CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 42435/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 7 luglio 2023 il difensore del ricorrente, avv.Basile, ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale ha segnalato che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 luglio 2023 ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Ritenuto in fatto 1.L'ordinanza impugnata è del Tribunale di Napoli del 17 aprile 2023 che, nell'ambito della procedura incidentale di cui all'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero, ha sostituito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva degli arresti domiciliari con quella della custodia in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt. 453 e 648 cod. pen.. 2.11 tribunale ha invero ricostruito le vicissitudini giudiziarie del ricorrente, arrestato nel febbraio 2022 per illecita detenzione di migliaia di banconote false e destinatario di misura cautelare personale dell'obbligo di presentazione alla p.g., colpito cla ordinanza di custodia applicativa degli arresti domiciliari nel febbraio 2023 per il delitto di associazione per delinquere, nuovamente attinto da ordinanza coercitiva degli arresti domiciliari in data 1 marzo 2023, oggetto del gravame del pubblico ministero e, appunto, in accoglimento di tale impugnazione, riformata in senso peggiorativo. 3.L'unico motivo di ricorso ha denunciato vizio di motivazione che - da un lato - ha rilevato che il 16 febbraio 2023, il giudice per le indagini preliminari aveva emesso ordinanza di misura cautelare personale che aveva coinvolto tutti i membri del gruppo associativo di cui il prevenuto era ritenuto far parte e l'esecuzione del provvedimento aveva neutralizzato l'attività dell'organizzazione, così da vanificare le argomentazioni poste a base dell'ordinanza del tribunale dell'appello cautelare. Inoltre, solo apparentemente ed arbitrariamente il tribunale di Napoli avrebbe enunciato le ragioni della sostituzione della misura degli arresti donniciliari con quella della custodia in carcere, posto che la restrizione domestica, che aveva di per sé superato le criticità della misura dell'obbligo di presentazione settimanale alle forze dell'ordine, avrebbe dovuto ritenersi proporzionata ed idonea al soddisfacimento delle residue necessità contenitive, in quanto comunque garantita, nei suoi effetti, dalla vigilanza di rito dell'autorità di polizia competente. 4.11 procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5.In data 7 luglio 2023 il difensore del ricorrente, avv.Basile, ha fatto pervenire memoria difensiva, con la quale ha segnalato che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli con ordinanza del 4 luglio 2023 ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, per quanto si dirà, per sopravvenuta carenza di interesse. 1.Ai fini, peraltro, della delibazione della potenziale condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali ed eventualmente della sanzione pecuniaria, che hanno per presupposto il principio della soccombenza, è necessario esaminare incidentalmente la fondatezza dei motivi di ricorso, evidentemente influente sulla formulazione del relativo giudizio (Cass. sez. 2, n. 20722 del 10/04/2001, Castelluccia, Rv. 218906). 2.E' jus receptum , alla stregua della costante linea interpretativa di questo giudice di vertice, che l'ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438; Sez. 2, n. 56 dei 07/12/2011 - dep. 04/01/2012, Siciliano, Rv. 251760); sicchè il controllo di legittimità sui punti devoluti è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 5719 del 2019, Rea, non massinnata; Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli e altro, Rv. 201840). 3. Deve essere dunque rilevata la manifesta infondatezza della prima ragione di ricorso, sotto plurimi profili. Per un verso, vaga ed in sé inconcludente è l'affermazione secondo la quale "il g.i.p. del tribunale di Napoli (avrebbe) emesso provvedimento cautelare con il quale (avrebbe) tratto in arresto tutti i componenti dell'associazione" in data 16 febbraio 2023; per altro verso, ove anche ciò rispondesse al vero ; non è nota l'evoluzione del trattamento cautelare riservato agli (eventuali) sodali dopo l'esecuzione dell'ordinanza limitativa della libertà personale di costoro; per altro verso ancora, è risalente e costante principio di diritto, a cui il collegio reputa di assicurare continuità, quello secondo il quale "in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, atteso che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo e alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non fanno cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo non appena venga meno il forzato impedimento"(Ci3ss. sez.1, n. 12907 del 23/11/2000, Boscolo e altri, Rv. 218440; sez. 1, n. 30149 del 06/06/2003, Tusa, Rv. 225058; sez. 2, n.17100 del 22/03/2011, Curtopelle e altri, Rv. 250021). La restrizione intramuraria - dell'indagato e/o dei sodali - non rappresenta, pertanto, dato storico e processuale in sé suscettibile di indebolire il quadro esigenziale. 4. La seconda parte della doglianza articolata nell'atto d'impugnazione è generica e parimenti manifestamente infondata, poiché non si confronta con la struttura della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, che ha dato ampiamente conto, nel rispetto dei crismi della logica, della concreta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari applicata con l'ordinanza genetica oggetto dell'appello dell'organo requirente, vuoi perché il ricorrente, raggiunto da una prima misura pre-cautelare dell'arresto - a cui ha fatto seguito l'ordinanza coercitiva personale che lo vincolava all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - ha reiterato, nel corso dell'esecuzione della misura, l'azione criminosa con la commissione di delitti della stessa specie - continuando a vendere banconote contraffatte per alcuni mesi - vuoi perché una delle basi logistiche del sodalizio criminale di sua appartenenza è costituita dall'abitazione di collocazione degli arresti domiciliari - al punto da rappresentare luogo di persistente nascondimento di denaro contraffatto, come accertato in occasione dell'esecuzione del provvedimento cautelare e della perquisizione del 1 marzo 2023 - dato circostanziale emblematico della prognosi negativa formulata dal giudice di merito - vuoi, ancora, perché vi è prova oggettiva, tratta dalle conversazioni intercettate e trascritte, della solida intraneità del personaggio nei gangli operativi dell'associazione malavitosa, dal momento che la convivente lo ha esortato, dopo il primo arresto, a farsi elargire, dai vertici della consorteria, una sorta di "stipendio" che gli consentisse di far fronte alle esigenze di vita nella sopravvenuta, maggiore difficoltà di delinquere, in quanto potenzialmente controllato dalle forze di polizia. 5.E' comunque sopraggiunto un fatto nuovo, costituito dalla documentata ordinanza del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli del 4 luglio 2023, che ha sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ripristinando lo status quo antecedente all'impugnazione, promossa proprio a tali fini, con conseguente dissolvimento dell'interesse ad essa sotteso, che deve permanere sino al momento della decisione. 6.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono - per le ragioni espresse in ordine all'aspecificità e manifesta infondatezza delle censure originariamente mosse - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi come sopra scrutinati, anche al versamento della somma di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della C