CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2025
Cassazione n. 31762/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1989/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella [OSCURATO:PERSONA] MARCHEn. 703/2021 depositata i l 15/06/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale delle Marche (hinc: CTR), con la sentenza n. 703/2021 depositata in data 15/06/2021, ha accolto il ricorso proposto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 183/2014, con la quale la Commissione tributaria provinciale di Pesaro aveva rigettato il ricorso del contribuente contro la cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2006. 2. La CTR – premesso che la vicenda processuale scaturisce dal contenzioso derivante dalla pluralità di avvisi di accertamento emessi nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] – ha ritenuto che la questione centrale ruotasse attorno alla (possibile) responsabilità del sig. [OSCURATO:PERSONA] ex art. 38 c.c. 2.1. Ha quindi fondato la propria decisione in senso favorevole sulle seguenti ragioni: -mancata indicazione nell’avviso di accertamento di atti gestori e/o di amministrazione dell’associazione posti in essere dal sig. [OSCURATO:PERSONA], che non è stato indicato neppure come coobbligato in solido nell’avviso di accertamento; -mancata emissione da parte dell’amministrazione finanziaria di un atto impositivo prodromico con apposita motivazione inerente ai requisiti ex art. 38 c.c.; - nullità della cartella esattoriale per errata procedura di notifica degli atti di accertamento e riscossione: l’amministrazione finanziaria ha eseguito le proprie contestazioni solo nei confronti dell’ADS –non rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] né al momento della notifica, né durante il periodo d’imposta contestato – incorrendo in errore, avendo instaurato la procedura di riscossione nei confronti di un soggetto non solo sbagliato, ma nei confronti del quale non era mai stata contestata la responsabilità solidale. 3. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi. 4. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: 1. In via preliminare, occorre disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, che è stato parte del giudizio nel quale è stata emessa la sentenza impugnata(v. pag. 5). Difatti, la questione relativa alla notificazione della cartella di pagamento riguarda anche l’agente della riscossione, alla luce dei principi in materia di litisconsorzio tributario precisati da Cass., Sez. U, 30/04/2024, n. 11676). P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo , disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agente della riscossione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazi