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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 10144/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di Latina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione terza sezione penale di altra ordinanza dello stesso Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Eha disposto il dissequestro di alcuni immobili per un valore di euro 622,977,84, mantenendo il sequestro sui restanti beni per un valore di euro 374.088, 14. 1.1 Con decreto del 2 maggio 2016 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321, 322 ter cod. proc. pen. e 12 bis d.lgs n 10 marzo 2000 n. 74 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] srl) per un valore di euro 1.001,414,31, pari al profitto dei seguenti reati: -delitto di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/2000 per l'utilizzo di fatture false da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl ed in ultimo Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nell'anno 2012 con evasione ed indi profitto di euro 335.242,59 (capo 1); - delitto di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/2000 per l'utilizzo di fatture false da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl ed in ultimo Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nell'anno 2013 con evasione ed indi profitto di euro 287.735,25 (capo 2); - delitto di cui all'art. 8 d.lgs n. 74/2000 per l'emissione di fatture false da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl ed in ultimo Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento al fine di fare evadere la [OSCURATO:PERSONA] (ISP) srl con evasione di imposta nell'anno 2014 di euro 378.436,47 euro (capo 5).

1.2. Il Tribunale di Latina quale giudice del riesame con ordinanza del 14 giugno 2016 aveva confermato il decreto del Giudice per le indagini Preliminari e la Corte di Cassazione con sentenza del 20 gennaio 2017 aveva rigetto il ricorso avverso detta ordinanza.

1.3. Dopo il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati su indicati, il difensore aveva proposto davanti al Tribunale di Latina, giudice di merito procedente, istanza di revoca del decreto di sequestro evidenziando che con sentenza del Tribunale di Velletri del 15 giugno 2020 irrevocabile erano stati assolti i legali rappresentati della [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui all'art. 8 del dlgs 74/2000 per gli anni di imposta 2012 e 2013 perché il fatto non sussiste con riferimento alle fatture contestati a [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore, in quanto erano stati valutati come reali i rapporti commerciali indicati nelle fatture.

Ti Tribunale di Latina aveva rigettato l'istanza e il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello avverso tale decisione, sul presupposto che l'esercizio dell'azione penale avesse precluso la valutazione del fumus commissi delicti.

Tale ultima ordinanza era stata annullata dalla Corte di Cassazione che con sentenza dell'8 febbraio 2022 aveva evidenziato come le censure della difesa si fossero fondate su un fatto sopravvenuto al decreto di rinvio a giudizio, che avrebbe dovuto essere valutato dal Tribunale del Riesame.

1.4. Il Tribunale del Riesame in sede di rinvio, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha ritenuto che fosse venuto meno il fumus con riferimento ai delitti di cui ai capi 1 e 2, ma non anche con riferimento al delitto di cui al capo 5, relativo alla emissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di fatture false per consentire l'evasione Iva alla società ISP nell'anno di imposta 2014.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di proprio difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 238 bis cod. proc. pen., 2 e 8 del d.lgs n. 74/2000. difensore rileva che in relazione al delitto di cui al capo 5 non poteva dirsi formato il giudicato cautelare in quanto sia nell'istanza di revoca, sia nell'atto di appello erano state dedotte specifiche censure alla contestazione per l'annualità 2014 e si era evidenziato che dalla sentenza assolutoria definitiva era derivata l'infondatezza di tutte le ipotesi di reato contestate, essendosi accertato come effettivo e reale il ruolo di [OSCURATO:SOCIETA] e come effettive le prestazioni oggetto delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di Isp negli anni 2012, 2013, 2014.

A conferma di ciò sia nella istanza di revoca sia nell'atto di appello si era fatto sempre riferimento alla richiesta di restituzione dell'intero ammontare della somma in sequestro e a tutti i capi di imputazione.

La conclusione cui nel merito è pervenuto il Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la valutazione del fumus commissi delicti in relazione al capo 5 non poteva dirsi intaccata dal contenuto della sentenza assolutoria, sarebbe infondata e in violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen..

Nella sentenza del Tribunale di Velletri- osserva il ricorrente- si era espressamente affermato che "l'interposizione di alcune società (ossia [OSCURATO:SOCIETA]) tra Isp e [OSCURATO:PERSONA] non aveva natura fraudolenta, ma era reale e trovava giustificazione nella specificità del settore trasporti e nella necessità di gestire i carichi nel modo più efficiente e economico possibile". [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Aprilia nel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] alla base del presente procedimento aveva chiarito di non aver svolto alcuna ulteriore attività di verifica delle operazioni rispetto a quella della Guardia di Finanza di Pomezia sulla quale si era fondato il procedimento penale concluso a Velletri con sentenza assolutoria

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 3 febbraio 2022 una memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge".

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez.

U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C.

Ferazzi in proc.

Bevi/acqua, Rv. 226710].

Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc.

Vespoli e altri, Rv. 242916).

3. Nella sentenza rescindente la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse, in ordine al permanere delle ragioni della cautela reale, solo un'apparenza di motivazione, in quanto i giudici avrebbero dovuto confrontarsi con le argometazioni della sentenza prodotta dalla difesa relativa a fatti in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale in sede rescissoria ha ritenuto che le argomentazioni di detta sentenza avessero incidenza diretta sulla configurabilità dei delitti di cui ai capi 1 e 2 e non anche del delitto di cui al capo

5. Il Tribunale di Velletri aveva assolto i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] cooperativa dai delitti di cui all'art. 8 d.lgs n.74/2000 proprio con riferimento alla emissione delle fatture che erano state poi utilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2012 e 2013 e che avevano condotto alla contestazione delle ipotesi di reato di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/2000 su indicate: posto che l'assoluzione era stata pronunciata sul presupposto che non era stata provata l'insussistenza oggettiva delle operazioni descritte nelle fatture, i giudici hanno argomentato che nel processo in corso tali fatture non potevano essere valutate come false.

Il delitto di cui al capo 5 ineriva, invece, alla emissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di fatture false al fine di fare evadere Viva alla [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2014 rispetto al quale i reati per i quali era stata pronunciata la sentenza irrevocabile non erano i rapporti di presupposizione.

4. Non può, dunque, dirsi che il Tribunale del Riesame nella ordinanza impugnata sia incorso nel vizio della violazione di legge ovvero nel vizio di radicale assenza della motivazione.

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, proprio in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per la utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la cui esistenza era stata invece affermata in una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione, riguardante l' emissione di dette fatture, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278).

In ossequo al dictum della sentenza rescindente, nel caso in esame i giudici hanno preso in esame la sentenza irrevocabile del Tribunale di Velletri relativa a fatti che già la Corte di Cassazione aveva ritenuto solo "in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA]" (pag 3 della sentenza di annullamento) ed hanno ritenuto che tali fatti potessero avere incidenza soltanto rispetto a due imputazioni e non anche con riferimento alla terza, con la conseguenza che doveva essere mantenuto il sequestro della somma di denaro che di tale reato rappresentava il profitto.

Il percorso argomentativo a tal fine adottato non può essere censurato in questa sede in quanto appare fondato su circostanze non contestate, ovvero sul fatto che le fatture oggetto di valutazione nella sentenza del Tribunale di Velletri erano relative ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2012 e 2013, mentre il reato di cui al capo 5 aveva riguardo alla emissione di fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di Isp relative all'annualità 2014.

La pre-condizone rappresentata dal giudicato penale che la Corte di Cassazione aveva invitato a valutare, dunque, in maniera coerente con i dati riportati è stata ritenuta solo rispetto alle imputazioni riferite ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2012 e 2013 e non anche rispetto alla imputazione relativa ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA] e Isp nell'anno 2014 sui quali la sentenza non si era pronunciata.

La astratta configurabilità di tale reato non è, quindi, contraddetta dalle statuizioni e dagli accertamenti dei fatti storici di cui alla sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen. 5.

Il ricorrente, di contro, nel dolersi che il Tribunale non abbia considerato il tenore complessivo della motivazione della sentenza assolutoria, sembra richiedere al giudice della cautela reale, prima, ed alla Corte di legittimità, poi, valutazioni • ulteriori rispetto a quelle demandante dalla sentenza rescindente, che devono, invece, essere rimesse esclusivamente ai giudici di merito.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di Latina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: che ha chiesto il rigetto del ricorso udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA che depositando nomina a sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione terza sezione penale di altra ordinanza dello stesso Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Eha disposto il dissequestro di alcuni immobili per un valore di euro 622,977,84, mantenendo il sequestro sui restanti beni per un valore di euro 374.088, 14. 1.1 Con decreto del 2 maggio 2016 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Latina aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321, 322 ter cod. proc. pen. e 12 bis d.lgs n 10 marzo 2000 n. 74 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di amministratore della Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] srl) per un valore di euro 1.001,414,31, pari al profitto dei seguenti reati: -delitto di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/2000 per l'utilizzo di fatture false da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl ed in ultimo Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nell'anno 2012 con evasione ed indi profitto di euro 335.242,59 (capo 1); - delitto di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/2000 per l'utilizzo di fatture false da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl ed in ultimo Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] srl nell'anno 2013 con evasione ed indi profitto di euro 287.735,25 (capo 2); - delitto di cui all'art. 8 d.lgs n. 74/2000 per l'emissione di fatture false da parte della [OSCURATO:PERSONA] srl, poi [OSCURATO:PERSONA] srl ed in ultimo Logistica piattaforme [OSCURATO:SOCIETA] in fallimento al fine di fare evadere la [OSCURATO:PERSONA] (ISP) srl con evasione di imposta nell'anno 2014 di euro 378.436,47 euro (capo 5). 1.2. Il Tribunale di Latina quale giudice del riesame con ordinanza del 14 giugno 2016 aveva confermato il decreto del Giudice per le indagini Preliminari e la Corte di Cassazione con sentenza del 20 gennaio 2017 aveva rigetto il ricorso avverso detta ordinanza. 1.3. Dopo il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati su indicati, il difensore aveva proposto davanti al Tribunale di Latina, giudice di merito procedente, istanza di revoca del decreto di sequestro evidenziando che con sentenza del Tribunale di Velletri del 15 giugno 2020 irrevocabile erano stati assolti i legali rappresentati della [OSCURATO:PERSONA] dalle imputazioni di cui all'art. 8 del dlgs 74/2000 per gli anni di imposta 2012 e 2013 perché il fatto non sussiste con riferimento alle fatture contestati a [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore, in quanto erano stati valutati come reali i rapporti commerciali indicati nelle fatture. Ti Tribunale di Latina aveva rigettato l'istanza e il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello avverso tale decisione, sul presupposto che l'esercizio dell'azione penale avesse precluso la valutazione del fumus commissi delicti. Tale ultima ordinanza era stata annullata dalla Corte di Cassazione che con sentenza dell'8 febbraio 2022 aveva evidenziato come le censure della difesa si fossero fondate su un fatto sopravvenuto al decreto di rinvio a giudizio, che avrebbe dovuto essere valutato dal Tribunale del Riesame. 1.4. Il Tribunale del Riesame in sede di rinvio, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, ha ritenuto che fosse venuto meno il fumus con riferimento ai delitti di cui ai capi 1 e 2, ma non anche con riferimento al delitto di cui al capo 5, relativo alla emissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di fatture false per consentire l'evasione Iva alla società ISP nell'anno di imposta 2014. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Latina ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di proprio difensore, formulando un unico articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 238 bis cod. proc. pen., 2 e 8 del d.lgs n. 74/2000. difensore rileva che in relazione al delitto di cui al capo 5 non poteva dirsi formato il giudicato cautelare in quanto sia nell'istanza di revoca, sia nell'atto di appello erano state dedotte specifiche censure alla contestazione per l'annualità 2014 e si era evidenziato che dalla sentenza assolutoria definitiva era derivata l'infondatezza di tutte le ipotesi di reato contestate, essendosi accertato come effettivo e reale il ruolo di [OSCURATO:SOCIETA] e come effettive le prestazioni oggetto delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] e delle fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di Isp negli anni 2012, 2013, 2014. A conferma di ciò sia nella istanza di revoca sia nell'atto di appello si era fatto sempre riferimento alla richiesta di restituzione dell'intero ammontare della somma in sequestro e a tutti i capi di imputazione. La conclusione cui nel merito è pervenuto il Tribunale, nella parte in cui ha ritenuto che la valutazione del fumus commissi delicti in relazione al capo 5 non poteva dirsi intaccata dal contenuto della sentenza assolutoria, sarebbe infondata e in violazione dell'art. 238 bis cod. proc. pen.. Nella sentenza del Tribunale di Velletri- osserva il ricorrente- si era espressamente affermato che "l'interposizione di alcune società (ossia [OSCURATO:SOCIETA]) tra Isp e [OSCURATO:PERSONA] non aveva natura fraudolenta, ma era reale e trovava giustificazione nella specificità del settore trasporti e nella necessità di gestire i carichi nel modo più efficiente e economico possibile". [OSCURATO:PERSONA] di Finanza di Aprilia nel [OSCURATO:PERSONA] di Constatazione nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] alla base del presente procedimento aveva chiarito di non aver svolto alcuna ulteriore attività di verifica delle operazioni rispetto a quella della Guardia di Finanza di Pomezia sulla quale si era fondato il procedimento penale concluso a Velletri con sentenza assolutoria 3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato in data 3 febbraio 2022 una memoria con cui ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che nel concetto di violazione di legge non possono essere ricompresi la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste dall'art. 606, lett. e), quali motivi di ricorso distinti e autonomi dalla inosservanza o erronea applicazione di legge (lett. b) o dalla inosservanza di norme processuali (lett. c) [Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevi/acqua, Rv. 226710]. Pertanto, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916). 3. Nella sentenza rescindente la Corte di Cassazione aveva ritenuto che l'ordinanza del Tribunale del riesame contenesse, in ordine al permanere delle ragioni della cautela reale, solo un'apparenza di motivazione, in quanto i giudici avrebbero dovuto confrontarsi con le argometazioni della sentenza prodotta dalla difesa relativa a fatti in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale in sede rescissoria ha ritenuto che le argomentazioni di detta sentenza avessero incidenza diretta sulla configurabilità dei delitti di cui ai capi 1 e 2 e non anche del delitto di cui al capo 5. Il Tribunale di Velletri aveva assolto i legali rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] cooperativa dai delitti di cui all'art. 8 d.lgs n.74/2000 proprio con riferimento alla emissione delle fatture che erano state poi utilizzate dalla [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2012 e 2013 e che avevano condotto alla contestazione delle ipotesi di reato di cui all'art. 2 d.lgs n. 74/2000 su indicate: posto che l'assoluzione era stata pronunciata sul presupposto che non era stata provata l'insussistenza oggettiva delle operazioni descritte nelle fatture, i giudici hanno argomentato che nel processo in corso tali fatture non potevano essere valutate come false. Il delitto di cui al capo 5 ineriva, invece, alla emissione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di fatture false al fine di fare evadere Viva alla [OSCURATO:PERSONA] nell'anno 2014 rispetto al quale i reati per i quali era stata pronunciata la sentenza irrevocabile non erano i rapporti di presupposizione. 4. Non può, dunque, dirsi che il Tribunale del Riesame nella ordinanza impugnata sia incorso nel vizio della violazione di legge ovvero nel vizio di radicale assenza della motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, proprio in relazione ad una fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per la utilizzazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, la cui esistenza era stata invece affermata in una precedente sentenza irrevocabile di assoluzione, riguardante l' emissione di dette fatture, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., che le risultanze di un precedente giudicato penale, acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., e riguardanti una pre-condizione del giudizio in corso, impongono al giudice che giunga a diverse conclusioni sulla base di una differente valutazione giuridica dei medesimi fatti di giustificare specificamente la conciliabilità del diverso esito, esclusa restando, tuttavia, la possibilità di contraddire la già accertata verificazione del medesimo fatto storico (Sez. 3, n. 36907 del 15/10/2020, Cerbini, Rv. 280278). In ossequo al dictum della sentenza rescindente, nel caso in esame i giudici hanno preso in esame la sentenza irrevocabile del Tribunale di Velletri relativa a fatti che già la Corte di Cassazione aveva ritenuto solo "in parte sovrapponibili a quelli oggetto del giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA]" (pag 3 della sentenza di annullamento) ed hanno ritenuto che tali fatti potessero avere incidenza soltanto rispetto a due imputazioni e non anche con riferimento alla terza, con la conseguenza che doveva essere mantenuto il sequestro della somma di denaro che di tale reato rappresentava il profitto. Il percorso argomentativo a tal fine adottato non può essere censurato in questa sede in quanto appare fondato su circostanze non contestate, ovvero sul fatto che le fatture oggetto di valutazione nella sentenza del Tribunale di Velletri erano relative ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] negli anni 2012 e 2013, mentre il reato di cui al capo 5 aveva riguardo alla emissione di fatture da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di Isp relative all'annualità 2014. La pre-condizone rappresentata dal giudicato penale che la Corte di Cassazione aveva invitato a valutare, dunque, in maniera coerente con i dati riportati è stata ritenuta solo rispetto alle imputazioni riferite ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2012 e 2013 e non anche rispetto alla imputazione relativa ai rapporti fra [OSCURATO:SOCIETA] e Isp nell'anno 2014 sui quali la sentenza non si era pronunciata. La astratta configurabilità di tale reato non è, quindi, contraddetta dalle statuizioni e dagli accertamenti dei fatti storici di cui alla sentenza acquisita ex art. 238 bis cod. proc. pen. 5. Il ricorrente, di contro, nel dolersi che il Tribunale non abbia considerato il tenore complessivo della motivazione della sentenza assolutoria, sembra richiedere al giudice della cautela reale, prima, ed alla Corte di legittimità, poi, valutazioni • ulteriori rispetto a quelle demandante dalla sentenza rescindente, che devono, invece, essere rimesse esclusivamente ai giudici di merito. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Decreto Cassazione n. 10144/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris