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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 16948/2026

Testo disponibile della fonte

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i gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine che venga dichiarata la prescrizione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17/06/2025, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 01/07/2022 - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 loro ascritti e condannati alla pena ritenuta di giustizia - , dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti in relazione al reato relativo all'anno di imposta 2011 perchè estinto per prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, rideterminava la pena inflitta in quella anni 1 e mesi 9 di reclusione, con pena sospesa e non menzione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deducono erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000 e dell'art. 73 d.P.R. n. 917/1986 e vizio di motivazione in relazione alla identificazione negli USA del centro di direzione, gestione ed amministrazione della [OSCURATO:PERSONA].

Argomentano che il Giudici di merito avevano attribuito valore essenziale, nella prospettiva della ritenuta esterovestizione, ad elementi non dirimenti (in particolare, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], dominus della [OSCURATO:PERSONA], nonostante la formale iscrizione all'AIRE, di fatto trascorresse la maggior parte del tempo nel territorio italiano e la circostanza che l'amministratore della CB Service avesse suggerito di cambiare l'automobile che il [OSCURATO:PERSONA] aveva negli USA con altra più piccola); inoltre, non era stato considerato dalla Corte di merito il dato invece essenziale, costituito dalla documentazione relativa alla riunioni del Consiglio di amministrazione che si svolgevano ogni tre mesi negli [OSCURATO:PERSONA], ad Atlanta, presso la sede della società americana, ove venivano discusse e decise una serie di azioni relative all'attività amministrativa e commerciale della [OSCURATO:PERSONA]; la predetta documentazione non poteva essere superata dalle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di esame, a fronte di contestazione da parte del PM, confermava quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni e, cioè, che tutte le decisioni relative alla società [OSCURATO:PERSONA] americana venivano prese nella sala conferenze ubicata presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA] dagli attuali imputati, trattandosi di circostanze generiche e di cui la teste aveva avuto cognizione in termini indiretti ed in contrasto con la prova documentale summenzionata; del pari non rilevante era la circostanza che l' [OSCURATO:PERSONA] americana aveva affidato la proprietà contabilità alla società CB Service srl della quale era legale 2rappresentante il genero di [OSCURATO:PERSONA], in quanto si era confusa la gestione contabile e quella amministrativa, con la direzione effettiva e con la gestione commerciale dell'attività di impresa che si svolgeva in territorio statunitense; ancora, non era condivisibile l'affermazione che tutti gli elementi indiziari acquisiti deponevano per il fatto che i manager ed i broker erano sostanzialmente procacciatori di affari e non ricoprivano funzioni decisionali all'interno dell'impresa, trasmettendo i contratti conclusi e gli ordini in Italia, ove venivano elaborati con il reperimento dei prodotti da trasmettere in America; in quanto l'esercizio dell'attività di impresa avveniva all'estero mentre il supporto amministrativo e contabile era stato demandato alla società CB Service al fine di consentire una gestione più rapida ed economica; neppure condivisibile era l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato il dominus dell'[OSCURATO:PERSONA] americana in quanto era documentalmente provato che le decisione strategiche venivano prese negli USA in termini collegiali e l'attività essenziale dell'impresa veniva svolta in tale Paese; infine, anche i dati finanziari della [OSCURATO:PERSONA] erano stati interpretati in maniera non condivisibile (presenza di due conti correnti negli USA ed altrettanti in Italia, su uno dei quali pervenivano significativi flussi di denaro dall'azienda americana), in quanto aventi valore neutro ai fini della identificazione del luogo di direzione effettiva della società.

Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 15 d.lgs 74/2000 e della Convenzione sulla doppia imposizione Italia/USA del 25.5.1999, ratificata con legge n. 20/2009 e vizio di motivazione in relazione alla esistenza dell'elemento soggettivo.

Argomentano che i Giudici di merito avevano dedotto l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato senza considerare i dati offerti dalla difesa nè attestarne l'irrilevanza ai fini del riconoscimento del dolo; deducono che alla luce dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5 della Convenzione Italia/USA del 25.5.1999 e della relativa legge di ratifica, la [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] regime fiscale di tale Stato; rappresentano che la normativa convenzionale era successiva e derogatoria rispetto all'art. 73 dpr n. 917/1986 e che il contribuente non era nella condizione di comprendere, per ragioni legate all'interpretazione inerente la gerarchia delle fonti, che alla sua condizione fiscale di soggetto residente all'estero si sarebbe dovuto applicare una norma di uno Stato straniero o una disciplina non avente natura normativa; la Corte di merito, poi, non avrebbe considerato che, secondo il consulente della difesa prof.

Valente, il valore medio dell'imposizione fiscale negli USA era pari al 38% e che la costituzione di una società negli [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere quella tipica dell'art. 5 d.lgs 74/2000; infine, non può avere rilievo l'intervenuta sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate, in quanto finalizzata a ragioni deflattive e di 3convenienza economica nè avere incidenza la missiva del dott. [OSCURATO:PERSONA], contenente solo considerazioni riferite alla precedente denominazione della società.

Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla identificazione della pena base ed alla quantificazione degli aumenti per la continuazione.

Lamentano che la Corte di merito, nel determinare l'entità della pena base, non aveva tenuto conto, ai fini del parametro di cui all'art. 133 n. 2), della circostanza che il danno era stato decisamente ridimensionato per effetto della riduzione del debito tributario a seguito del perfezionamento di accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate e dei relativi pagamenti effettuati; inoltre, in ordine agli aumenti per la continuazione, non si era tenuto conto della riduzione dell'imposta evasa nè che la cornice edittale del reato si era modificata nel tempo con la conseguenza che le condotte relative agli anni d'imposta più risalenti - 2012 e 2013- avrebbero dovuto avere una pena inferiore.

Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il difensore dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi.

Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi di ricorso sono inammissibili, non soltanto perché ripropongono i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), ma anche perché propongono doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione I ricorrenti, infatti, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, con le doglianze proposte richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 4Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante.

Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01).

La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).

Ciò posto, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5La Corte territoriale, infatti, nel condividere la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che gli imputati erano gli amministratori di diritto e di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] Inc (AGWS) costituita in America, con sede legale in Atlanta, nello stato di Georgia, ma che, di fatto, era stata amministrata sotto il profilo gestionale, contabile, amministrativo e decisionale dagli stessi imputati operanti stabilmente in territorio italiano, con conseguente residenza effettiva ai fini fiscali in Italia; ha, quindi, ritenuto gli imputati responsabili di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni correnti dal 2011 al 2015 (risultando già dichiarata la prescrizione del reato per l'anno di imposta 2010 in sede di giudizio di primo grado) e dichiarato la prescrizione del reato per l'anno di imposta 2011, con conseguente rideterminazione della pena inflitta con la sentenza di primo grado.

La Corte territoriale, in aderenza alle risultanze istruttorie e facendo buon governo dei consolidati principi di diritto espressi da questa Corte in subiecta materia, ha richiamato quali parametri normativi di riferimento l'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 e 4 del modello OCSE ed ha messo in luce la rilevanza della verifica del luogo ove abbia operato il centro direttivo ed amministrativo della società, come centro di promanazione di atti giuridici rilevanti e di gestione della stessa.

Ha, quindi, ritenuto che l'obbligo di presentazione in Italia della dichiarazione annuale dei redditi da parte della società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 5 del d.lgs 74/2000 ricorre nel caso in cui - come accertato nella specie- l'impresa abbia in Italia stabile organizzazione intesa come gestione amministrativa, contabile, finanziaria, come luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche e vengono programmati tutti gli atti necessari per il raggiungimento del fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi (cfr ex multis, Sez. 3, n. 32091 del 21/02/2013 Rv. 257043; Sez. 3, n. n. 7080 del 24/01/2012, Rv.252102 - 01).

I Giudici di appello hanno congruamente valorizzato, ai fini della verifica indicata, i plurimi elementi probatori emergenti dalla documentazione in atti, dagli esiti dell'attività di indagine e dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (paragrafi da 2.1 a 2.2.9 e da 4.3 a 4.3.5 della sentenza impugnata ), concludendo, quindi, che gli imputati ricoprivano il ruolo di unici ed effettivi amministratori della società americana AGWS e che la stessa aveva residenza fiscale in Italia e soggetta all'imposizione fiscale dello Stato italiano.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, poi, i Giudici di appello hanno evidenziato che la sussistenza del dolo specifico di evasione era dimostrato dalla complessa organizzazione posta in 6essere dagli imputati ed emersa dalle indagini (dislocazione delle attività materiali ed esecutive dell'impresa commerciale in territorio statunitense e con accentramento in territorio italiano della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e delle decisione strategiche nell'interesse dell'impresa), che rendeva chiaro come i predetti intendessero conseguire un evidente risparmio di spesa, corrispondente al minor carico fiscale derivante dalla collocazione della società negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, evadendo un'imposta significativa dovuta all'Erario italiano per diversi anni di imposta.

In definitiva, rispetto a tale coerente ricostruzione fattuale e giuridica e a fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglianze poste con i primi due motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità.

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena base ha richiamato le modalità complesse ed organizzate della condotta, l'intensità del dolo ed il danno prodotto dalle condotte illecite, così che la pena, irrogata in misura inferiore alla media edittale, non è stata ritenuta suscettibile di riduzione.

Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290).

Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di 7motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536).

E costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.

Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).

Del pari congrua è la motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati.

La Corte di appello ha confermato l'entità dell'aumento disposto dal primo giudice (pari a mesi tre di reclusione per ogni ulteriore annualità di imposta), richiamando l'entità del danno di imposta e la particolare pervicacia nella commissione dei reati, così assolvendo adeguatamente l'obbligo motivazionale, in conformità del díctum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, che hanno affermato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv.282269 - 01).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con la precisazione che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez.

U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez.

U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.

U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 8pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.ML acci Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], •1 2 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s lisabet rabito 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in subordine che venga dichiarata la prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17/06/2025, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone del 01/07/2022 - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili dei reati di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 loro ascritti e condannati alla pena ritenuta di giustizia - , dichiarava non doversi procedere nei confronti dei predetti in relazione al reato relativo all'anno di imposta 2011 perchè estinto per prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, rideterminava la pena inflitta in quella anni 1 e mesi 9 di reclusione, con pena sospesa e non menzione. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deducono erronea applicazione dell'art. 5 d.lgs 74/2000 e dell'art. 73 d.P.R. n. 917/1986 e vizio di motivazione in relazione alla identificazione negli USA del centro di direzione, gestione ed amministrazione della [OSCURATO:PERSONA]. Argomentano che il Giudici di merito avevano attribuito valore essenziale, nella prospettiva della ritenuta esterovestizione, ad elementi non dirimenti (in particolare, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], dominus della [OSCURATO:PERSONA], nonostante la formale iscrizione all'AIRE, di fatto trascorresse la maggior parte del tempo nel territorio italiano e la circostanza che l'amministratore della CB Service avesse suggerito di cambiare l'automobile che il [OSCURATO:PERSONA] aveva negli USA con altra più piccola); inoltre, non era stato considerato dalla Corte di merito il dato invece essenziale, costituito dalla documentazione relativa alla riunioni del Consiglio di amministrazione che si svolgevano ogni tre mesi negli [OSCURATO:PERSONA], ad Atlanta, presso la sede della società americana, ove venivano discusse e decise una serie di azioni relative all'attività amministrativa e commerciale della [OSCURATO:PERSONA]; la predetta documentazione non poteva essere superata dalle dichiarazioni rese dalla teste [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di esame, a fronte di contestazione da parte del PM, confermava quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni e, cioè, che tutte le decisioni relative alla società [OSCURATO:PERSONA] americana venivano prese nella sala conferenze ubicata presso la sede dell'[OSCURATO:PERSONA] dagli attuali imputati, trattandosi di circostanze generiche e di cui la teste aveva avuto cognizione in termini indiretti ed in contrasto con la prova documentale summenzionata; del pari non rilevante era la circostanza che l' [OSCURATO:PERSONA] americana aveva affidato la proprietà contabilità alla società CB Service srl della quale era legale 2rappresentante il genero di [OSCURATO:PERSONA], in quanto si era confusa la gestione contabile e quella amministrativa, con la direzione effettiva e con la gestione commerciale dell'attività di impresa che si svolgeva in territorio statunitense; ancora, non era condivisibile l'affermazione che tutti gli elementi indiziari acquisiti deponevano per il fatto che i manager ed i broker erano sostanzialmente procacciatori di affari e non ricoprivano funzioni decisionali all'interno dell'impresa, trasmettendo i contratti conclusi e gli ordini in Italia, ove venivano elaborati con il reperimento dei prodotti da trasmettere in America; in quanto l'esercizio dell'attività di impresa avveniva all'estero mentre il supporto amministrativo e contabile era stato demandato alla società CB Service al fine di consentire una gestione più rapida ed economica; neppure condivisibile era l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato il dominus dell'[OSCURATO:PERSONA] americana in quanto era documentalmente provato che le decisione strategiche venivano prese negli USA in termini collegiali e l'attività essenziale dell'impresa veniva svolta in tale Paese; infine, anche i dati finanziari della [OSCURATO:PERSONA] erano stati interpretati in maniera non condivisibile (presenza di due conti correnti negli USA ed altrettanti in Italia, su uno dei quali pervenivano significativi flussi di denaro dall'azienda americana), in quanto aventi valore neutro ai fini della identificazione del luogo di direzione effettiva della società. Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 15 d.lgs 74/2000 e della Convenzione sulla doppia imposizione Italia/USA del 25.5.1999, ratificata con legge n. 20/2009 e vizio di motivazione in relazione alla esistenza dell'elemento soggettivo. Argomentano che i Giudici di merito avevano dedotto l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato senza considerare i dati offerti dalla difesa nè attestarne l'irrilevanza ai fini del riconoscimento del dolo; deducono che alla luce dell'art. 4, comma 3, e dell'art. 5 della Convenzione Italia/USA del 25.5.1999 e della relativa legge di ratifica, la [OSCURATO:PERSONA] deve considerarsi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] regime fiscale di tale Stato; rappresentano che la normativa convenzionale era successiva e derogatoria rispetto all'art. 73 dpr n. 917/1986 e che il contribuente non era nella condizione di comprendere, per ragioni legate all'interpretazione inerente la gerarchia delle fonti, che alla sua condizione fiscale di soggetto residente all'estero si sarebbe dovuto applicare una norma di uno Stato straniero o una disciplina non avente natura normativa; la Corte di merito, poi, non avrebbe considerato che, secondo il consulente della difesa prof. Valente, il valore medio dell'imposizione fiscale negli USA era pari al 38% e che la costituzione di una società negli [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere quella tipica dell'art. 5 d.lgs 74/2000; infine, non può avere rilievo l'intervenuta sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle Entrate, in quanto finalizzata a ragioni deflattive e di 3convenienza economica nè avere incidenza la missiva del dott. [OSCURATO:PERSONA], contenente solo considerazioni riferite alla precedente denominazione della società. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione in relazione alla identificazione della pena base ed alla quantificazione degli aumenti per la continuazione. Lamentano che la Corte di merito, nel determinare l'entità della pena base, non aveva tenuto conto, ai fini del parametro di cui all'art. 133 n. 2), della circostanza che il danno era stato decisamente ridimensionato per effetto della riduzione del debito tributario a seguito del perfezionamento di accordo conciliativo con l'Agenzia delle Entrate e dei relativi pagamenti effettuati; inoltre, in ordine agli aumenti per la continuazione, non si era tenuto conto della riduzione dell'imposta evasa nè che la cornice edittale del reato si era modificata nel tempo con la conseguenza che le condotte relative agli anni d'imposta più risalenti - 2012 e 2013- avrebbero dovuto avere una pena inferiore. Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il difensore dei ricorrenti ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi due motivi di ricorso sono inammissibili, non soltanto perché ripropongono i medesimi motivi articolati con l'atto di appello, e motivatamente respinti dalla Corte territoriale, senza alcun confronto argomentativo con la sentenza impugnata (ex plurimis, Sez. 3, n. 31939 del 16/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasern, rv. 259456), ma anche perché propongono doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione I ricorrenti, infatti, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, con le doglianze proposte richiedono sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 4Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Va ricordato che il controllo di legittimità della motivazione che sorregge la decisione di merito può essere eseguito solo, in riferimento ai tassativi vizi che esclusivamente rilevano in questo giudizio: la assenza di motivazione (anche nella forma della mera apparenza grafica), la 'manifesta' illogicità e la contraddittorietà, così come previsto dalla lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen.; la mera 'illogicità' della motivazione è irrilevante, perché strutturalmente diversa dalla 'manifesta illogicità', vizio distinto dal precedente e unico rilevante. Infatti, l'illogicità della motivazione censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è solo quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi" (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074, Sez.3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.284556 - 01). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). Ciò posto, nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. 5La Corte territoriale, infatti, nel condividere la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che gli imputati erano gli amministratori di diritto e di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] Inc (AGWS) costituita in America, con sede legale in Atlanta, nello stato di Georgia, ma che, di fatto, era stata amministrata sotto il profilo gestionale, contabile, amministrativo e decisionale dagli stessi imputati operanti stabilmente in territorio italiano, con conseguente residenza effettiva ai fini fiscali in Italia; ha, quindi, ritenuto gli imputati responsabili di omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi per gli anni correnti dal 2011 al 2015 (risultando già dichiarata la prescrizione del reato per l'anno di imposta 2010 in sede di giudizio di primo grado) e dichiarato la prescrizione del reato per l'anno di imposta 2011, con conseguente rideterminazione della pena inflitta con la sentenza di primo grado. La Corte territoriale, in aderenza alle risultanze istruttorie e facendo buon governo dei consolidati principi di diritto espressi da questa Corte in subiecta materia, ha richiamato quali parametri normativi di riferimento l'art. 73 del D.P.R. n. 917/1986 e 4 del modello OCSE ed ha messo in luce la rilevanza della verifica del luogo ove abbia operato il centro direttivo ed amministrativo della società, come centro di promanazione di atti giuridici rilevanti e di gestione della stessa. Ha, quindi, ritenuto che l'obbligo di presentazione in Italia della dichiarazione annuale dei redditi da parte della società avente residenza fiscale all'estero, la cui omissione integra il reato di cui all'art. 5 del d.lgs 74/2000 ricorre nel caso in cui - come accertato nella specie- l'impresa abbia in Italia stabile organizzazione intesa come gestione amministrativa, contabile, finanziaria, come luogo in cui vengono prese le decisioni strategiche e vengono programmati tutti gli atti necessari per il raggiungimento del fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell'espletamento dei servizi (cfr ex multis, Sez. 3, n. 32091 del 21/02/2013 Rv. 257043; Sez. 3, n. n. 7080 del 24/01/2012, Rv.252102 - 01). I Giudici di appello hanno congruamente valorizzato, ai fini della verifica indicata, i plurimi elementi probatori emergenti dalla documentazione in atti, dagli esiti dell'attività di indagine e dal contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi (paragrafi da 2.1 a 2.2.9 e da 4.3 a 4.3.5 della sentenza impugnata ), concludendo, quindi, che gli imputati ricoprivano il ruolo di unici ed effettivi amministratori della società americana AGWS e che la stessa aveva residenza fiscale in Italia e soggetta all'imposizione fiscale dello Stato italiano. Con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000, poi, i Giudici di appello hanno evidenziato che la sussistenza del dolo specifico di evasione era dimostrato dalla complessa organizzazione posta in 6essere dagli imputati ed emersa dalle indagini (dislocazione delle attività materiali ed esecutive dell'impresa commerciale in territorio statunitense e con accentramento in territorio italiano della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e delle decisione strategiche nell'interesse dell'impresa), che rendeva chiaro come i predetti intendessero conseguire un evidente risparmio di spesa, corrispondente al minor carico fiscale derivante dalla collocazione della società negli [OSCURATO:PERSONA] d'America, evadendo un'imposta significativa dovuta all'Erario italiano per diversi anni di imposta. In definitiva, rispetto a tale coerente ricostruzione fattuale e giuridica e a fronte di adeguata e corretta motivazione, le doglianze poste con i primi due motivi di ricorso si risolvono, in sostanza, in censure di fatto, tese ad una rivisitazione del materiale probatorio piuttosto che a dedurre uno specifico vizio censurabile ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. e, pertanto, si pongono al di fuori del perimetro del sindacato di legittimità. 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena; la Corte territoriale riguardo alla pena base ha richiamato le modalità complesse ed organizzate della condotta, l'intensità del dolo ed il danno prodotto dalle condotte illecite, così che la pena, irrogata in misura inferiore alla media edittale, non è stata ritenuta suscettibile di riduzione. Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, deve indicare quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione (Sez.2, n.19907 del 19/02/2009, Rv.244880; Sez.4, 4 luglio 2006, n. 32290). Del resto, in tema di determinazione della pena, quando la pena venga irrogata in misura prossima al minimo edittale, come nella specie, l'obbligo di 7motivazione del giudice si attenua, sicché è sufficiente anche il richiamo a criteri di adeguatezza, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Sez. 2,n.28852 del 08/05/2013 dep.08/07/2013, Rv. 256464, Sez. 4, 21 settembre 2007, n. 38536). E costituisce principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena (Sez.2,n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197). Del pari congrua è la motivazione in ordine all'entità degli aumenti di pena disposti a titolo di continuazione tra i reati. La Corte di appello ha confermato l'entità dell'aumento disposto dal primo giudice (pari a mesi tre di reclusione per ogni ulteriore annualità di imposta), richiamando l'entità del danno di imposta e la particolare pervicacia nella commissione dei reati, così assolvendo adeguatamente l'obbligo motivazionale, in conformità del díctum delle Sezioni Unite, in tema di reato continuato, che hanno affermato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv.282269 - 01). 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con la precisazione che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod.proc.pen., ivi compresa la prescrizione (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci; Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale; Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al 8pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.ML acci Deposituta in [OSCURATO:PERSONA], •1 2 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott.s lisabet rabito 9
Sentenza Cassazione n. 16948/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris