di cui alla parte terza dell’ASC e funge da parametro interpretativo per tale intera parte.

2. Meccanismo di consegna ai sensi dell’ASC

63. L’obiettivo della parte terza, titolo VII, dell’ASC è descritto nell’articolo 596 di tale accordo come consistente nel garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, sia basato su un meccanismo di consegna.

64. Poiché tale disposizione impiega i termini «estradizione» e «consegna», è opportuno svolgere una breve osservazione terminologica.

Nel diritto dell’Unione, la «consegna» ai sensi della decisione quadro 2002/584 si riferisce a una situazione tra due Stati membri, mentre l’«estradizione» in generale si riferisce a una situazione tra uno Stato membro e uno Stato terzo ( 73 ).

Tuttavia, quando gli Stati terzi sono strettamente legati all’Unione, come nel caso degli Stati membri dello Spazio economico europeo, il termine utilizzato è «procedure di consegna» ( 74 ).

Lo stesso vale per l’ASC.

Di regola, il titolo VII fa riferimento alla «consegna» quando descrive una situazione tra gli Stati membri e il [OSCURATO:PERSONA] e all’«estradizione» quando si riferisce a una situazione tra gli Stati membri o il [OSCURATO:PERSONA] e uno Stato terzo ( 75 ).

Per quale motivo, quindi, l’articolo 596 dell’ASC menziona sia l’estradizione che la consegna? La mia spiegazione è che, nel diritto pubblico internazionale, «estradizione» è il termine ordinario, mentre «consegna» si riferisce a relazioni tra l’Unione e alcuni dei suoi partner più stretti, come esposto in precedenza ( 76 ).

65. L’articolo 599 dell’ASC riguarda l’ambito di applicazione del meccanismo di consegna e precisa in quali situazioni può essere emesso un mandato d’arresto.

Ai sensi dell’articolo 599, paragrafo 1, dell’ASC, il mandato d’arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

Inoltre, sulla base dell’articolo 599, paragrafo 3, dell’ASC, fatti salvi, in particolare, l’articolo 600, l’articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e l’articolo 604 dell’ASC, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto emesso, in particolare, per reati di terrorismo, quando tali reati sono punibili con una pena privativa della libertà personale di durata non inferiore a dodici mesi.

66. Gli articoli 600 e 601 dell’ASC stabiliscono una serie di motivi di non esecuzione obbligatoria ( 77 ) e facoltativa ( 78 ) di un mandato d’arresto.

Come nelle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 ( 79 ), nessuno di questi motivi riguarda direttamente, in generale, i diritti fondamentali, né, ovviamente, in particolare, l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

67. Ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’ASC, l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata alla garanzia ai sensi della quale, se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto.

68. L’articolo 613 dell’ASC disciplina le decisioni sulla consegna.

Ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal titolo VII, in particolare il principio di proporzionalità di cui all’articolo 597 ( 80 ).

Ai sensi dell’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASC, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all’articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 615.

69. È degno di nota il fatto che nessuna disposizione corrisponde direttamente all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 ( 81 ).

Ciò, tuttavia, non cambia il fatto che esiste un obbligo generale implicito, per le autorità, di eseguire un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASC.

Mi sembra che tutte le disposizioni di cui alla parte terza, titolo VII, dell’ASC si basino su questa premessa.

70. Le disposizioni della parte terza, titolo VII, dell’ASC sono caratterizzate da un elevato livello di fiducia tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’impegno a difendere i diritti fondamentali.

La fiducia reciproca nel fatto che i diritti fondamentali sono stati, sono e saranno protetti in futuro permea l’intero testo ( 82 ).

71. Da questa rassegna sintetica e tutt’altro che esaustiva di alcune delle disposizioni chiave della parte terza, titolo VII, dell’ASC, si evince che l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] hanno istituito un sistema di consegna caratterizzato da una notevole vicinanza e da un elevato livello di fiducia reciproca.

Infatti, il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni contenute nella parte terza, titolo VII, dell’ASC siano «identiche al sistema di [consegna] previsto dalla decisione quadro [2002/584]» ( 83 ).

72. Questa affermazione del giudice del rinvio si colloca al centro del caso in esame e impone, in questa fase, una certa cautela.

Sebbene la maggior parte delle disposizioni contenute nella parte terza, titolo VII, dell’ASC ricordino quelle della decisione quadro 2002/584, essendo formulate in modo identico, vi sono aspetti sui quali i due testi differiscono ( 84 ), e un esempio lampante è dato dalla questione dei reati politici ( 85 ).

3. Obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione

73. Questo ci conduce al fulcro della causa in esame, ossia alla questione degli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità dello Stato emittente.

Si rendono necessarie alcune osservazioni.

74. In primo luogo, poiché la situazione di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che decide sull’esecuzione di un mandato d’arresto è vincolata alla Carta nel senso che è tenuta a garantire che la consegna della persona ricercata non determinerà una violazione dei diritti ad essa spettanti in base alla Carta.

75. In secondo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare tale esame soltanto quando la persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto lamenta una violazione eccezionale di tal genere dei suoi diritti fondamentali.

76. In terzo luogo, a mio avviso, è inutile tentare di trasporre alla lettera l’esame in due fasi, applicabile in situazioni interne all’Unione a partire dalla sentenza Aranyosi e Caldararu ( 86 ), al sistema istituito dall’ASC.

Come spiegato dettagliatamente in precedenza, il criterio contenuto in tale giurisprudenza presuppone il livello più elevato possibile di fiducia reciproca all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ossia quello della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione.

Il livello di fiducia reciproca tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] è elevato, ma non quanto il livello di fiducia sotteso alla decisione quadro 2002/584.

77. In quarto luogo, la fiducia reciproca non è un concetto binario, ma è piuttosto una scala mobile e, come indicato in precedenza, le disposizioni pertinenti dell’ASC sono sorrette da un livello elevato di fiducia reciproca, che supera la fiducia che lega uno Stato membro e la stragrande maggioranza dei paesi terzi.

L’autorità giudiziaria dell’esecuzione è quindi tenuta, in linea di principio, a eseguire il mandato d’arresto e può rifiutarsi di farlo soltanto se esiste una prova tangibile di un rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali.

L’Unione e il [OSCURATO:PERSONA], mediante le disposizioni pertinenti dell’ASC, hanno espresso la loro fiducia nel fatto che entrambi onoreranno i loro obblighi in materia di diritti fondamentali.

Esiste quindi una presunzione, confutabile, che i diritti fondamentali sono stati protetti in passato, sono protetti attualmente e saranno protetti anche in futuro dalle parti contraenti.

78. Ciò posto, suggerisco alla Corte, i) come punto di partenza, di applicare criteri analoghi a quelli sviluppati nella sentenza nella causa Petruhnin ( 87 ), ma ii) sulla base della premessa che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuerà una valutazione autonoma concernente i diritti fondamentali invocati.

79. Per quanto concerne la presente causa, qualora le autorità irlandesi siano in possesso di prove di un rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali nello Stato terzo richiedente, esse sono tenute a valutare tale rischio quando chiamate a decidere sull’estradizione di una persona in tale Stato.

A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati.

Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

La mera esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali non sono, in linea di principio, sufficienti.

80. Soprattutto, è opportuno sottolineare che non è sufficiente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si fondi, semplicemente, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo recesso dall’Unione europea, continui ad essere parte della CEDU.

Analogamente, non è sufficiente richiamare, formalmente, soltanto la giurisprudenza degli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che la procedura di consegna è compatibile con il diritto fondamentale di cui trattasi.

Spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare un esame autonomo al fine di convincersi, in senso figurato, del fatto che una consegna sia compatibile con i diritti fondamentali.

Ciò implica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza di decisioni pertinenti degli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA].

Sebbene tali decisioni possano costituire un’indicazione del rispetto dei diritti fondamentali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve comunque effettuare una valutazione autonoma e formulare le sue «deduzioni» a tal riguardo.

C. Articolo 49, paragrafo 1, della Carta

81. Pur essendo ovviamente consapevole del fatto che spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, stabilire se nel caso di specie sussista un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, ritengo che, sulla base delle informazioni a disposizione della Corte, essa sia in grado di guidare il giudice del rinvio in questa fase.

82. Occorre tenere a mente che il regime che consente la liberazione condizionale nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato con effetto dal 30 aprile 2021.

Prima di questa modifica, una persona condannata per taluni reati legati al terrorismo aveva diritto alla liberazione condizionale automatica dopo aver scontato metà della pena.

In forza del regime applicabile a partire da tale data, la liberazione condizionale di una persona deve essere approvata da un’autorità specializzata e può avvenire soltanto dopo che l’interessato abbia scontato due terzi della sua pena.

83. La questione è se questa modifica del regime di liberazione condizionale sia contraria al principio di irretroattività, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase della Carta.

84. Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale.

Analogamente, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso.

Se, successivamente alla commissione di un reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima.

85. L’articolo 49 della Carta contiene quindi i requisiti per l’imposizione delle pene.

Tale disposizione non contiene (meri) principi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, della Carta, ma sancisce diritti azionabili ( 88 ).

86. La Corte ha già statuito che l’articolo 49 della Carta deve essere interpretato come contenente le stesse prescrizioni derivanti dall’articolo 7 della CEDU ( 89 ), confermando così le indicazioni non vincolanti, ma comunque utili ( 90 ), contenute nelle spiegazioni relative alla Carta ( 91 ).

Per inciso, la formulazione delle prime due frasi dell’articolo 49, paragrafo 1, è identica a quella dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU.

Di conseguenza, si può rinviare alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU ( 92 ).

87. A questo proposito, sottolineo che la garanzia sancita all’articolo 7 della CEDU, che è un elemento essenziale dello Stato di diritto, occupa un posto di primo piano nel sistema di protezione della CEDU, come dimostra il fatto che non è consentita alcuna deroga a tale garanzia ai sensi dell’articolo 15 della CEDU ( 93 ).

88. Come sottolineato dallo stesso giudice del rinvio, la Corte EDU ha respinto l’argomento secondo cui le modifiche retroattive ai sistemi di remissione di pena o di liberazione anticipata costituiscono una violazione dell’articolo 7 della CEDU, in quanto siffatte misure non fanno parte della «pena» ai fini di tale articolo.

89. Sebbene la nozione di «pena» abbia una portata autonoma ( 94 ), la Corte EDU ( 95 ), nella sua giurisprudenza, opera una distinzione tra le misure qualificabili, di per sé, come pene, e quelle che riguardano l’attuazione o l’esecuzione di una pena.

Di conseguenza, quando la natura e lo scopo di una misura concerne la remissione di una pena o la modifica di un regime di liberazione anticipata, questa non fa parte della «pena» ai sensi dell’articolo 7 della CEDU ( 96 ).

90. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che la Corte EDU ha dichiarato che «nella pratica, la distinzione tra una misura che costituisce una “pena” e una misura che riguarda l’“esecuzione” e l’“applicazione” di quest’ultima può non essere sempre netta» e ha riconosciuto che le misure adottate nel corso dell’esecuzione di una condanna possono, anziché limitarsi a disciplinare le modalità di esecuzione della pena, incidere sul suo ambito di applicazione.

A tal riguardo, il giudice del rinvio richiama la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna.

Il giudice del rinvio chiede se, e in caso affermativo, in quale misura, tale sentenza si discosti dalla precedente giurisprudenza della Corte EDU.

91. Non ritengo che la decisione della Corte EDU menzionata dal giudice nazionale costituisca un allontanamento dalla giurisprudenza di lunga data della Corte sull’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU.

92. Il passaggio citato della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna fa riferimento alla precedente e coerente giurisprudenza di tale giudice.

Ergo , la Corte EDU, già prima della pronuncia della sentenza in parola, prestava molta attenzione alla questione se una misura apparentemente concernente l’esecuzione o l’applicazione di una pena incidesse in realtà sulla portata della pena.

In altri termini, non vedo alcun margine per sostenere, al pari di MA, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna mostri «un approccio più flessibile da parte della Corte EDU per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 7 [della CEDU] rispetto alla giurisprudenza precedente» ( 97 ).

93. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, la pena detentiva a cui la ricorrente, la sig.ra del [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata, in relazione a reati commessi tra il 1982 e il 1987, ammontava a oltre 3000 anni ( 98 ).

In seguito, essa era stata notevolmente ridotta ai sensi del codice penale spagnolo del 1973, che consentiva una pena detentiva effettiva di durata massima pari a 30 anni.

A tal riguardo, la ricorrente aveva diritto a determinati sconti di pena per lavoro e studio in carcere.

In seguito, vale a dire dopo la condanna della ricorrente e la sua scarcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), ha introdotto una nuova dottrina giuridica ( 99 ), ai sensi della quale la remissione della pena doveva essere applicata ad ogni singola condanna, e non alla durata massima di 30 anni.

Ciò ha comportato un prolungamento del tempo che molti detenuti, fra i quali la sig.ra del [OSCURATO:PERSONA], avrebbero trascorso in carcere, inducendo la Corte EDU a constatare una violazione dell’articolo 7 della CEDU.

94. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte EDU ha ritenuto fondamentale il fatto che, al momento della condanna della ricorrente e al momento in cui le è stata notificata la decisione di cumulare le condanne e di fissare un termine massimo di carcerazione, non vi era alcuna indicazione di un’evoluzione percepibile della giurisprudenza nella direzione della sentenza in questione della Corte suprema spagnola ( 100 ).

95. La natura eccezionale della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna è confermata dalla successiva decisione della Corte EDU nella causa Devriendt ( 101 ).

In tale causa, per quanto concerne le condanne all’ergastolo, una legge belga aveva innalzato la soglia minima per la liberazione condizionale da 10 a 15 anni ( 102 ).

Tale aumento era avvenuto nel periodo tra la commissione dei reati da parte della persona in questione e la sentenza (definitiva).

La Corte EDU ha espressamente distinto tale causa dalla causa [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna e non ha constatato alcuna violazione dell’articolo 7 della CEDU.

In particolare, essa ha ritenuto che la liberazione condizionale in questione fosse un metodo di esecuzione di una pena detentiva, per effetto del quale il condannato sconta la pena al di fuori del carcere, nel rispetto delle condizioni imposte durante uno specifico periodo di prova, e che la fattispecie differisse per tale motivo dalla quella di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, in cui la questione riguardava una riduzione della pena da scontare, e non una semplice riduzione o un adeguamento delle condizioni di esecuzione ( 103 ).

Essa ha altresì rilevato che, mentre l’effetto del nuovo regime consisteva nell’aumentare la soglia temporale per l’ammissibilità alla liberazione condizionale, che indubbiamente aveva reso più dura la situazione di detenzione del ricorrente, a differenza della situazione di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna tale inasprimento del trattamento non aveva reso impossibile la liberazione condizionale ( 104 ).

96. Al fine di stabilire se una misura adottata durante l’esecuzione di una condanna riguardi soltanto le modalità di esecuzione della pena o, di converso, incida sulla sua portata, occorre esaminare, in ciascun caso, che cosa comportasse effettivamente la «pena» inflitta ai sensi del diritto nazionale in vigore all’epoca dei fatti o, in altre parole, quale fosse la sua natura intrinseca.

A tal riguardo, si deve tenere conto del diritto nazionale nel suo complesso e del modo in cui è stato applicato all’epoca dei fatti ( 105 ).

97. Nella presente causa, osservo che nulla indica che la pena applicabile agli asseriti fatti di reato, ossia l’ergastolo, sia stata modificata nel periodo a partire dalla presunta data in cui detti fatti sono stati commessi sino ad oggi.

98. Inoltre, la circostanza che, in base al regime modificato che permette la liberazione condizionale nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], una persona condannata per taluni reati legati al terrorismo non possa più essere ammessa alla liberazione condizionale automatica dopo aver scontato metà della pena inflittale, e che la liberazione condizionale di tale persona debba essere approvata da un’autorità specializzata e possa avvenire soltanto dopo che l’interessato abbia scontato due terzi della pena, non modifica il fatto che, anche nel caso in cui la liberazione condizionale abbia luogo, tale persona continuerà a scontare la pena.

99. In conclusione, si può affermare che il regime che permette la liberazione condizionale non rientra nella definizione di «pena» ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, e, quindi, non rientra in tale disposizione.

100. A norma dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU.

Ciò non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

101. Per quanto concerne la questione che ne scaturisce, ossia se l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta abbia una portata più ampia o imponga requisiti più severi rispetto all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, non vedo alcun margine o motivo per ritenere che ciò possa avvenire nel caso di specie.

In particolare, come sottolineato dalla Commissione, non è rinvenibile alcuna tradizione costituzionale comune agli Stati membri ai sensi della quale la portata dell’articolo 49, paragrafo 1, sia o dovrebbe essere più ampia rispetto a quella dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU.

VI. Conclusione

102. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: Qualora uno Stato membro riceva una richiesta di consegna di una persona ricercata da parte del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi delle disposizioni della parte terza, titolo VII, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, e qualora siano addotti argomenti e prove ai sensi di quali la consegna della persona ricercata violerebbe i diritti di quest’ultima ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le autorità giudiziarie dello Stato membro: – sono tenute a effettuare una valutazione autonoma al fine di stabilire se la consegna violi i diritti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; – devono fondarsi a tal fine su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; – possono rifiutare la consegna qualora sussistano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, in caso di consegna, la persona ricercata sarebbe esposta a un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta.

Il fatto che la persona ricercata, se condannata, sia soggetta a un regime di liberazione condizionale più severo rispetto a quello in vigore al momento della commissione dell’asserito reato non costituisce, di per sé, una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( i ) La nota 102 del presente testo ha subito una modifica di ordine linguistico successivamente alla sua prima pubblicazione on-line. ( ii ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento. ( 2 ) GU 2021, L 149, pag. 10 . ( 3 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, [dell’ASC] e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU 2021, L 149, pag. 2 ). ( 4 ) Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio del 29 dicembre 2020 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo tra il governo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, [dell’ASC] ( GU 2020, L 444, pag. 11 ). ( 5 )

V. articolo 783, paragrafo 2, dell’ASC. ( 6 )

V. articolo 783, paragrafo 1, dell’ASC e avviso relativo all’entrata in vigore [dell’ASC] e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU 2021, L 149, pag. 2540 ). ( 7 ) Relative a disposizioni comuni e istituzionali (parte prima), commercio, trasporti, pesca e altri accordi (parte seconda), cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (parte terza), cooperazione tematica (parte quarta), partecipazione ai programmi dell’Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie (parte quinta), risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali (parte sesta) e disposizioni finali (parte settima). ( 8 ) Disposizioni comuni e istituzionali. ( 9 ) Principi interpretativi e definizioni. ( 10 ) Disposizioni generali. ( 11 ) Ai sensi dell’articolo 778, paragrafo 2, lettera r), dell’ASC, l’allegato 43 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VII.

V. anche articolo 606 dell’ASC, sul contenuto e la forma del mandato d’arresto. ( 12 ) L’articolo 599 dell’ASC è intitolato «Ambito di applicazione». ( 13 ) L’articolo 604 dell’ASC è intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari». ( 14 ) I quattro reati consistono nell’adesione a un’organizzazione vietata, nella direzione delle attività di un’organizzazione coinvolta nella commissione di atti terroristici; nell’associazione per delinquere volta a dirigere le attività di un’organizzazione avente ad oggetto la commissione di atti terroristici e nella preparazione alla commissione di atti terroristici. ( 15 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 16 ) Sentenza della Corte EDU, 21 ottobre 2013 (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna»). ( 17 ) Inoltre, qualora una causa sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, trattare tale causa in termini brevi.

V. ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a. ( C‑621/18 , EU:C:2018:851 , punto 10 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 )

V. ordinanza del presidente della Corte del 22 aprile 2024, Alchaster ( C‑202/24 , EU:C:2024:343 , punto 7 ). ( 19 ) Il diritto del [OSCURATO:PERSONA] d’intervenire e di partecipare alla procedura è disciplinato dall’articolo 90, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 9 ; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, mediante la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 ( GU 2020, L 29, pag. 1 ).

Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, fino a quando le sentenze e le ordinanze della Corte in tutti i procedimenti e rinvii pregiudiziali di cui all’articolo 86 [pendenti dinanzi alla Corte] non siano definitive, il [OSCURATO:PERSONA] può intervenire allo stesso titolo di uno Stato membro ovvero, quando la Corte è adita a norma dell’articolo 267 TFUE, può partecipare alla procedura dinanzi a detta Corte allo stesso titolo di uno Stato membro.

Nel corso di tale periodo il cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea notifica al [OSCURATO:PERSONA], nello stesso momento e nello stesso modo degli Stati membri, ogni rinvio pregiudiziale alla Corte proposto da un giudice di uno Stato membro.

Poiché vi sono ancora cause pendenti ai fini dell’articolo 86 dell’accordo di recesso, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di intervenire nel presente procedimento. ( 20 ) Ai sensi dell’articolo 598, lettera c), dell’ASC, per «autorità giudiziaria dell’esecuzione» s’intende l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto. ( 21 ) Ai sensi dell’articolo 598, lettera a), dell’ASC, il «mandato d’arresto» è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. ( 22 ) Il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione ha prodotto effetti a decorrere dal 31 gennaio 2020. ( 23 ) Il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020.

L’articolo 127 dell’accordo di recesso prevede che il diritto dell’Unione si applica al [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di transizione, salvo disposizione contraria dell’accordo stesso.

Poiché l’accordo di recesso non prevede una deroga all’articolo 127 per quanto concerne le disposizioni relative al mandato d’arresto europeo, tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione durante il periodo di transizione. ( 24 ) E dal corrispondente articolo 2 della CEDU. ( 25 ) Su questo tema, v., a titolo di esempio, sentenza della Corte EDU, 9 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] c.

Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117). ( 26 ) V., su questo tema, Lenaerts, K., «La vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust»,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 54, 2017, pagg. da 805 a 840, in particolare pag. 806, e [OSCURATO:PERSONA], L., «Some reflections on mutual recognition in the area of freedom, security and justice», in Cardonnel, P., Rosas, A. e Wahl, N. (a cura di.), Constitutionalising the EU [OSCURATO:PERSONA]: Essays in Honour of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pagg. da 139 a 152, in particolare pag.

140. ( 27 ) Parere 2/13 ( Adesione dell’Unione alla CEDU ) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 ). ( 28 )

V. parere 2/13 ( Adesione dell’Unione alla CEDU ) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 167 ). ( 29 ) L’articolo 2 TUE non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri.

V. sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 232 ).

Per una valutazione recente dell’articolo 2 TUE nella dottrina, v.

Nettesheim, M., «Die föderale Homogenitätsklausel des Art. 2 EUV», in Europarecht , 2024, pagg. da 269 a 299, in particolare pag. 273, che definisce tali disposizione come una «clausola di omogeneità federale». ( 30 ) Parere 2/13 ( Adesione dell’Unione alla CEDU ) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 168 ).

V. anche le mie conclusioni nella causa Repubblica di Moldova ( C‑741/19 , EU:C:2021:164 , paragrafo 87 ). ( 31 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. ( 33 )

V. sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) ( C‑699/21 , EU:C:2023:295 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 34 )

V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ). ( 35 )

V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 ). ( 36 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 ). ( 37 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 40 )

V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 111 ). ( 41 )

V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 ). ( 42 )

V. sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) ( C‑699/21 , EU:C:2023:295 , punto 55 ). ( 43 )

V. accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ( GU 2006, L 292, pag. 2 ).

Tale accordo è stato approvato a nome dell’Unione europea dapprima con la decisione 2006/697/UE del Consiglio del 27 giugno 2006 ( GU 2006, L 292, pag. 1 ) e, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha reso necessaria un’altra approvazione, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio del 27 novembre 2014 ( GU 2014, L 343, pag. 1 ).

Esso è in vigore dal 1 o novembre 2019 (v. il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , GU 2019, L 230, pag. 1 ). ( 44 )

V. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (

C‑897/19 PPU

, EU:C:2020:262 , punto 73 ). ( 45 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) ( C‑24/19 , EU:C:2020:503 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 46 )

V. sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 18 ). ( 47 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 30 maggio 2013, Genil 48 and [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑604/11 , EU:C:2013:344 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). ( 48 )

V. sentenze del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (

C‑897/19 PPU

, EU:C:2020:262 , punto 73 ) e del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura e a. (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 30 ). ( 49 )

V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura e a. (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti da 33 a 43 e da 45 a 61). ( 50 ) Come la disposizione cardine di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, ai sensi della quale gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro. ( 51 )

V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura e a. (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 48 ). ( 52 )

V. sentenza del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE) ( C‑488/19 , EU:C:2021:206 , punto 60 ). ( 53 ) Ibidem .

V. anche sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (

C‑897/19 PPU

, EU:C:2020:262 , punto 44 ). ( 54 ) Nella sua sentenza del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE) ( C‑488/19 , EU:C:2021:206 ), la Corte, in sostanza, ha dovuto rispondere al giudice del rinvio dello Stato di esecuzione ([OSCURATO:PERSONA]) e stabilire se un mandato d’arresto europeo potesse essere emesso ai sensi della decisione quadro 2002/584 per eseguire una condanna a pena detentiva emessa dall’organo giurisdizionale di uno Stato terzo (Norvegia) e riconosciuta nello Stato di emissione (Lituania). ( 55 )

V. sentenza del 6 settembre 2016 ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 ). ( 56 )

V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 52 ). ( 57 ) In casu , lo Stato terzo era la Russia. ( 58 )

V. sentenza della Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c.

Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 147). ( 59 )

V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 57 ). ( 60 )

V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 58 ). ( 61 )

V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 59 ). ( 62 ) E sull’articolo 101 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. ( 63 ) Ciò corrisponde a una giurisprudenza costante sin dalla sentenza del 12 dicembre 1972, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da 21/72 a 24/72 , EU:C:1972:115 , punto 20 ).

V. anche sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione ( C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 108 ) e del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/12 P e C‑405/12 P , EU:C:2015:5 , punto 45 ). ( 64 ) Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. ( 65 ) Trattasi di una giurisprudenza costante che risale alla sentenza del 30 aprile 1974, Haegeman ( 181/73 , EU:C:1974:41 , punto 5 ).

V. anche sentenze del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑14/21 e C‑15/21 , EU:C:2022:604 , punto 94 ) e del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA] ( C‑382/21 P , EU:C:2024:172 , punto 57 ). ( 66 )

V. parere 1/91 ( Primo parere sull’accordo SEE ) del 14 dicembre 1991 ( EU:C:1991:490 , punto 14 ) e sentenza del 24 novembre 2016, SECIL ( C‑464/14 , EU:C:2016:896 , punto 94 ). ( 67 )

V. parere 1/91 ( Primo parere sull’accordo SEE ) del 14 dicembre 1991 ( EU:C:1991:490 , punto 14 ). ( 68 ) Conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. ( 69 )

V. articolo 4, paragrafo 2, dell’ASC. ( 70 )

V. articolo 4, paragrafo 3, dell’ASC. ( 71 ) Articoli da 522 a 701 dell’ASC. ( 72 ) Questa disposizione figura nel titolo I («Disposizioni generali») della parte terza dell’ASC. ( 73 )

V. anche le mie conclusioni nella causa R O (

C‑327/18 PPU

, EU:C:2018:644 , paragrafo 68 e nota 61). ( 74 )

V. la formulazione impiegata nell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia. ( 75 )

V. articolo 614, paragrafo 3, articolo 623, paragrafo 6, e articolo 626 dell’ASC. ( 76 ) Tale interpretazione è inoltre corroborata dalla formulazione dell’articolo 629 dell’ASC e dalla terminologia utilizzata nella Convenzione europea di estradizione del Consiglio d’Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ETS n. 24, disponibile all’indirizzo https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024). ( 77 ) Nel caso dell’articolo 600 dell’ASC. ( 78 ) Nel caso dell’articolo 601 dell’ASC. ( 79 ) Articoli 3 e seguenti della decisione quadro 2002/584. ( 80 ) Tale disposizione è formulata in modo quasi identico a quella di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, con un’unica differenza sostanziale, ossia il fatto che nell’articolo 613, paragrafo 1, dell’ASC è contenuto un riferimento al principio di proporzionalità. ( 81 ) In base a questa disposizione, gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584. ( 82 ) In particolare, nelle sue osservazioni scritte e orali, la Commissione ha sostenuto che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non sia un paese dell’area Schengen è un criterio decisivo a tal riguardo.

Mi permetto di dissentire.

Neppure quando il [OSCURATO:PERSONA] era uno Stato membro dell’Unione esso faceva parte dell’area Schengen.

Non ne è parte, attualmente, neppure l’[OSCURATO:PERSONA] (e neanche Cipro).

All’epoca in cui la Corte ha reso la sua influente sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ), la Romania non faceva parte dell’area Schengen e neppure ad oggi ne è membro a pieno titolo (la Romania e la Bulgaria sono attualmente Stati membri dell’area Schengen soltanto per quanto concerne le frontiere aeree e marittime interne).

Schengen non è, quindi, un criterio decisivo. ( 83 )

V. punto 3 della domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 84 )

V. Peers, S., «So close, yet so far: the EU/UK Trade and [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, Vol. 59, 2022, pagg. da 49 a 80, in particolare pag. 68.

V. anche, nel dettaglio, Grange, E., Keith, B. e Kerridge, S., «Extradition under the EU-UK Trade and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 12, 2021, pagg. da 213 a 221, in particolare pagg. 217 e

218. ( 85 )

V. articolo 602 dell’ASC.

Non esiste una disposizione corrispondente nella decisione quadro 2002/584. ( 86 ) Sentenza del 5 aprile 2016 ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ). ( 87 ) Vale a dire una situazione che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ma concerne l’estradizione verso un paese terzo. ( 88 )

V. Lemke, S., in von der Groeben, H., Schwarze, J. e Hatje, A., (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] (Kommentar) , Band 1, 7 a ed., Nomos, Baden-Baden, 2015, Art. 49 GRC, punto

2. ( 89 )

V. sentenza del 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2003 ( C‑203/21 , EU:C:2022:865 , punto 46 ). ( 90 ) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, le spiegazioni sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta e devono essere tenute in debito conto sia dai giudici dell’Unione che dai giudici degli Stati membri. ( 91 )

V. spiegazione relativa all’articolo 52 – Portata e interpretazione dei diritti e dei principi, contenuta nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ). ( 92 )

V. anche Szwarc, M., in Wróbel, A., [OSCURATO:PERSONA].

Komentarz , C.H.Beck, Varsavia, 2020, pag. 1221. ( 93 )

V. sentenze della Corte EDU, 22 novembre 1995, C.R. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1995:1122JUD002019092, § 32); 22 novembre 1995, S.W. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1995:1122JUD002016692, § 34); e 12 febbraio 2008, Kafkaris c.

Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 137). ( 94 ) Occorre tuttavia sottolineare che, come punto di partenza, dopo aver esaminato se la misura in questione è imposta a seguito di una condanna per un «reato», la Corte EDU può prendere in considerazione altri fattori, quali la natura e lo scopo della misura in questione, la sua caratterizzazione ai sensi del diritto nazionale , le procedure legate all’elaborazione e all’attuazione della misura e la sua severità.

V., in tal senso, sentenze della Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1995:0209JUD001744090, § 28); 8 giugno 1995, Jamil c.

Francia (CE:ECHR:1995:0608JUD001591789, § 31); e 12 febbraio 2008, Kafkaris c.

Cipro (CE: ECHR:2008:0212JUD002190604, § 142). ( 95 ) E la ex Commissione europea dei diritti dell’uomo, operante prima dell’entrata in vigore, il 1 o novembre 1998, del Protocollo n. 11 alla CEDU, che ha modificato il meccanismo di controllo esistente. ( 96 )

V. decisioni della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 3 marzo 1986, Hogben c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1986:0303DEC001165385) e del 28 febbraio 1996, Hosein c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:0228DEC002629395).

V. anche decisione della Corte EDU, 29 novembre 2005, Uttley c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2005:1129DEC003694603) e sentenza della Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c.

Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 142). ( 97 )

V. ordinanza di rinvio, punto

12. ( 98 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, §

12. ( 99 ) Conosciuta come la «dottrina Parot». ( 100 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna, §

117. ( 101 )

V. decisione della Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c.

Belgio (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719). ( 102 ) Il 26 settembre 2006 il ricorrente era stato condannato all’ergastolo dalla Cour d’assises de Brabant (Corte d’assise, Brabante, Belgio) per un omicidio commesso nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2003.

All’epoca, la soglia minima per l’ammissibilità alla liberazione condizionale era pari a 10 anni per le condanne all’ergastolo.

Il 30 gennaio 2007 la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha respinto il ricorso del ricorrente.

Il 17 febbraio 2015 la Corte EDU ha constatato la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU a causa dell’omessa motivazione della decisione della giuria.

Di conseguenza, il 16 giugno 2015, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha disposto la riapertura del procedimento, ha revocato la sua precedente decisione e ha annullato la sentenza della Cour d’assises, Brabant (Corte d’assise, Brabante), alla quale ha rinviato la causa per un nuovo esame.

Il 29 giugno 2016 la Corte d’assise ha condannato il ricorrente all’ergastolo, in contumacia.

A seguito dell’opposizione del ricorrente, quest’ultimo è stato nuovamente condannato all’ergastolo il 28 aprile 2017, e la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha respinto il suo ricorso il 24 ottobre 2017.

Nel frattempo, una legge approvata il 17 marzo 2013 ha innalzato la soglia minima per l’ammissibilità alla liberazione condizionale da 10 a 15 anni per le condanne all’ergastolo.

Il 16 agosto 2018 il ricorrente ha presentato istanza di liberazione condizionale, sostenendo di aver raggiunto la soglia dei 10 anni.

Tuttavia, il 25 febbraio 2019, il tribunal de l’application des peines, Gent (Tribunale dell’esecuzione penale, Gand, Belgio) ha dichiarato l’istanza inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva ancora scontato i 15 anni richiesti.

Il 26 marzo 2019 la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha respinto il ricorso del ricorrente, precisando che non vi era stato alcun aumento della pena, bensì una modifica dei termini della sua esecuzione, che non si poneva in contrasto con l’articolo 7 della CEDU. ( 103 )

V. decisione della Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c.

Belgio (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 26). ( 104 )

V. decisione della Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c.

Belgio (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 28). ( 105 )

V. sentenze della Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c.

Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 145) e [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna (§ 90).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0202 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 27 giugno 2024 ( 1 ) ( i ) Causa C‑202/24 [Alchaster] ( ii ) Minister for Justice and Equality contro [OSCURATO:PERSONA] [Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] – Consegna di persone – Articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Principio di legalità dei reati e delle pene – Modifica del regime di liberazione condizionale» I. Introduzione 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) verte sull’interpretazione, in primo luogo, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dall’altra (in prosieguo: l’«ASC») ( 2 ) e, in secondo luogo, dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2. La domanda in questione è stata proposta nel contesto dell’esecuzione, in [OSCURATO:PERSONA], di un mandato d’arresto emesso dalle autorità giudiziarie del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di MA, ai fini dell’esercizio di un’azione penale. Il giudice del rinvio chiede quali siano gli obblighi dell’autorità giudiziaria che esegue un mandato d’arresto qualora la persona ricercata sostenga che i suoi diritti fondamentali saranno violati dalle autorità dello Stato emittente. 3. Nelle presenti conclusioni sosterrò che le disposizioni dell’ASC sulle procedure di consegna sono espressione di un elevato livello di fiducia da parte dell’Unione e del [OSCURATO:PERSONA] nei rispettivi ordinamenti giuridici e, sebbene in determinate circostanze l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto, non vi è alcun motivo per non eseguire il mandato d’arresto nel caso di specie. II. Contesto normativo 4. L’ASC è un accordo di associazione basato sull’articolo 217 TFUE ( 3 ) e sull’articolo 101 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica ( 4 ). Dopo una prima applicazione provvisoria a decorrere dal 1 o gennaio 2021 ( 5 ), esso è entrato in vigore il 1 o maggio 2021, a seguito della sua ratifica da parte dell’Unione europea e del [OSCURATO:PERSONA] ( 6 ). L’accordo è composto da sette parti ( 7 ). 5. L’articolo 5 dell’ASC, intitolato «Diritti dei privati», contenuto nella parte prima ( 8 ), titolo II ( 9 ), dell’ASC, prevede quanto segue: «1. Fatto salvo l’articolo SSC.67 del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale e a eccezione, per quanto riguarda l’Unione, della parte terza del presente accordo, nulla nel presente accordo o eventuale accordo integrativo dovrà interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti. 2. Le parti non prevedono nel rispettivo ordinamento il diritto di agire in giudizio contro l’altra parte per il fatto che questa abbia agito in violazione del presente accordo o eventuale accordo integrativo». 6. La parte terza riguarda la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. 7. L’articolo 524 dell’ASC, inserito nella parte terza, titolo I ( 10 ), è intitolato «Tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali» ed è così formulato: «1. La cooperazione di cui alla presente parte si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione. 2. Nulla della presente parte modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella [Carta]». 8. Il titolo VII della parte terza (articoli da 596 a 632), intitolato «Consegna», stabilisce un regime di consegna tra gli Stati membri e il [OSCURATO:PERSONA]. Le relative disposizioni sono integrate dall’allegato 43, il quale stabilisce le informazioni che devono essere contenute in un mandato d’arresto ( 11 ). 9. L’articolo 599, paragrafo 3, dell’ASC ( 12 ) così dispone: «Fatti salvi l’articolo 600, l’articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 602, 603 e 604, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi: a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l’interessato non partecipa all’esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo; o b) terrorismo quale definito nell’allegato 45». 10. L’articolo 604, lettera c), dell’ASC ( 13 ) stabilisce che «se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto». III. Procedimento principale e questione pregiudiziale 11. Il 26 novembre 2021 il [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (giudice distrettuale del Tribunale dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso quattro mandati d’arresto nei confronti di MA, in relazione a quattro reati di terrorismo ( 14 ) che sarebbero stati commessi tra il 18 e il 20 luglio 2020. 12. Con sentenza del 24 ottobre 2022 e ordinanze del 24 ottobre e del 7 novembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) ha disposto la consegna di MA al [OSCURATO:PERSONA], negandogli al contempo l’autorizzazione all’impugnazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA]). 13. Con decisione del 17 gennaio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), ha concesso l’autorizzazione a impugnare tali sentenza e ordinanze della [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte). 14. MA sostiene che la sua consegna è incompatibile con il principio di legalità dei reati e delle pene. 15. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che l’ASC stabilisce che i meccanismi di consegna si applicano tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri. Esso ritiene che, ai sensi della normativa irlandese applicabile e della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ( 15 ), il [OSCURATO:PERSONA] debba essere trattato alla stregua di uno Stato membro. 16. Il giudice del rinvio afferma che, qualora MA fosse consegnato al [OSCURATO:PERSONA] e condannato a una pena detentiva, il suo diritto alla liberazione condizionale sarebbe disciplinato dalla legislazione del [OSCURATO:PERSONA] adottata a seguito dell’asserita commissione dei reati rispetto ai quali egli è sottoposto a procedimento penale. 17. Infatti, il regime che consente la liberazione condizionale nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato con effetto dal 30 aprile 2021. Prima di questa modifica, una persona condannata per taluni reati legati al terrorismo aveva diritto alla liberazione condizionale automatica dopo aver scontato metà della pena. In forza del regime applicabile a partire da tale data, la liberazione condizionale di tale persona deve essere approvata da un’autorità specializzata e può avvenire soltanto dopo che l’interessato abbia scontato due terzi della sua pena. 18. A tal riguardo, il giudice del rinvio afferma che la Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») ha respinto la tesi secondo cui le modifiche retroattive dei sistemi di remissione di pena o di liberazione anticipata costituiscono una violazione dell’articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»). Tuttavia, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna ( 16 ), la Corte EDU ha dichiarato che le misure adottate nel corso dell’esecuzione di una pena possono incidere sul suo ambito di applicazione. È quindi essenziale, secondo il giudice del rinvio, stabilire gli effetti precisi di tale sentenza al fine di decidere la controversia principale. 19. La compatibilità con la CEDU della legislazione del [OSCURATO:PERSONA] di cui trattasi è stata già esaminata dagli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA]. Nella sua sentenza del 19 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha statuito che l’applicazione di tale regime a reati commessi prima della sua entrata in vigore non era incompatibile con l’articolo 7 della CEDU, poiché tale regime si limitava a modificare le modalità di esecuzione delle pene detentive inflitte agli interessati, senza aumentarne la durata. 20. In tale contesto, tenuto conto, in particolare, delle garanzie offerte dal sistema giudiziario del [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’applicazione della CEDU, dell’omessa dimostrazione di carenze sistemiche che suggeriscano una violazione verosimile e grave dei diritti sanciti dalla CEDU in caso di consegna, e della facoltà di MA di presentare un ricorso dinanzi alla Corte EDU, il giudice del rinvio ha respinto l’argomento di MA secondo cui esisteva un rischio di violazione di tali diritti. 21. Tuttavia, il giudice del rinvio chiede se sia possibile giungere a una conclusione analoga per quanto concerne il rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. 22. A tal riguardo, il giudice sottolinea che, poiché l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta corrisponde all’articolo 7 della CEDU, alle due disposizioni deve essere attribuita, in linea di principio, la stessa portata, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta. Sarebbe quindi possibile fondarsi sulla motivazione impiegata in relazione all’articolo 7 della CEDU, senza ulteriori verifiche. Tuttavia, il giudice del rinvio osserva che la Corte di giustizia non si è ancora pronunciata sulle implicazioni dell’articolo 49 della Carta per quanto concerne una modifica delle disposizioni in materia di liberazione condizionale. 23. Inoltre, poiché lo Stato dell’esecuzione è tenuto a consegnare la persona ricercata, il giudice del rinvio ritiene necessario valutare se tale Stato sia competente a pronunciarsi su un argomento vertente sull’incompatibilità con l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta di disposizioni in materia di pene che probabilmente troveranno applicazione nello Stato emittente, nel caso in cui detto Stato non sia tenuto a rispettare la Carta e la Corte abbia imposto requisiti elevati per quanto concerne la considerazione del rischio di una violazione di diritti fondamentali nello Stato membro emittente. 24. Il giudice del rinvio ritiene pertanto di dover chiedere alla Corte quali criteri debbano essere applicati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione al fine di valutare il rispetto del principio di legalità delle pene nello Stato di emissione e se vi sia un rischio di violazione di tale principio in circostanze in cui la consegna non è preclusa né dalla Costituzione nazionale né dalla CEDU. 25. In tali circostanze, con decisione del 7 marzo 2024, pervenuta alla Corte il 14 marzo 2024, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema, [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Ove, ai sensi [dell’ASCC], sia richiesta la consegna ai fini di un’azione penale per reati di terrorismo e la persona cerchi di opporsi a tale consegna sostenendo che essa costituirebbe una violazione dell’articolo 7 della [CEDU] e dell’articolo 49, paragrafo [1], della [Carta], in quanto è stata introdotta una misura legislativa che modifica la parte di pena che deve essere scontata in carcere e le modalità di liberazione condizionale, misura che è stata adottata posteriormente alla data del presunto reato per il quale è richiesta la consegna e ove si applichino le seguenti considerazioni: i) lo Stato richiedente (nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA]) è parte contraente della CEDU e dà attuazione alla [CEDU] nel suo diritto interno (...); ii) l’applicazione delle misure in questione ai detenuti che stanno già scontando una pena irrogata da un giudice è stata giudicata compatibile con la [CEDU] dagli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA] (…); iii) chiunque, compresa la persona, se è stata consegnata, può presentare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo; iv) non vi è motivo di ritenere che una decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo non sia attuata dallo Stato richiedente; v) di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ritiene che non sia dimostrato che la consegna comporti un rischio concreto di violazione dell’articolo 7 della CEDU o della [Costituzione nazionale]; vi) non risulta che la consegna sia esclusa dall’articolo 19 della Carta; vii) l’articolo 49 della Carta non si applica al procedimento di giudizio o di condanna; viii) non si è addotto che vi siano motivi per ritenere che vi sia una differenza significativa nell’applicazione dell’articolo 7 della CEDU e dell’articolo 49 della Carta; se un organo giurisdizionale avverso la cui decisione non vi sia diritto di appello ai sensi dell’articolo 267, terzo comma, TFUE, e in considerazione dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e dell’obbligo di fiducia tra gli Stati membri e i soggetti tenuti a procedere alla consegna in base alle disposizioni della decisione quadro 2002/584 e [dell’ASCC], abbia diritto di ritenere che la persona ricercata non abbia dimostrato l’esistenza di un rischio reale che la sua consegna costituisca una violazione dell’articolo 49, paragrafo [1], della Carta o se siffatto organo giurisdizionale sia tenuto a procedere ad un complemento d’istruttoria e, in caso affermativo, quale sia la natura e la portata di quest’ultimo». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 26. [OSCURATO:PERSONA] (Corte Suprema), con documento separato del 25 marzo 2024, ha chiesto che la causa in esame sia sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. 27. L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato ( 17 ). 28. Il 22 aprile 2024 il presidente della Corte ha deciso, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a sottoporre la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame al procedimento accelerato, conformemente all’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura. Il presidente della Corte ha basato la sua decisione sul fatto che la questione pregiudiziale è stata sollevata dal giudice del rinvio in un giudizio riguardante una persona in stato di detenzione, ai sensi dell’articolo 267, quarto comma, TFUE. Inoltre, la risposta a tale questione, tenuto conto della sua natura e delle circostanze in cui è stata sollevata, può incidere sul mantenimento in stato di detenzione della persona interessata ( 18 ). 29. Il presidente della Corte ha fissato il termine per la presentazione di osservazioni scritte al 7 maggio 2024. Conformemente all’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, la data dell’udienza è stata fissata al 4 giugno 2024. 30. Le parti del procedimento principale, il governo ungherese, la Commissione europea e il governo del [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato osservazioni scritte ( 19 ). Tutte le parti, tranne il governo ungherese, hanno partecipato all’udienza, che si è tenuta il 4 giugno 2024. V. Valutazione 31. Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le autorità giudiziarie di uno Stato membro possano rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale da parte di un’autorità giudiziaria nel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’ASC, a motivo del fatto che potrebbe sussistere un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, poiché la persona ricercata, se condannata, sarebbe soggetta a un regime di liberazione condizionale più severo rispetto a quello in vigore al momento della commissione del presunto reato. Inoltre, il giudice del rinvio chiede indicazioni sulla natura e sulla portata del controllo da effettuare prima di decidere, sulla base di tale motivo, di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto in questione. A. Osservazioni preliminari 1. ASC e Carta come diritto applicabile 32. Al fine di fornire una risposta alla questione di cui trattasi, occorre anzitutto stabilire quali norme giuridiche disciplinino il caso in esame e, aspetto fondamentale, quale parametro interpretativo e giurisprudenziale debba trovare applicazione, per poi occuparsi della questione sostanziale concernente gli obblighi imposti da tali norme all’autorità giudiziaria dell’esecuzione ( 20 ). 33. Poiché i quattro mandati d’arresto ( 21 ) sono stati emessi dopo l’entrata in vigore dell’ASC, le disposizioni di tale accordo disciplinano la fattispecie in esame. A tal riguardo, osservo che, a differenza di quanto afferma il giudice del rinvio, la decisione quadro 2002/584 non trova applicazione. Infatti, tale decisione quadro i) era applicabile prima del recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea ( 22 ), ii) ha continuato a trovare applicazione durante il periodo di transizione che ne è seguito ( 23 ) e iii) ha cessato di applicarsi al [OSCURATO:PERSONA] al termine di detto periodo. 34. Inoltre, la Carta è applicabile. La fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, poiché la presente causa concerne l’interpretazione dell’ASC. Nella misura in cui la questione proposta dal giudice nazionale si riferisce agli obblighi di un’autorità giudiziaria (dell’esecuzione) di uno Stato membro dell’Unione europea, tale autorità è tenuta, quando agisce nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, a rispettare i requisiti della Carta. 2. Bilanciamento tra la fiducia reciproca e la protezione dei diritti fondamentali a) Considerazioni generali 35. Qualsiasi sistema che disciplini la consegna transfrontaliera e l’esecuzione di mandati d’arresto è chiamato a misurarsi con interessi apparentemente confliggenti che, ai fini del funzionamento del sistema, devono essere conciliati. Da un lato, occorre considerare l’efficacia del sistema in sé. Affinché una procedura di consegna possa funzionare, è necessario che i mandati di arresto siano eseguiti. Ciò richiede e presuppone un elevato livello di fiducia reciproca, che si traduce, dal punto di vista giuridico, nel cosiddetto principio del «reciproco riconoscimento». Tale principio implica un’ampia equivalenza funzionale tra gli Stati partecipanti per quanto concerne, in generale, i rispettivi ordinamenti giuridici e, in particolare, la salvaguardia dei diritti fondamentali degli interessati. Dall’altro lato, questi stessi diritti fondamentali devono essere rispettati. Tale obbligo trova applicazione nei confronti sia dell’autorità giudiziaria emittente, sia dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione. 36. In genere, ciò che viene in rilievo sono principalmente i diritti fondamentali della persona ricercata, e gli Stati hanno l’obbligo di proteggerli. Tuttavia, la questione può essere più complessa. Possono darsi situazioni in cui gli Stati (sia emittenti che dell’esecuzione) sono tenuti a salvaguardare diversi diritti fondamentali che non sono necessariamente in conflitto, ma possono esserlo, rendendo necessaria l’effettuazione di un delicato esercizio di bilanciamento di tali diritti fondamentali. Ad esempio, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo, evidentemente, di verificare che i diritti fondamentali della persona ricercata siano rispettati nello Stato emittente. Al contempo, a seconda dei casi, la stessa autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere tenuta a garantire ciò che è noto come l’aspetto procedurale del diritto alla vita, sancito dall’articolo 2 della Carta ( 24 ), nel senso che deve contribuire alla conduzione di un’indagine efficace nel caso in cui il diritto alla vita di una persona sia stato violato o rischi di essere violato, il che giustifica intrinsecamente una rapida consegna allo Stato emittente ( 25 ). 37. Un sistema che imponga l’esecuzione di un mandato d’arresto qualora ciò comporti una violazione di diritti fondamentali non è concepibile e, per quanto riguarda il diritto dell’Unione, non è compatibile con la Carta. 38. La fiducia reciproca non è una nozione assoluta o binaria. Essa costituisce, piuttosto, secondo l’espressione figurata usata dalla Commissione in udienza, una scala mobile. Esistono diverse forme e versioni della fiducia reciproca. In parole povere, maggiore è la fiducia reciproca tra le parti, minore è il grado di controllo richiesto all’autorità giudiziaria che esegue un mandato d’arresto in merito alla questione se, nel singolo caso, la persona da consegnare possa incorrere in problemi per quanto attiene ai suoi diritti fondamentali. Tuttavia, anche in questa situazione, la fiducia reciproca non equivale a una fiducia «cieca» ( 26 ). Ciò ci conduce alla decisione quadro 2002/584. b) Situazioni che rientrano nella decisione quadro 2002/584 39. Per quanto riguarda le situazioni interne all’Unione, ossia le situazioni tra Stati membri, occorre ricordare che esse sono disciplinate, secondo l’espressione figurata impiegata dalla Corte nel parere 2/13 ( 27 ), da «caratteristiche essenziali del diritto dell’Unione [che] hanno dato vita ad una rete strutturata di principi, di norme e di rapporti giuridici mutualmente interdipendenti, che vincolano, in modo reciproco, l’Unione stessa e i suoi Stati membri, nonché, tra di loro, gli Stati membri, ormai impegnati – come ricordato all’articolo 1, secondo comma, TUE – in un “processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa”» ( 28 ). Una siffatta costruzione giuridica poggia sulla premessa fondamentale secondo cui ciascuno Stato membro condivide con tutti gli altri Stati membri, e riconosce che questi condividono con esso, una serie di valori comuni sui quali l’Unione si fonda, così come precisato all’articolo 2 TUE ( 29 ). Questa premessa implica e giustifica l’esistenza della fiducia reciproca tra gli Stati membri quanto al riconoscimento di tali valori e, dunque, al rispetto del diritto dell’Unione che li attua ( 30 ). 40. Di conseguenza, il livello più elevato di fiducia reciproca per quanto concerne le situazioni di consegna si rinviene nella decisione quadro 2002/584 sul mandato d’arresto europeo. In tale contesto, come ricordato a più riprese dalla Corte ( 31 ), il considerando 6 della decisione quadro 2002/584 sottolinea che il mandato d’arresto europeo costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ( 32 ) ha definito il «fondamento» della cooperazione giudiziaria. 41. Ciò implica che, per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, la soglia che giustifica la non esecuzione di un mandato d’arresto per motivi attinenti ai diritti fondamentali è estremamente elevata. A tal fine, la Corte ha costantemente statuito che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte, e che, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente ( 33 ). 42. Ciò nonostante, dato che dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 risulta che tale strumento non può modificare l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali garantiti dalla Carta, la Corte ha statuito che il rischio di violazione di tali diritti può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare, in via eccezionale e a seguito di un esame adeguato, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo. La Corte ha finora statuito che ciò si applica al diritto di non essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti, sancito all’articolo 4 della Carta ( 34 ), al diritto a un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta ( 35 ), al diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dell’interesse superiore del minore, garantiti rispettivamente dagli articoli 7 e 24 della Carta ( 36 ). 43. Per quanto riguarda la metodologia che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è chiamata ad applicare al fine di valutare siffatto rischio, la Corte richiede a tale autorità, di regola, l’effettuazione di un esame in due fasi. Si tratta di un’analisi fondata su criteri diversi, nel senso che tali fasi non possono essere confuse e devono essere svolte in successione ( 37 ). A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve, nell’ambito di una prima fase, determinare se esistano elementi oggettivi, attendibili, precisi e debitamente aggiornati diretti a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione, nello Stato membro emittente, di diritti fondamentali. Tali elementi possono evincersi, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite, nonché da informazioni recensite nella banca dati dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) ( 38 ). Prendendo ad esempio un’asserita violazione degli articoli 7 e 24 della Carta, nell’ambito di una seconda fase l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, in quale misura le carenze identificate durante la prima fase dell’esame possano incidere sulle condizioni di detenzione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo o di cura dei suoi figli minori e se, tenuto conto della loro situazione personale, sussistano motivi gravi e comprovati di ritenere che tale persona o tali figli minori corrano un rischio concreto di violazione di detti diritti ( 39 ). 44. Inoltre, la Corte ha chiarito, in relazione all’articolo 47 ( 40 ) e agli articoli 7 e 24 della Carta, che l’esame in due fasi deve essere effettuato anche qualora l’interessato non invochi carenze sistemiche o generalizzate ( 41 ). Di converso, la Corte ha statuito che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere tenuta, sulla base dell’articolo 4 della Carta, a rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di una persona gravemente malata senza dover portare a termine la prima fase dell’esame in due fasi, qualora non sia in grado di escludere un rischio di violazione di tale articolo ( 42 ). c) Situazioni che esulano dalla decisione quadro 2002/584 45. Passando alle relazioni tra gli Stati membri dell’Unione e i paesi non membri, il punto di partenza è che, evidentemente, tali relazioni non sono e non possono essere basate sullo stesso livello di fiducia reciproca. Ciò in quanto le relazioni giuridiche generali tra le parti sono, per definizione, meno strette. 1) Stati membri – Islanda e Norvegia 46. L’Islanda e la Norvegia, in quanto due dei tre Stati che sono membri dello Spazio economico europeo, hanno concluso un accordo con l’Unione che disciplina una procedura di consegna ( 43 ). Come indicato nel preambolo dell’accordo e come sottolineato dalla Corte, le parti contraenti dell’accordo hanno espresso «reciproca fiducia» nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici nonché nella loro capacità di garantire un processo equo ( 44 ). 47. Al fine di dissipare eventuali dubbi terminologici, vorrei sottolineare che, per quanto a mia conoscenza, le espressioni in lingua inglese «mutual trust» (fiducia reciproca) e «mutual confidence» (fiducia reciproca) sono impiegate in modo intercambiabile. Di fatto, nella stragrande maggioranza delle lingue ufficiali dell’Unione è utilizzata una sola espressione. Di conseguenza, poiché i) tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea costituiscono lingue di redazione autentiche, ii) sicché a tutte le versioni linguistiche di un atto dell’Unione deve, in linea di principio, essere riconosciuto lo stesso valore ( 45 ), e poiché iii) l’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione comporta il raffronto delle varie versioni linguistiche ( 46 ) e iv) le varie versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione devono essere interpretate in modo uniforme ( 47 ), suggerisco alla Corte di non soffermarsi sulle differenze quando si fa riferimento alle espressioni «mutual trust» o «mutual confidence» (fiducia reciproca) in lingua inglese. 48. Per quanto riguarda l’accordo di consegna con l’Islanda e la Norvegia, la Corte ha inoltre statuito che le disposizioni di tale accordo sono «molto simili alle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584» ( 48 ). 49. A questo proposito, osservo che, nell’interpretare detto accordo, la Corte si basa sulla sua interpretazione delle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 ( 49 ). Anche nei casi in cui l’accordo non contiene una disposizione analoga a una disposizione fondamentale della decisione quadro 2002/584 ( 50 ), la Corte ha statuito che, «malgrado l’assenza di una disposizione espressa in tal senso nell’accordo relativo alla procedura di consegna, gli Stati aderenti a tale accordo sono in linea di principio tenuti a dare seguito al mandato d’arresto emesso da un altro Stato aderente all’accordo e ne possono negare l’esecuzione solo per motivi risultanti dallo stesso accordo» ( 51 ). 50. Inoltre, la Corte, nel contesto di una consegna interna all’Unione che coinvolgeva incidentalmente la Norvegia, ha descritto le relazioni tra l’Unione e la Norvegia come «relazioni privilegiate (...) che vanno oltre l’ambito di una cooperazione economica e commerciale» ( 52 ). Ciò in quanto la Norvegia «è parte dell’accordo sullo Spazio economico europeo, partecipa al sistema europeo comune di asilo, attua e applica l’acquis di Schengen e ha concluso con l’Unione l’accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia» ( 53 ). 51. È degno di nota il fatto che la Corte si basi, a sostegno della sua posizione, sull’applicazione dell’acquis di Schengen da parte della Norvegia. La mia spiegazione è che ciò sia giustificato dalle caratteristiche specifiche delle cause in questione. In ciascuna di esse i fatti riguardavano sia uno Stato membro dello Spazio economico europeo, sia una situazione interna all’Unione ( 54 ). La presente causa, invece, è più lineare, poiché riguarda semplicemente uno Stato membro ([OSCURATO:PERSONA]) e uno Stato non membro ([OSCURATO:PERSONA]). 2) Stati membri – Stati terzi 52. Nella causa che ha dato luogo alla sentenza Petruhnin ( 55 ), una delle questioni consisteva nello stabilire, in una situazione rientrante nell’ambito di applicazione della Carta ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della stessa ( 56 ), quali criteri potessero essere applicati dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione nell’eseguire una richiesta di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale l’Unione non aveva concluso un accordo di estradizione ( 57 ). 53. Basandosi sulla pertinente giurisprudenza della Corte EDU ( 58 ), la Corte ha statuito che l’esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da sole , ad assicurare una protezione adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando fonti affidabili riportano pratiche delle autorità – o da esse tollerate – manifestamente contrarie ai principi della CEDU ( 59 ). La Corte ha quindi dichiarato che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante delle persone nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato ( 60 ). A tal fine, l’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ( 61 ). 54. Prendo atto del fatto che l’esame richiesto dalla Corte nella causa Petruhhin è meno rigido e rigoroso rispetto all’esame in due fasi condotto ai sensi della decisione quadro 2002/584. Ciò che è decisivo sono le circostanze specifiche del caso, e non necessariamente le eventuali carenze dell’ordinamento giuridico dello Stato emittente in generale. B. ASC 1. Base giuridica, scopo e struttura generale 55. Come brevemente esposto nella sezione concernente il contesto normativo delle presenti conclusioni, l’ASC è un accordo di associazione basato sull’articolo 217 TFUE ( 62 ). Esso è stato adottato in qualità di accordo «puramente dell’Unione», e non di accordo misto, il che significa che gli Stati membri non sono parti contraenti. 56. Presumibilmente, per quanto concerne le disposizioni di qualsiasi accordo internazionale, la questione fondamentale è stabilire se esse (o alcune di esse) abbiano effetto diretto, ossia se possano essere invocate dai singoli dinanzi ad organi giurisdizionali nazionali (di Stati membri dell’Unione). Di regola, la Corte risolve questa questione esaminando lo spirito, la struttura e la lettera delle disposizioni dell’accordo internazionale di cui si tratta ( 63 ). Per quanto riguarda le disposizioni sulla «consegna» di cui alla parte terza, titolo VII, dell’ASC, tale questione può essere risolta, a mio avviso, esaminando l’articolo 5, paragrafo 1, dell’ASC e applicando un ragionamento a contrario . Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’ASC, fatta salva, per quanto riguarda l’Unione, la parte terza dell’ASC ( 64 ), nulla nell’ASC o eventuale accordo integrativo deve interpretarsi in modo da conferire diritti o imporre obblighi a persone diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che l’ASC o eventuale accordo integrativo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici interni delle parti. Poiché la parte terza dell’ASC è espressamente esclusa, non vi è motivo di ritenere che le sue disposizioni, ove soddisfino i criteri ordinari per la produzione di effetto diretto, non debbano avere effetto diretto all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione. 57. Come risulta dall’articolo 216, paragrafo 2, TFUE e dalla giurisprudenza costante della Corte, l’ASC, in quanto accordo internazionale concluso dall’Unione, è vincolante per quest’ultima e forma parte integrante del suo ordinamento giuridico dal momento della sua entrata in vigore ( 65 ). Nell’interpretazione degli accordi internazionali, la Corte pone particolare enfasi sugli obiettivi dell’accordo. Di conseguenza, secondo una giurisprudenza costante, un trattato internazionale deve essere interpretato non solo in funzione dei termini nei quali è redatto, ma altresì alla luce delle sue finalità ( 66 ). Ne consegue, essenzialmente, che l’identico tenore letterale delle norme di un accordo e delle corrispondenti disposizioni di diritto dell’Unione non implica che le une e le altre debbano necessariamente venire interpretate allo stesso modo ( 67 ). 58. La finalità dell’ASC è definita all’articolo 1 e consiste nello stabilire le basi di ampie relazioni tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA], in uno spazio di prosperità e buon vicinato caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione, nel rispetto dell’autonomia e della sovranità delle parti. L’articolo 3 dell’ASC prosegue specificando che le parti, nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede, si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dall’accordo. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’ASC, le disposizioni dell’accordo sono interpretate in buona fede sulla base della loro accezione abituale nel loro contesto e alla luce dell’oggetto e della finalità dell’accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati ( 68 ). Si precisa che né l’ASC né un eventuale accordo integrativo istituiscono l’obbligo di interpretare le disposizioni ivi contenute secondo il diritto interno dell’una o dell’altra parte ( 69 ); analogamente, si precisa che l’interpretazione dell’ASC o eventuale accordo integrativo resa dall’organo giurisdizionale di una parte non è vincolante per gli organi giurisdizionali dell’altra parte ( 70 ). 59. Senza entrare nei dettagli delle corrispondenti disposizioni del Trattato UE e del Trattato FUE, risulta immediatamente evidente che questa finalità, per quanto attiene alla sua ambizione e al suo intento, è tutt’altra cosa rispetto a quella che emerge dal preambolo e dai primi articoli del Trattato UE e del Trattato FUE. 60. Tuttavia, proseguendo l’esame dell’articolato dell’ASC, dalla lettura delle sue disposizioni sostanziali emerge un grado di ambizione notevolmente superiore a quello rinvenibile nei suoi articoli iniziali. Così, la parte terza, sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale ( 71 ), e, più specificamente, il titolo VII della parte terza, sulla consegna, contiene una serie dettagliata di regole in materia di diritti e obblighi reciproci dell’Unione e del [OSCURATO:PERSONA]. 61. Anzitutto, l’articolo 524 dell’ASC ( 72 ) stabilisce, in riferimento all’intera parte terza dell’ASC, che i) la cooperazione di cui alla parte terza si basa sul rispetto che le parti e gli Stati membri nutrono da lunga data per la democrazia, lo Stato di diritto e la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, come enunciati anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e nella CEDU, e sull’importanza che attribuiscono all’attuazione sul piano interno dei diritti e delle libertà previste da detta convenzione, e che ii) nulla nella parte terza dell’ASC modifica l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici quali sanciti in particolare nella CEDU e, per l’Unione e i suoi Stati membri, nella Carta. 62. Nei limiti in cui siffatta connotazione può essere attribuita a un accordo internazionale concluso dall’Unione e da uno Stato terzo, l’articolo 524 dell’ASC è una disposizione di rilevanza costituzionale. La cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale è, per definizione, un settore del diritto che interessa intrinsecamente i diritti fondamentali. Il fatto che l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] affermino il loro impegno reciproco per quanto concerne la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali costituisce un forte segnale quanto al carattere stretto della cooperazione di cui alla parte terza dell’ASC e funge da parametro interpretativo per tale intera parte. 2. Meccanismo di consegna ai sensi dell’ASC 63. L’obiettivo della parte terza, titolo VII, dell’ASC è descritto nell’articolo 596 di tale accordo come consistente nel garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il [OSCURATO:PERSONA], dall’altro, sia basato su un meccanismo di consegna. 64. Poiché tale disposizione impiega i termini «estradizione» e «consegna», è opportuno svolgere una breve osservazione terminologica. Nel diritto dell’Unione, la «consegna» ai sensi della decisione quadro 2002/584 si riferisce a una situazione tra due Stati membri, mentre l’«estradizione» in generale si riferisce a una situazione tra uno Stato membro e uno Stato terzo ( 73 ). Tuttavia, quando gli Stati terzi sono strettamente legati all’Unione, come nel caso degli Stati membri dello Spazio economico europeo, il termine utilizzato è «procedure di consegna» ( 74 ). Lo stesso vale per l’ASC. Di regola, il titolo VII fa riferimento alla «consegna» quando descrive una situazione tra gli Stati membri e il [OSCURATO:PERSONA] e all’«estradizione» quando si riferisce a una situazione tra gli Stati membri o il [OSCURATO:PERSONA] e uno Stato terzo ( 75 ). Per quale motivo, quindi, l’articolo 596 dell’ASC menziona sia l’estradizione che la consegna? La mia spiegazione è che, nel diritto pubblico internazionale, «estradizione» è il termine ordinario, mentre «consegna» si riferisce a relazioni tra l’Unione e alcuni dei suoi partner più stretti, come esposto in precedenza ( 76 ). 65. L’articolo 599 dell’ASC riguarda l’ambito di applicazione del meccanismo di consegna e precisa in quali situazioni può essere emesso un mandato d’arresto. Ai sensi dell’articolo 599, paragrafo 1, dell’ASC, il mandato d’arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi. Inoltre, sulla base dell’articolo 599, paragrafo 3, dell’ASC, fatti salvi, in particolare, l’articolo 600, l’articolo 601, paragrafo 1, lettere da b) a h), e l’articolo 604 dell’ASC, uno Stato non può rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto emesso, in particolare, per reati di terrorismo, quando tali reati sono punibili con una pena privativa della libertà personale di durata non inferiore a dodici mesi. 66. Gli articoli 600 e 601 dell’ASC stabiliscono una serie di motivi di non esecuzione obbligatoria ( 77 ) e facoltativa ( 78 ) di un mandato d’arresto. Come nelle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 ( 79 ), nessuno di questi motivi riguarda direttamente, in generale, i diritti fondamentali, né, ovviamente, in particolare, l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. 67. Ai sensi dell’articolo 604, lettera c), dell’ASC, l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può essere subordinata alla garanzia ai sensi della quale, se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d’arresto. 68. L’articolo 613 dell’ASC disciplina le decisioni sulla consegna. Ai sensi del paragrafo 1 di tale disposizione, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal titolo VII, in particolare il principio di proporzionalità di cui all’articolo 597 ( 80 ). Ai sensi dell’articolo 613, paragrafo 2, dell’ASC, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all’articolo 597, agli articoli da 600 a 602, e agli articoli 604 e 606 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 615. 69. È degno di nota il fatto che nessuna disposizione corrisponde direttamente all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 ( 81 ). Ciò, tuttavia, non cambia il fatto che esiste un obbligo generale implicito, per le autorità, di eseguire un mandato d’arresto emesso sulla base dell’ASC. Mi sembra che tutte le disposizioni di cui alla parte terza, titolo VII, dell’ASC si basino su questa premessa. 70. Le disposizioni della parte terza, titolo VII, dell’ASC sono caratterizzate da un elevato livello di fiducia tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda l’impegno a difendere i diritti fondamentali. La fiducia reciproca nel fatto che i diritti fondamentali sono stati, sono e saranno protetti in futuro permea l’intero testo ( 82 ). 71. Da questa rassegna sintetica e tutt’altro che esaustiva di alcune delle disposizioni chiave della parte terza, titolo VII, dell’ASC, si evince che l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] hanno istituito un sistema di consegna caratterizzato da una notevole vicinanza e da un elevato livello di fiducia reciproca. Infatti, il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni contenute nella parte terza, titolo VII, dell’ASC siano «identiche al sistema di [consegna] previsto dalla decisione quadro [2002/584]» ( 83 ). 72. Questa affermazione del giudice del rinvio si colloca al centro del caso in esame e impone, in questa fase, una certa cautela. Sebbene la maggior parte delle disposizioni contenute nella parte terza, titolo VII, dell’ASC ricordino quelle della decisione quadro 2002/584, essendo formulate in modo identico, vi sono aspetti sui quali i due testi differiscono ( 84 ), e un esempio lampante è dato dalla questione dei reati politici ( 85 ). 3. Obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione 73. Questo ci conduce al fulcro della causa in esame, ossia alla questione degli obblighi dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle autorità dello Stato emittente. Si rendono necessarie alcune osservazioni. 74. In primo luogo, poiché la situazione di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione che decide sull’esecuzione di un mandato d’arresto è vincolata alla Carta nel senso che è tenuta a garantire che la consegna della persona ricercata non determinerà una violazione dei diritti ad essa spettanti in base alla Carta. 75. In secondo luogo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a effettuare tale esame soltanto quando la persona nei cui confronti è stato emesso il mandato d’arresto lamenta una violazione eccezionale di tal genere dei suoi diritti fondamentali. 76. In terzo luogo, a mio avviso, è inutile tentare di trasporre alla lettera l’esame in due fasi, applicabile in situazioni interne all’Unione a partire dalla sentenza Aranyosi e Caldararu ( 86 ), al sistema istituito dall’ASC. Come spiegato dettagliatamente in precedenza, il criterio contenuto in tale giurisprudenza presuppone il livello più elevato possibile di fiducia reciproca all’interno dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ossia quello della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell’Unione. Il livello di fiducia reciproca tra l’Unione e il [OSCURATO:PERSONA] è elevato, ma non quanto il livello di fiducia sotteso alla decisione quadro 2002/584. 77. In quarto luogo, la fiducia reciproca non è un concetto binario, ma è piuttosto una scala mobile e, come indicato in precedenza, le disposizioni pertinenti dell’ASC sono sorrette da un livello elevato di fiducia reciproca, che supera la fiducia che lega uno Stato membro e la stragrande maggioranza dei paesi terzi. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione è quindi tenuta, in linea di principio, a eseguire il mandato d’arresto e può rifiutarsi di farlo soltanto se esiste una prova tangibile di un rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali. L’Unione e il [OSCURATO:PERSONA], mediante le disposizioni pertinenti dell’ASC, hanno espresso la loro fiducia nel fatto che entrambi onoreranno i loro obblighi in materia di diritti fondamentali. Esiste quindi una presunzione, confutabile, che i diritti fondamentali sono stati protetti in passato, sono protetti attualmente e saranno protetti anche in futuro dalle parti contraenti. 78. Ciò posto, suggerisco alla Corte, i) come punto di partenza, di applicare criteri analoghi a quelli sviluppati nella sentenza nella causa Petruhnin ( 87 ), ma ii) sulla base della premessa che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuerà una valutazione autonoma concernente i diritti fondamentali invocati. 79. Per quanto concerne la presente causa, qualora le autorità irlandesi siano in possesso di prove di un rischio effettivo di violazione dei diritti fondamentali nello Stato terzo richiedente, esse sono tenute a valutare tale rischio quando chiamate a decidere sull’estradizione di una persona in tale Stato. A tal fine, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve fondarsi su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati. Tali elementi possono risultare in particolare da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte EDU, da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite. La mera esistenza di dichiarazioni e l’accettazione di trattati internazionali che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali non sono, in linea di principio, sufficienti. 80. Soprattutto, è opportuno sottolineare che non è sufficiente che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si fondi, semplicemente, sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo il suo recesso dall’Unione europea, continui ad essere parte della CEDU. Analogamente, non è sufficiente richiamare, formalmente, soltanto la giurisprudenza degli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che la procedura di consegna è compatibile con il diritto fondamentale di cui trattasi. Spetta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare un esame autonomo al fine di convincersi, in senso figurato, del fatto che una consegna sia compatibile con i diritti fondamentali. Ciò implica che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può limitarsi a prendere atto dell’esistenza di decisioni pertinenti degli organi giurisdizionali del [OSCURATO:PERSONA]. Sebbene tali decisioni possano costituire un’indicazione del rispetto dei diritti fondamentali, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve comunque effettuare una valutazione autonoma e formulare le sue «deduzioni» a tal riguardo. C. Articolo 49, paragrafo 1, della Carta 81. Pur essendo ovviamente consapevole del fatto che spetta al giudice del rinvio, in ultima analisi, stabilire se nel caso di specie sussista un rischio di violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, ritengo che, sulla base delle informazioni a disposizione della Corte, essa sia in grado di guidare il giudice del rinvio in questa fase. 82. Occorre tenere a mente che il regime che consente la liberazione condizionale nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] è stato modificato con effetto dal 30 aprile 2021. Prima di questa modifica, una persona condannata per taluni reati legati al terrorismo aveva diritto alla liberazione condizionale automatica dopo aver scontato metà della pena. In forza del regime applicabile a partire da tale data, la liberazione condizionale di una persona deve essere approvata da un’autorità specializzata e può avvenire soltanto dopo che l’interessato abbia scontato due terzi della sua pena. 83. La questione è se questa modifica del regime di liberazione condizionale sia contraria al principio di irretroattività, sancito all’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase della Carta. 84. Ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta, nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Analogamente, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile nel momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione di un reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. 85. L’articolo 49 della Carta contiene quindi i requisiti per l’imposizione delle pene. Tale disposizione non contiene (meri) principi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 5, della Carta, ma sancisce diritti azionabili ( 88 ). 86. La Corte ha già statuito che l’articolo 49 della Carta deve essere interpretato come contenente le stesse prescrizioni derivanti dall’articolo 7 della CEDU ( 89 ), confermando così le indicazioni non vincolanti, ma comunque utili ( 90 ), contenute nelle spiegazioni relative alla Carta ( 91 ). Per inciso, la formulazione delle prime due frasi dell’articolo 49, paragrafo 1, è identica a quella dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU. Di conseguenza, si può rinviare alla giurisprudenza pertinente della Corte EDU ( 92 ). 87. A questo proposito, sottolineo che la garanzia sancita all’articolo 7 della CEDU, che è un elemento essenziale dello Stato di diritto, occupa un posto di primo piano nel sistema di protezione della CEDU, come dimostra il fatto che non è consentita alcuna deroga a tale garanzia ai sensi dell’articolo 15 della CEDU ( 93 ). 88. Come sottolineato dallo stesso giudice del rinvio, la Corte EDU ha respinto l’argomento secondo cui le modifiche retroattive ai sistemi di remissione di pena o di liberazione anticipata costituiscono una violazione dell’articolo 7 della CEDU, in quanto siffatte misure non fanno parte della «pena» ai fini di tale articolo. 89. Sebbene la nozione di «pena» abbia una portata autonoma ( 94 ), la Corte EDU ( 95 ), nella sua giurisprudenza, opera una distinzione tra le misure qualificabili, di per sé, come pene, e quelle che riguardano l’attuazione o l’esecuzione di una pena. Di conseguenza, quando la natura e lo scopo di una misura concerne la remissione di una pena o la modifica di un regime di liberazione anticipata, questa non fa parte della «pena» ai sensi dell’articolo 7 della CEDU ( 96 ). 90. A tal riguardo, il giudice del rinvio osserva che la Corte EDU ha dichiarato che «nella pratica, la distinzione tra una misura che costituisce una “pena” e una misura che riguarda l’“esecuzione” e l’“applicazione” di quest’ultima può non essere sempre netta» e ha riconosciuto che le misure adottate nel corso dell’esecuzione di una condanna possono, anziché limitarsi a disciplinare le modalità di esecuzione della pena, incidere sul suo ambito di applicazione. A tal riguardo, il giudice del rinvio richiama la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna. Il giudice del rinvio chiede se, e in caso affermativo, in quale misura, tale sentenza si discosti dalla precedente giurisprudenza della Corte EDU. 91. Non ritengo che la decisione della Corte EDU menzionata dal giudice nazionale costituisca un allontanamento dalla giurisprudenza di lunga data della Corte sull’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU. 92. Il passaggio citato della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna fa riferimento alla precedente e coerente giurisprudenza di tale giudice. Ergo , la Corte EDU, già prima della pronuncia della sentenza in parola, prestava molta attenzione alla questione se una misura apparentemente concernente l’esecuzione o l’applicazione di una pena incidesse in realtà sulla portata della pena. In altri termini, non vedo alcun margine per sostenere, al pari di MA, che la sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna mostri «un approccio più flessibile da parte della Corte EDU per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 7 [della CEDU] rispetto alla giurisprudenza precedente» ( 97 ). 93. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, la pena detentiva a cui la ricorrente, la sig.ra del [OSCURATO:PERSONA], era stata condannata, in relazione a reati commessi tra il 1982 e il 1987, ammontava a oltre 3000 anni ( 98 ). In seguito, essa era stata notevolmente ridotta ai sensi del codice penale spagnolo del 1973, che consentiva una pena detentiva effettiva di durata massima pari a 30 anni. A tal riguardo, la ricorrente aveva diritto a determinati sconti di pena per lavoro e studio in carcere. In seguito, vale a dire dopo la condanna della ricorrente e la sua scarcerazione, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), ha introdotto una nuova dottrina giuridica ( 99 ), ai sensi della quale la remissione della pena doveva essere applicata ad ogni singola condanna, e non alla durata massima di 30 anni. Ciò ha comportato un prolungamento del tempo che molti detenuti, fra i quali la sig.ra del [OSCURATO:PERSONA], avrebbero trascorso in carcere, inducendo la Corte EDU a constatare una violazione dell’articolo 7 della CEDU. 94. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte EDU ha ritenuto fondamentale il fatto che, al momento della condanna della ricorrente e al momento in cui le è stata notificata la decisione di cumulare le condanne e di fissare un termine massimo di carcerazione, non vi era alcuna indicazione di un’evoluzione percepibile della giurisprudenza nella direzione della sentenza in questione della Corte suprema spagnola ( 100 ). 95. La natura eccezionale della sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna è confermata dalla successiva decisione della Corte EDU nella causa Devriendt ( 101 ). In tale causa, per quanto concerne le condanne all’ergastolo, una legge belga aveva innalzato la soglia minima per la liberazione condizionale da 10 a 15 anni ( 102 ). Tale aumento era avvenuto nel periodo tra la commissione dei reati da parte della persona in questione e la sentenza (definitiva). La Corte EDU ha espressamente distinto tale causa dalla causa [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna e non ha constatato alcuna violazione dell’articolo 7 della CEDU. In particolare, essa ha ritenuto che la liberazione condizionale in questione fosse un metodo di esecuzione di una pena detentiva, per effetto del quale il condannato sconta la pena al di fuori del carcere, nel rispetto delle condizioni imposte durante uno specifico periodo di prova, e che la fattispecie differisse per tale motivo dalla quella di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, in cui la questione riguardava una riduzione della pena da scontare, e non una semplice riduzione o un adeguamento delle condizioni di esecuzione ( 103 ). Essa ha altresì rilevato che, mentre l’effetto del nuovo regime consisteva nell’aumentare la soglia temporale per l’ammissibilità alla liberazione condizionale, che indubbiamente aveva reso più dura la situazione di detenzione del ricorrente, a differenza della situazione di cui alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna tale inasprimento del trattamento non aveva reso impossibile la liberazione condizionale ( 104 ). 96. Al fine di stabilire se una misura adottata durante l’esecuzione di una condanna riguardi soltanto le modalità di esecuzione della pena o, di converso, incida sulla sua portata, occorre esaminare, in ciascun caso, che cosa comportasse effettivamente la «pena» inflitta ai sensi del diritto nazionale in vigore all’epoca dei fatti o, in altre parole, quale fosse la sua natura intrinseca. A tal riguardo, si deve tenere conto del diritto nazionale nel suo complesso e del modo in cui è stato applicato all’epoca dei fatti ( 105 ). 97. Nella presente causa, osservo che nulla indica che la pena applicabile agli asseriti fatti di reato, ossia l’ergastolo, sia stata modificata nel periodo a partire dalla presunta data in cui detti fatti sono stati commessi sino ad oggi. 98. Inoltre, la circostanza che, in base al regime modificato che permette la liberazione condizionale nell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], una persona condannata per taluni reati legati al terrorismo non possa più essere ammessa alla liberazione condizionale automatica dopo aver scontato metà della pena inflittale, e che la liberazione condizionale di tale persona debba essere approvata da un’autorità specializzata e possa avvenire soltanto dopo che l’interessato abbia scontato due terzi della pena, non modifica il fatto che, anche nel caso in cui la liberazione condizionale abbia luogo, tale persona continuerà a scontare la pena. 99. In conclusione, si può affermare che il regime che permette la liberazione condizionale non rientra nella definizione di «pena» ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, e, quindi, non rientra in tale disposizione. 100. A norma dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla CEDU. Ciò non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa. 101. Per quanto concerne la questione che ne scaturisce, ossia se l’articolo 49, paragrafo 1, della Carta abbia una portata più ampia o imponga requisiti più severi rispetto all’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, non vedo alcun margine o motivo per ritenere che ciò possa avvenire nel caso di specie. In particolare, come sottolineato dalla Commissione, non è rinvenibile alcuna tradizione costituzionale comune agli Stati membri ai sensi della quale la portata dell’articolo 49, paragrafo 1, sia o dovrebbe essere più ampia rispetto a quella dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU. VI. Conclusione 102. Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, [OSCURATO:PERSONA]) nei seguenti termini: Qualora uno Stato membro riceva una richiesta di consegna di una persona ricercata da parte del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi delle disposizioni della parte terza, titolo VII, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], dall’altra, e qualora siano addotti argomenti e prove ai sensi di quali la consegna della persona ricercata violerebbe i diritti di quest’ultima ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, le autorità giudiziarie dello Stato membro: – sono tenute a effettuare una valutazione autonoma al fine di stabilire se la consegna violi i diritti di cui all’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali; – devono fondarsi a tal fine su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati; – possono rifiutare la consegna qualora sussistano fondati e dimostrati motivi per ritenere che, in caso di consegna, la persona ricercata sarebbe esposta a un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta. Il fatto che la persona ricercata, se condannata, sia soggetta a un regime di liberazione condizionale più severo rispetto a quello in vigore al momento della commissione dell’asserito reato non costituisce, di per sé, una violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( i ) La nota 102 del presente testo ha subito una modifica di ordine linguistico successivamente alla sua prima pubblicazione on-line. ( ii ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Esso non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti nel procedimento. ( 2 ) GU 2021, L 149, pag. 10 . ( 3 ) Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, [dell’ASC] e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU 2021, L 149, pag. 2 ). ( 4 ) Decisione (Euratom) 2020/2253 del Consiglio del 29 dicembre 2020 che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, dell’accordo tra il governo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] e la Comunità europea dell’energia atomica per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell’energia nucleare e la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell’energia atomica, [dell’ASC] ( GU 2020, L 444, pag. 11 ). ( 5 ) V. articolo 783, paragrafo 2, dell’ASC. ( 6 ) V. articolo 783, paragrafo 1, dell’ASC e avviso relativo all’entrata in vigore [dell’ASC] e dell’accordo tra l’Unione europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ( GU 2021, L 149, pag. 2540 ). ( 7 ) Relative a disposizioni comuni e istituzionali (parte prima), commercio, trasporti, pesca e altri accordi (parte seconda), cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale (parte terza), cooperazione tematica (parte quarta), partecipazione ai programmi dell’Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie (parte quinta), risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali (parte sesta) e disposizioni finali (parte settima). ( 8 ) Disposizioni comuni e istituzionali. ( 9 ) Principi interpretativi e definizioni. ( 10 ) Disposizioni generali. ( 11 ) Ai sensi dell’articolo 778, paragrafo 2, lettera r), dell’ASC, l’allegato 43 costituisce parte integrante della parte terza, titolo VII. V. anche articolo 606 dell’ASC, sul contenuto e la forma del mandato d’arresto. ( 12 ) L’articolo 599 dell’ASC è intitolato «Ambito di applicazione». ( 13 ) L’articolo 604 dell’ASC è intitolato «Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari». ( 14 ) I quattro reati consistono nell’adesione a un’organizzazione vietata, nella direzione delle attività di un’organizzazione coinvolta nella commissione di atti terroristici; nell’associazione per delinquere volta a dirigere le attività di un’organizzazione avente ad oggetto la commissione di atti terroristici e nella preparazione alla commissione di atti terroristici. ( 15 ) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri ( GU 2002, L 190, pag. 1 ), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( GU 2009, L 81, pag. 24 ) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»). ( 16 ) Sentenza della Corte EDU, 21 ottobre 2013 (CE:ECHR:2013:1021JUD004275009; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna»). ( 17 ) Inoltre, qualora una causa sollevi seri dubbi inerenti a questioni fondamentali di diritto costituzionale interno o di diritto dell’Unione, può essere necessario, alla luce delle circostanze particolari della fattispecie, trattare tale causa in termini brevi. V. ordinanza del presidente della Corte del 19 ottobre 2018, Wightman e a. ( C‑621/18 , EU:C:2018:851 , punto 10 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) V. ordinanza del presidente della Corte del 22 aprile 2024, Alchaster ( C‑202/24 , EU:C:2024:343 , punto 7 ). ( 19 ) Il diritto del [OSCURATO:PERSONA] d’intervenire e di partecipare alla procedura è disciplinato dall’articolo 90, paragrafo 1, dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica ( GU 2020, L 29, pag. 9 ; in prosieguo: l’«accordo di recesso»), approvato dal Consiglio dell’Unione europea, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, mediante la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020 ( GU 2020, L 29, pag. 1 ). Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dell’accordo di recesso, fino a quando le sentenze e le ordinanze della Corte in tutti i procedimenti e rinvii pregiudiziali di cui all’articolo 86 [pendenti dinanzi alla Corte] non siano definitive, il [OSCURATO:PERSONA] può intervenire allo stesso titolo di uno Stato membro ovvero, quando la Corte è adita a norma dell’articolo 267 TFUE, può partecipare alla procedura dinanzi a detta Corte allo stesso titolo di uno Stato membro. Nel corso di tale periodo il cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea notifica al [OSCURATO:PERSONA], nello stesso momento e nello stesso modo degli Stati membri, ogni rinvio pregiudiziale alla Corte proposto da un giudice di uno Stato membro. Poiché vi sono ancora cause pendenti ai fini dell’articolo 86 dell’accordo di recesso, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di intervenire nel presente procedimento. ( 20 ) Ai sensi dell’articolo 598, lettera c), dell’ASC, per «autorità giudiziaria dell’esecuzione» s’intende l’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione che, in base al diritto interno di detto Stato, è competente dell’esecuzione del mandato d’arresto. ( 21 ) Ai sensi dell’articolo 598, lettera a), dell’ASC, il «mandato d’arresto» è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. ( 22 ) Il recesso del [OSCURATO:PERSONA] dall’Unione ha prodotto effetti a decorrere dal 31 gennaio 2020. ( 23 ) Il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020. L’articolo 127 dell’accordo di recesso prevede che il diritto dell’Unione si applica al [OSCURATO:PERSONA] e nel [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di transizione, salvo disposizione contraria dell’accordo stesso. Poiché l’accordo di recesso non prevede una deroga all’articolo 127 per quanto concerne le disposizioni relative al mandato d’arresto europeo, tali disposizioni hanno continuato a trovare applicazione durante il periodo di transizione. ( 24 ) E dal corrispondente articolo 2 della CEDU. ( 25 ) Su questo tema, v., a titolo di esempio, sentenza della Corte EDU, 9 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117). ( 26 ) V., su questo tema, Lenaerts, K., «La vie après l’avis: exploring the principle of mutual (yet not blind) trust», [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 54, 2017, pagg. da 805 a 840, in particolare pag. 806, e [OSCURATO:PERSONA], L., «Some reflections on mutual recognition in the area of freedom, security and justice», in Cardonnel, P., Rosas, A. e Wahl, N. (a cura di.), Constitutionalising the EU [OSCURATO:PERSONA]: Essays in Honour of [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2012, pagg. da 139 a 152, in particolare pag. 140. ( 27 ) Parere 2/13 ( Adesione dell’Unione alla CEDU ) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 ). ( 28 ) V. parere 2/13 ( Adesione dell’Unione alla CEDU ) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 167 ). ( 29 ) L’articolo 2 TUE non costituisce una mera enunciazione di orientamenti o di intenti di natura politica, ma contiene valori che fanno parte dell’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune, valori che sono concretizzati in principi che comportano obblighi giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. V. sentenza del 16 febbraio 2022, Ungheria/Parlamento e Consiglio ( C‑156/21 , EU:C:2022:97 , punto 232 ). Per una valutazione recente dell’articolo 2 TUE nella dottrina, v. Nettesheim, M., «Die föderale Homogenitätsklausel des Art. 2 EUV», in Europarecht , 2024, pagg. da 269 a 299, in particolare pag. 273, che definisce tali disposizione come una «clausola di omogeneità federale». ( 30 ) Parere 2/13 ( Adesione dell’Unione alla CEDU ) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 168 ). V. anche le mie conclusioni nella causa Repubblica di Moldova ( C‑741/19 , EU:C:2021:164 , paragrafo 87 ). ( 31 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 43 e giurisprudenza ivi citata). ( 32 ) Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999. ( 33 ) V. sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) ( C‑699/21 , EU:C:2023:295 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata). ( 34 ) V. sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ). ( 35 ) V. sentenza del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 ). ( 36 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 ). ( 37 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). ( 39 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto basato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 , punto 48 e giurisprudenza ivi citata). ( 40 ) V. sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 111 ). ( 41 ) V. sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) ( C‑261/22 , EU:C:2023:1017 ). ( 42 ) V. sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia) ( C‑699/21 , EU:C:2023:295 , punto 55 ). ( 43 ) V. accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia ( GU 2006, L 292, pag. 2 ). Tale accordo è stato approvato a nome dell’Unione europea dapprima con la decisione 2006/697/UE del Consiglio del 27 giugno 2006 ( GU 2006, L 292, pag. 1 ) e, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha reso necessaria un’altra approvazione, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio del 27 novembre 2014 ( GU 2014, L 343, pag. 1 ). Esso è in vigore dal 1 o novembre 2019 (v. il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , GU 2019, L 230, pag. 1 ). ( 44 ) V. sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑897/19 PPU , EU:C:2020:262 , punto 73 ). ( 45 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) ( C‑24/19 , EU:C:2020:503 , punto 39 e giurisprudenza ivi citata). ( 46 ) V. sentenza del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. ( 283/81 , EU:C:1982:335 , punto 18 ). ( 47 ) V., a titolo di esempio, sentenza del 30 maggio 2013, Genil 48 and [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] ( C‑604/11 , EU:C:2013:344 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). ( 48 ) V. sentenze del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑897/19 PPU , EU:C:2020:262 , punto 73 ) e del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura e a. (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 30 ). ( 49 ) V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura e a. (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punti da 33 a 43 e da 45 a 61). ( 50 ) Come la disposizione cardine di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro, ai sensi della quale gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di detta decisione quadro. ( 51 ) V. sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura e a. (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 48 ). ( 52 ) V. sentenza del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE) ( C‑488/19 , EU:C:2021:206 , punto 60 ). ( 53 ) Ibidem . V. anche sentenza del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑897/19 PPU , EU:C:2020:262 , punto 44 ). ( 54 ) Nella sua sentenza del 17 marzo 2021, JR (Mandato d’arresto – Condanna in uno Stato terzo, membro del SEE) ( C‑488/19 , EU:C:2021:206 ), la Corte, in sostanza, ha dovuto rispondere al giudice del rinvio dello Stato di esecuzione ([OSCURATO:PERSONA]) e stabilire se un mandato d’arresto europeo potesse essere emesso ai sensi della decisione quadro 2002/584 per eseguire una condanna a pena detentiva emessa dall’organo giurisdizionale di uno Stato terzo (Norvegia) e riconosciuta nello Stato di emissione (Lituania). ( 55 ) V. sentenza del 6 settembre 2016 ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 ). ( 56 ) V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 52 ). ( 57 ) In casu , lo Stato terzo era la Russia. ( 58 ) V. sentenza della Corte EDU, 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 147). ( 59 ) V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 57 ). ( 60 ) V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 58 ). ( 61 ) V. sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 59 ). ( 62 ) E sull’articolo 101 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. ( 63 ) Ciò corrisponde a una giurisprudenza costante sin dalla sentenza del 12 dicembre 1972, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( da 21/72 a 24/72 , EU:C:1972:115 , punto 20 ). V. anche sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione ( C‑120/06 P e C‑121/06 P , EU:C:2008:476 , punto 108 ) e del 13 gennaio 2015, Consiglio e Commissione/[OSCURATO:PERSONA] en [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑404/12 P e C‑405/12 P , EU:C:2015:5 , punto 45 ). ( 64 ) Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. ( 65 ) Trattasi di una giurisprudenza costante che risale alla sentenza del 30 aprile 1974, Haegeman ( 181/73 , EU:C:1974:41 , punto 5 ). V. anche sentenze del 1o agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑14/21 e C‑15/21 , EU:C:2022:604 , punto 94 ) e del 27 febbraio 2024, EUIPO/The KaiKai [OSCURATO:PERSONA] ( C‑382/21 P , EU:C:2024:172 , punto 57 ). ( 66 ) V. parere 1/91 ( Primo parere sull’accordo SEE ) del 14 dicembre 1991 ( EU:C:1991:490 , punto 14 ) e sentenza del 24 novembre 2016, SECIL ( C‑464/14 , EU:C:2016:896 , punto 94 ). ( 67 ) V. parere 1/91 ( Primo parere sull’accordo SEE ) del 14 dicembre 1991 ( EU:C:1991:490 , punto 14 ). ( 68 ) Conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. ( 69 ) V. articolo 4, paragrafo 2, dell’ASC. ( 70 ) V. articolo 4, paragrafo 3, dell’ASC. ( 71 ) Articoli da 522 a 701 dell’ASC. ( 72 ) Questa disposizione figura nel titolo I («Disposizioni generali») della parte terza dell’ASC. ( 73 ) V. anche le mie conclusioni nella causa R O ( C‑327/18 PPU , EU:C:2018:644 , paragrafo 68 e nota 61). ( 74 ) V. la formulazione impiegata nell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il [OSCURATO:PERSONA] di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia. ( 75 ) V. articolo 614, paragrafo 3, articolo 623, paragrafo 6, e articolo 626 dell’ASC. ( 76 ) Tale interpretazione è inoltre corroborata dalla formulazione dell’articolo 629 dell’ASC e dalla terminologia utilizzata nella Convenzione europea di estradizione del Consiglio d’Europa, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (ETS n. 24, disponibile all’indirizzo https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024). ( 77 ) Nel caso dell’articolo 600 dell’ASC. ( 78 ) Nel caso dell’articolo 601 dell’ASC. ( 79 ) Articoli 3 e seguenti della decisione quadro 2002/584. ( 80 ) Tale disposizione è formulata in modo quasi identico a quella di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, con un’unica differenza sostanziale, ossia il fatto che nell’articolo 613, paragrafo 1, dell’ASC è contenuto un riferimento al principio di proporzionalità. ( 81 ) In base a questa disposizione, gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584. ( 82 ) In particolare, nelle sue osservazioni scritte e orali, la Commissione ha sostenuto che il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non sia un paese dell’area Schengen è un criterio decisivo a tal riguardo. Mi permetto di dissentire. Neppure quando il [OSCURATO:PERSONA] era uno Stato membro dell’Unione esso faceva parte dell’area Schengen. Non ne è parte, attualmente, neppure l’[OSCURATO:PERSONA] (e neanche Cipro). All’epoca in cui la Corte ha reso la sua influente sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ), la Romania non faceva parte dell’area Schengen e neppure ad oggi ne è membro a pieno titolo (la Romania e la Bulgaria sono attualmente Stati membri dell’area Schengen soltanto per quanto concerne le frontiere aeree e marittime interne). Schengen non è, quindi, un criterio decisivo. ( 83 ) V. punto 3 della domanda di pronuncia pregiudiziale. ( 84 ) V. Peers, S., «So close, yet so far: the EU/UK Trade and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 59, 2022, pagg. da 49 a 80, in particolare pag. 68. V. anche, nel dettaglio, Grange, E., Keith, B. e Kerridge, S., «Extradition under the EU-UK Trade and [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , Vol. 12, 2021, pagg. da 213 a 221, in particolare pagg. 217 e 218. ( 85 ) V. articolo 602 dell’ASC. Non esiste una disposizione corrispondente nella decisione quadro 2002/584. ( 86 ) Sentenza del 5 aprile 2016 ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ). ( 87 ) Vale a dire una situazione che rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione ma concerne l’estradizione verso un paese terzo. ( 88 ) V. Lemke, S., in von der Groeben, H., Schwarze, J. e Hatje, A., (a cura di), [OSCURATO:PERSONA] (Kommentar) , Band 1, 7 a ed., Nomos, Baden-Baden, 2015, Art. 49 GRC, punto 2. ( 89 ) V. sentenza del 10 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] 2003 ( C‑203/21 , EU:C:2022:865 , punto 46 ). ( 90 ) Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e all’articolo 52, paragrafo 7, della Carta, le spiegazioni sono state elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della Carta e devono essere tenute in debito conto sia dai giudici dell’Unione che dai giudici degli Stati membri. ( 91 ) V. spiegazione relativa all’articolo 52 – Portata e interpretazione dei diritti e dei principi, contenuta nelle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali ( GU 2007, C 303, pag. 17 ). ( 92 ) V. anche Szwarc, M., in Wróbel, A., [OSCURATO:PERSONA]. Komentarz , C.H.Beck, Varsavia, 2020, pag. 1221. ( 93 ) V. sentenze della Corte EDU, 22 novembre 1995, C.R. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1995:1122JUD002019092, § 32); 22 novembre 1995, S.W. c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1995:1122JUD002016692, § 34); e 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 137). ( 94 ) Occorre tuttavia sottolineare che, come punto di partenza, dopo aver esaminato se la misura in questione è imposta a seguito di una condanna per un «reato», la Corte EDU può prendere in considerazione altri fattori, quali la natura e lo scopo della misura in questione, la sua caratterizzazione ai sensi del diritto nazionale , le procedure legate all’elaborazione e all’attuazione della misura e la sua severità. V., in tal senso, sentenze della Corte EDU, 9 febbraio 1995, Welch c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1995:0209JUD001744090, § 28); 8 giugno 1995, Jamil c. Francia (CE:ECHR:1995:0608JUD001591789, § 31); e 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE: ECHR:2008:0212JUD002190604, § 142). ( 95 ) E la ex Commissione europea dei diritti dell’uomo, operante prima dell’entrata in vigore, il 1 o novembre 1998, del Protocollo n. 11 alla CEDU, che ha modificato il meccanismo di controllo esistente. ( 96 ) V. decisioni della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 3 marzo 1986, Hogben c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1986:0303DEC001165385) e del 28 febbraio 1996, Hosein c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1996:0228DEC002629395). V. anche decisione della Corte EDU, 29 novembre 2005, Uttley c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2005:1129DEC003694603) e sentenza della Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 142). ( 97 ) V. ordinanza di rinvio, punto 12. ( 98 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, § 12. ( 99 ) Conosciuta come la «dottrina Parot». ( 100 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, § 117. ( 101 ) V. decisione della Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c. Belgio (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719). ( 102 ) Il 26 settembre 2006 il ricorrente era stato condannato all’ergastolo dalla Cour d’assises de Brabant (Corte d’assise, Brabante, Belgio) per un omicidio commesso nella notte tra il 24 e il 25 agosto 2003. All’epoca, la soglia minima per l’ammissibilità alla liberazione condizionale era pari a 10 anni per le condanne all’ergastolo. Il 30 gennaio 2007 la Cour de cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha respinto il ricorso del ricorrente. Il 17 febbraio 2015 la Corte EDU ha constatato la violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU a causa dell’omessa motivazione della decisione della giuria. Di conseguenza, il 16 giugno 2015, la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha disposto la riapertura del procedimento, ha revocato la sua precedente decisione e ha annullato la sentenza della Cour d’assises, Brabant (Corte d’assise, Brabante), alla quale ha rinviato la causa per un nuovo esame. Il 29 giugno 2016 la Corte d’assise ha condannato il ricorrente all’ergastolo, in contumacia. A seguito dell’opposizione del ricorrente, quest’ultimo è stato nuovamente condannato all’ergastolo il 28 aprile 2017, e la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha respinto il suo ricorso il 24 ottobre 2017. Nel frattempo, una legge approvata il 17 marzo 2013 ha innalzato la soglia minima per l’ammissibilità alla liberazione condizionale da 10 a 15 anni per le condanne all’ergastolo. Il 16 agosto 2018 il ricorrente ha presentato istanza di liberazione condizionale, sostenendo di aver raggiunto la soglia dei 10 anni. Tuttavia, il 25 febbraio 2019, il tribunal de l’application des peines, Gent (Tribunale dell’esecuzione penale, Gand, Belgio) ha dichiarato l’istanza inammissibile, in quanto il ricorrente non aveva ancora scontato i 15 anni richiesti. Il 26 marzo 2019 la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha respinto il ricorso del ricorrente, precisando che non vi era stato alcun aumento della pena, bensì una modifica dei termini della sua esecuzione, che non si poneva in contrasto con l’articolo 7 della CEDU. ( 103 ) V. decisione della Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c. Belgio (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 26). ( 104 ) V. decisione della Corte EDU, 31 agosto 2021, Devriendt c. Belgio (CE:ECHR:2021:0831DEC003556719, § 28). ( 105 ) V. sentenze della Corte EDU, 12 febbraio 2008, Kafkaris c. Cipro (CE:ECHR:2008:0212JUD002190604, § 145) e [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna (§ 90).
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris