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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 46998/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del Tribunale di Asti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si ha concluso per la conversione del ricorso in appello e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] inviate a mezzo PEC in data 22 novembre 2021, che ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Asti che, all'esito del giudizio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, "al fine di cessione a terzi, coltivava in una stanza posta al primo piano della propria abitazione, sostanza stupefacente del tipo marijuana (foglie ed infiorescenze di cannabis indica) per il peso netto di gr. 128 [...], da cui sono ricavabili n. 70,7 dosi medie singole", in Cassinasco il 19 ottobre 2015, ritenendo non sufficienti gli elementi da cui poter desumere la destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta.

2. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento allOart. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine all'esclusa integrazione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. cit.

Il Tribunale avrebbe omesso di evidenziare la vicenda in fatto sottesa alla contestazione e gli elementi probatori acquisiti ed in particolare di enunciare l'entità della coltivazione o i riferimenti al dato ponderale della piantagione, circostanza che deporrebbe per la nullità della sentenza che ha reso una motivazione meramente apparente in ordine alla contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere convertito in appello.

2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany,Rv. 236860).

Ed invero, seppure il Procuratore generale ricorrente fa riferimento al vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. di legge ex art. 125 comma 3, cod. proc. pen., in realtà rivolge censure alla parte della sentenza che reputa lacunosa là dove non ha ricostruito la vicenda in fatto oggetto di contestazione, incentrandosi su doglianze che attengono a vizi di motivazione della sentenza di assoluzione.

3. Da quanto sopra ne discende la qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di merito.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio.

Così deciso il 15/12/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],____, Massimo Riccia7lli —

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 del Tribunale di Asti udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che si ha concluso per la conversione del ricorso in appello e trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Torino lette le conclusioni della difesa di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA] inviate a mezzo PEC in data 22 novembre 2021, che ha concluso per l'inammissibilità o infondatezza del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Asti che, all'esito del giudizio, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 perché, "al fine di cessione a terzi, coltivava in una stanza posta al primo piano della propria abitazione, sostanza stupefacente del tipo marijuana (foglie ed infiorescenze di cannabis indica) per il peso netto di gr. 128 [...], da cui sono ricavabili n. 70,7 dosi medie singole", in Cassinasco il 19 ottobre 2015, ritenendo non sufficienti gli elementi da cui poter desumere la destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta. 2. Il Procuratore ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento allOart. 125, comma 3, cod. proc. pen. in ordine all'esclusa integrazione del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. cit. Il Tribunale avrebbe omesso di evidenziare la vicenda in fatto sottesa alla contestazione e gli elementi probatori acquisiti ed in particolare di enunciare l'entità della coltivazione o i riferimenti al dato ponderale della piantagione, circostanza che deporrebbe per la nullità della sentenza che ha reso una motivazione meramente apparente in ordine alla contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere convertito in appello. 2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany,Rv. 236860). Ed invero, seppure il Procuratore generale ricorrente fa riferimento al vizio ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. di legge ex art. 125 comma 3, cod. proc. pen., in realtà rivolge censure alla parte della sentenza che reputa lacunosa là dove non ha ricostruito la vicenda in fatto oggetto di contestazione, incentrandosi su doglianze che attengono a vizi di motivazione della sentenza di assoluzione. 3. Da quanto sopra ne discende la qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio di merito. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per il giudizio. Così deciso il 15/12/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],____, Massimo Riccia7lli —
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