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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2025

Cassazione n. 04756/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condannaper il delitto di furto, riconoscendo però l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscrittopersonalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;Rilevato, pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condannaper il delitto di furto, riconoscendo però l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con conseguente rideterminazione della pena; Ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., in quanto sottoscrittopersonalmente dall’imputato e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione;Rilevato, pertanto, che ilricorso dev e essere dichiarat o inammissibil e , che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/01/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04756/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris