CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16543/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 31627 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto Da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via delle Milizie n. 48; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2938/14/2020, depositata in data 20 maggio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e accoglieva l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, avverso la sentenza n. 3375/09/2019 della Commissione tributaria provinciale di Palermo di accoglimento parziale del ricorso avverso provvedimenti di diniego-revoca delle agevolazioni accise sul gasolio per autotrazione di cui all'art. 8, comma 10, lett. e), della legge 23.12.1998 n. 488; -avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; -l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli resiste con controricorso; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; - la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo mezzo la società contribuente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995, 71,75 e 76 del d.P.R. n. 445-2000, 2 e 4 del d.P.R. n. 277 del 2000, per avere la CTR ritenuto legittima la revoca del silenzio assenso sulle agevolazioni sul gasolio senza motivare in ordine alle censure mosse dalla contribuente nei gradi di merito circa l'irregolarità della richiesta dell'Amministrazione di integrazione documentale - quanto alla documentazione autorizzatoria di deposito ad uso privato e alle fatture del deposito emittente - formulata a distanza di anni dal consolidamento della concessione del beneficio, con nota del 16.5.2018, da evadersi nel termine di quindici giorni (e non già nel termine massimo di 45 giorni previsto dal d.P.R. n. 277/2000) anche con riferimento agli anni 2013-2017 e non già soltanto in relazione al primo trimestre del 2018; -con il secondo mezzo si denuncia in relazione all'art. 360, ,comma 1, n. 3 n.5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 504/95 e d.P.R. n. 277/2000 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ancorché la società non fosse mai stata informata di eventuali irregolarità riscontrate nelle domande di riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio presentate negli anni 2013-2018, non comportando la mancanza di autorizzazione al deposito uso privato alcuna decadenza dal beneficio fiscale come chiarito dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle dogane ed essendo la società, al momento della ricezione della nota del 16.5.2018 - non menzionata dalla CTR benché richiamata dalla contribuente nei propri atti difensivi- in possesso di requisiti ulteriori (titolarità di licenza per deposito commerciale con facoltà di vendere a terzi il carburante stoccato all'interno del deposito) rispetto a quelli richiesti; -i motivi - da trattare congiuntamente per connessione- si profilano inammissibili; - in primo luogo, la ricorrente col mezzo all'esame ha cumulato censure per violazioni di legge e per vizi motivazionali senza però distinguere tra di essi nell'illustrazione dei motivi: in tal modo impedendo un sicuro esercizio nomofilattico. Al riguardo, costituisce ius receptum di questa Corte il principio per cui "il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso", ciascuno dei quali assume - "anche prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006" - "una funzione 3 itnir identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica, con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore", non risultando perciò ammissibile una censura che cumuli, in un unico motivo, "una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati" (ex muitis, Cass. sez. III, n. 18202/08; sez. V, n. 19959/2014; conf., da ultimo, nn. 6735/16, 7656/16 e 12926/16), articolati in plurime censure, in modo tale che ne risulti assegnato alla Corte di legittimità il compito (che non le spetta) di interpretare, enucleare, integrare ed esplicitare i profili d'impugnazione (ex plurimis, Cass. nn. 1906 e 9470 del 2008, nn. 9793 e 12248 del 2013, nn. 19959, 25332 e 26018 del 2014, nn. 5964 del 2015; conf. sent. nn. 3605, 3606, 3843, 5696, 7215 e 7857 del 2016; n. 3170 del 2018); - peraltro, i motivi sono inammissibili nella parte in cui denunciano il difetto di motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio in quanto trattasi di vizio non più censurabile in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 n.5 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012,. n. 83, art. 54, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nella specie, per essere stata la sentenza di appello depositata in data 20 maggio 2020 (v. nello stesso senso, Cass. n. 30948 del 2018; n. 16823 del 2020); - invero, anche a volere ricondurre le censure al vizio specifico denunciabile per cassazione in base alla nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lo stesso concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell'art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053 e n. 8054 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015); nella specie, la ricorrente non ha assolto il suddetto onere, non avendo dedotto l'omesso esame di un "fatto storico", da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, ma, peraltro, di profili attinenti a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, Ord. n. 22397 del 06/09/2019); - le prospettate violazioni di legge sono, in ogni caso, infondate; - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 277 del 2000 "A decorrere dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, disposti per effetto dell'articolo 8, commi 5 e 6, della medesima legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento. Il credito derivante da tale riduzione, semprechè di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento". Il successivo art. 3, dopo avere disciplinato le modalità per ottenere il beneficio, prevede pd, ai commi 3 e 4 che: "Nella dichiarazione sono riportati i seguenti ulteriori elementi: il numero di autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate in ordine ai quali compete il beneficio e, con riferimento ai dati delle fatture di acquisto contenenti anche gli estremi della targa dell'autoveicolo rifornito, il numero totale dei litri di gasolio consumati per i quali si richiede il rimborso. Nel caso di titolarità dei depositi e dei distributori di cui al comma 2, nella dichiarazione è contenuta l'attestazione che il gasolio custodito nei medesimi è stato utilizzato esclusivamente per il rifornimento degli autoveicoli di massa massima complessiva non inferiore ad 11,5 tonnellate per quali compete il beneficio. Qualora invece i predetti impianti siano utilizzati anche per il rifornimento di altri automezzi, nel prospetto di cui al comma 6 del presente articolo è riportato, oltre agli ulteriori elementi richiesti, anche l'elenco completo di tali automezzi con i relativi dati identificativi' ed, al comma 6, che "Alla dichiarazione è allegata copia dei certificati di immatricolazione degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché un prospetto, costituente parte integrante della dichiarazione stessa, riportante i seguenti ulteriori dati per singolo autoveicolo " Infine l'art. 4 disciplina i controlli da parte dell'Ufficio: "1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di cui all'articolo 3 e la documentazione a corredo, entro trenta giorni dal ricevimento ne controlla la regolarità, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti; inoltre, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, determina l'importo complessivo del credito spettante e, nel caso di richiesta di rimborso, emette apposito titolo per il pagamento di tale importo secondo le norme vigenti in materia di contabilità di Stato.... Qualora non vi siano i presupposti per il riconoscimento del credito, l'ufficio ne dà comunicazione all'interessato mediante notifica del provvedimento di diniego ed agli altri uffici interessati secondo le disposizioni del decreto di cui all'articolo 7. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di controllo circa la veridicità della predetta dichiarazione. 2. Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso".Le modalità dei controlli sono stabilite dagli artt. 71, 75 e 76 del DPR n. 445 del 2000 per cui: "Art. 71: 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito art. 75: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato". Orbene, alla luce della suddetta normativa, essendo stata ritenuta dall'Agenzia non veritiera la autocertificazione della contribuente come emerge dalla sentenza impugnata, e non avendo, in particolare, la contribuente presentato la documentazione richiesta in ordine alla titolarità, all'epoca dei fatti, di un deposito ad uso privato da cui veniva effettuato il rifornimento del gasolio ovvero comprovante i carichi, trasporti e scarichi di gasolio dai depositi commerciali ai propri mezzi utilizzati per l'attività di trasporto per conto terzi - spettava al ricorrente offrire la prova, quanto meno nel giudizio, della sussistenza degli elementi costitutivi di tale agevolazione, anche in base al principio consolidato per cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23228 del 04/10/2017 Rv. 646307 — 01; Sez. 5, Sentenza n. 21406 del 30/11/2012, Rv. 624363 - 01; Cass. sez. 5, n. 5939, n. 5940 del 2019). La CTR si è conformata ai suddetti principi nel ritenere legittima la revoca dell'agevolazione non avendo la contribuente - a fronte della contestazione della irregolarità della autocertificazione - prodotto, neanche in giudizio, documentazione comprovante a) il rifornimento presso depositi di terzi, con indicazione dei quantitativi di gasolio su cui applicare le agevolazioni (v. sulla esclusione del beneficio in mancanza di fatture attestanti il consumo dei litri dichiarati, Cass. n. 25096 del 2019) ovvero b) la titolarità di un deposito uso privato autorizzato destinato al rifornimento di mezzi utilizzati per l'attività di autotrasporto al quale trasferire, tramite DAS, il gasolio proveniente dal deposito commerciale; il giudice di appello ha dunque correttamente escluso la illegittimità della revoca dell'agevolazione avendo la contribuente "continuato a rifornire i propri automezzi anche con gasolio proveniente dal proprio deposito commerciale il quale proprio per la sua naturale funzione identificabile esclusivamente nel commercio di prodotti con terzi non [poteva] in alcun modo essere equiparato a un deposito privato ad esclusivo servizio dei mezzi in dotazione alla ditta e per tali ragioni non [poteva] essere ritenuto idoneo e conforme alle prescrizioni vigenti volte ad assicurare il mancato accesso all'impianto da parte di soggetti terzi e l'esclusiva di rifornimenti che solo la titolarità di un deposito di impianto privato [era] in grado di assicurare"; ogni altra argomentazione sottesa ai motivi tende ad una inammissibile rivisitazione di apprezzamenti di fatto operati dal giudice di appello; -in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. - La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; - Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, i , della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore imp