Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022

Cassazione n. 41662/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo — in punto di logicità dell'argomentazione rassegnata a sostegno della prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. - è affetto da genericità, essendo le deduzioni cui è affidato meramente reiterative delle censure articolate con il gravame, disattese dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), con la quale la ricorrente non si è affatto criticamente confrontata: nulla di specifico, in effetti, è stato da lei addotto per contrastare il nucleo significante della decisione, ossia che la insistita renitenza a far fronte ai propri obblighi di amministratrice della società, relativi al mettere a disposizione del Collegio sindacale, prima, e della Curatela fallimentare, poi il compendio contabile della compagine imprenditoriale (comprensivo dei libri contabili e delle scritture accessorie) era espressiva dello scopo di non consentire ai creditori sociali di vedere soddisfatte le proprie ragioni nei confronti della società debitrice tramite la ricognizione dei beni posti a garanzia delle stesse; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale da occultamento o distruzione delle scritture contabili; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo — in punto di logicità dell'argomentazione rassegnata a sostegno della prova del dolo specifico richiesto per l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, L.F. - è affetto da genericità, essendo le deduzioni cui è affidato meramente reiterative delle censure articolate con il gravame, disattese dalla Corte territoriale con ampia e congrua motivazione (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata), con la quale la ricorrente non si è affatto criticamente confrontata: nulla di specifico, in effetti, è stato da lei addotto per contrastare il nucleo significante della decisione, ossia che la insistita renitenza a far fronte ai propri obblighi di amministratrice della società, relativi al mettere a disposizione del Collegio sindacale, prima, e della Curatela fallimentare, poi il compendio contabile della compagine imprenditoriale (comprensivo dei libri contabili e delle scritture accessorie) era espressiva dello scopo di non consentire ai creditori sociali di vedere soddisfatte le proprie ragioni nei confronti della società debitrice tramite la ricognizione dei beni posti a garanzia delle stesse; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 41662/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris