CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19048/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaLombardia n. 2039/2024 depositata il 15/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 21885/2024Numero sezionale 4473/2026Numero di raccolta generale 19048/2026Data pubblicazione 11/06/2026La società [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel commercio all’ingrosso di prodottipetroliferi, impugnava dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primogrado di Bergamo l’avviso di accertamento n. T9F06B301131/2021,emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bergamo,relativo all’anno d’imposta 2016, con cui veniva contestata l’omessadichiarazione di volume d’affari ai fini IVA per euro 403.023,25 e, perl’effetto, accertata maggiore imposta per euro 88.665,11, oltre interessi esanzioni. La pretesa traeva origine dal meccanismo di gestione dei buonicarburante emessi da Esso Italia, utilizzati dai clienti finali presso i gestoridegli impianti: questi ultimi, ricevuti i buoni in pagamento, li cedevano aBergas, che ne anticipava l’equivalente monetario, quindi li “girava” a EssoItalia ottenendone il rimborso; in tale contesto erano state emesse fatturerecanti IVA, poi contabilizzate dalla società come operazioni “fuori campo”.La contribuente deduceva, in sintesi, la neutralità dell’operazione el’insussistenza del presupposto oggettivo dell’imposta, assumendo che ibuoni integrassero documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., conconseguente applicabilità dell’art. 2, comma 3, lett. a), d.P.R. n. 633 del1972, oltre a prospettare, in via subordinata, questioni di legittimitàcostituzionale e di rinvio pregiudiziale eurounitario. Si costituiva l’Ufficio,chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 146/2023, depositata l’8maggio 2023, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamoaccoglieva il ricorso, ritenendo che il ribaltamento dei costi afferisse abuoni benzina non qualificabili come beni, bensì come documenti dilegittimazione, e che le operazioni, pur formalmente fatturate con IVA,non avessero generato evasione d’imposta, compensando le spese.L’Agenzia proponeva appello deducendo, tra l’altro, motivazione apparentee violazione della disciplina IVA (in particolare, artt. 20 e 21 d.P.R. n. 633del 1972 e principio di “cartolarità” dell’imposta); la società si costituivachiedendo il rigetto del gravame e riproponendo le difese, anche in puntodi rinvio pregiudiziale e di questione di costituzionalità. Con sentenza n.Numero registro generale 21885/2024Numero sezionale 4473/2026Numero di raccolta generale 19048/2026Data pubblicazione 11/06/20262039/2024, depositata il 15 luglio 2024, la Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia respingeva l’appello e confermavaintegralmente la decisione di primo grado, compensando le spese. Avversotale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione,notificato a mezzo PEC il 17 ottobre 2024, articolato in un unico motivo; lasocietà intimata si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, censurando lasentenza impugnata per avere ritenuto irrilevante, ai fini della debenzadell’imposta, l’avvenuta emissione di fatture recanti esposizione dell’IVA,successivamente registrate dalla contribuente come operazioni fuoricampo, senza considerare che, una volta indicata l’imposta nel documentofiscale e in mancanza di tempestiva variazione o rettifica, essa restadovuta in applicazione del principio di cartolarità, anche a prescinderedalla natura sostanziale dell’operazione sottostante. Deduce, inparticolare, che la Corte territoriale, concentrando l’attenzione sul regimeastrattamente applicabile ai buoni carburante, avrebbe trascurato il datoconcreto della fatturazione con IVA esposta, dell’immissione deldocumento nel circuito della rivalsa e della detrazione e della mancataregolarizzazione contabile mediante i rimedi previsti dall’ordinamento.Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorsosollevata dalla controricorrente, giacché la censura proposta dall’Agenzianon mira a una rivalutazione del fatto storico, né a sollecitare una diversalettura delle risultanze istruttorie, ma investe l’interpretazione el’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 633del 1972 in rapporto alla pacifica emissione di fatture recanti esposizionedell’IVA, successivamente registrate dalla contribuente come operazioniNumero registro generale 21885/2024Numero sezionale 4473/2026Numero di raccolta generale 19048/2026Data pubblicazione 11/06/2026fuori campo; viene dunque in rilievo una questione di diritto, concernentegli effetti derivanti, sul piano della debenza dell’imposta, dall’indicazionedell’IVA nel documento fiscale e dalla mancata attivazione dei rimedicorrettivi previsti dall’ordinamento.Il motivo è fondato.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha, infatti, definito lacontroversia sul presupposto che i buoni benzina costituissero documentidi legittimazione ex art. 2002 cod. civ. e che, pertanto, il relativotrasferimento non integrasse operazione imponibile, affermando che “ibuoni benzina rappresentano documenti di legittimazione ai sensi dell’art.2002 c.c. il cui trasferimento non realizza un’operazione imponibile” e che“la decisione del contribuente di documentare le operazioni di pagamentodei buoni benzina mediante l’emissione e la ricezione di fatture, pur inassenza di un obbligo fiscale, non può tradursi in conseguenzepregiudizievoli per lo stesso in assenza di materia imponibile daassoggettare a tassazione”. In tal modo, tuttavia, il giudice d’appello nonha fatto corretta applicazione della disciplina dell’imposta sul valoreaggiunto, poiché ha sovrapposto il piano della qualificazione sostanzialedell’operazione a quello, distinto, della debenza dell’imposta indicata infattura. Anche a voler ritenere che il meccanismo di rimborso dei buonicarburante non desse luogo, in sé, a una cessione di beni o a unaprestazione di servizi imponibile, restava comunque decisivo l’ulterioredato – pacifico in causa – dell’avvenuta emissione di fatture recantiesposizione dell’IVA, poi non fatta confluire nelle liquidazioni periodichedalla società emittente. In tale evenienza viene in rilievo il principio, dimatrice unionale e interna, secondo cui l’imposta indicata in fattura èdovuta da chiunque la esponga nel documento, in funzione di salvaguardiadell’Erario rispetto al rischio di detrazione da parte del destinatario, salvoche l’errore sia tempestivamente eliminato mediante i rimedi correttiviprevisti dall’ordinamento. Né vale, in contrario, l’assunto della sentenzaNumero registro generale 21885/2024Numero sezionale 4473/2026Numero di raccolta generale 19048/2026Data pubblicazione 11/06/2026impugnata secondo cui “il richiamo al principio di cartolarità di cui all’art.21 … mira evidentemente a sanzionare condotte di evasione”, giacché laregola della debenza dell’IVA esposta in fattura non ha naturapropriamente sanzionatoria, ma attiene al meccanismo applicativo deltributo e opera anche indipendentemente dall’accertamento di un intentofraudolento, proprio perché presidia il corretto funzionamento del sistemadella rivalsa e della detrazione. Sotto tale profilo, la motivazioneimpugnata si rivela giuridicamente erronea anche là dove afferma che“non vi è nessuna condotta fraudolenta di [OSCURATO:PERSONA] da sanzionare” e chel’accoglimento della tesi dell’Ufficio comporterebbe “la tassazione di unabase imponibile fittizia”: tali rilievi, infatti, non valgono a escludere ladebenza dell’imposta che la stessa contribuente aveva esposto nellefatture emesse, ove non sia intervenuta la relativa rettifica nelle forme dilegge. La sentenza impugnata, avendo omesso di confrontarsi con taleautonomo e decisivo profilo, ed avendo anzi escluso in radice la rilevanzadell’esposizione dell’IVA in fattura per il solo fatto della ritenuta nonimponibilità sostanziale dell’operazione, è dunque incorsa nella denunciataviolazione di legge. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con cassazionedella sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché procedaa nuovo esame attenendosi al seguente principio: in tema di IVA,l’eventuale non imponibilità sostanziale dell’operazione sottostante nonesclude, di per sé, la debenza dell’imposta indicata in fattura, ove ildocumento sia stato emesso con esposizione dell’IVA e non sia statotempestivamente rettificato secondo i rimedi previsti dall’ordinamento,dovendo il giudice di merito verificare gli effetti dell’immissione dellafattura nel circuito della rivalsa e della detrazione.Il ricorso va, in ultima analisi, accolto. La sentenza d’appello va cassata ela causa rinviata per un nuovo esame e per la regolazione delle spese delgiudizio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia.Numero registro generale 21885/2024Numero sezionale 4473/2026Numero di raccolta generale 19048/2026Data pubblicazione 11/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.La PresidenteTania Hmeljak