CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 09136/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 34669/2018proposto da: AGRICOLA Melinda, BAZZONI Roberta, BERNASCONI Elena, BRAMBILLA [OSCURATO:PERSONA], BUCCHERI Simona, CANNATA Luisa, CAPRARO Federica, CAVADINI Stefania, CORBETTA Marina, [OSCURATO:PERSONA] Nadia, DELLA TORRE Paola, [OSCURATO:PERSONA] Daniela, DUBINI Cristina, GIAMBRA [OSCURATO:PERSONA], IERARDI Veronica, JACOPETTI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Cinzia, MAIO Maria, MANCUSO Gaia, MANTEGAZZA Maria, MESSAGGI Francesca, NAPOLITANO Angela, NARDESE Emanuela, [OSCURATO:PERSONA] Chiara, ODDO [OSCURATO:PERSONA], PAVESI Samuela, PERRIELLO [OSCURATO:PERSONA], PEZZONI Barbara, PORRINI Laura, RIMOLDI Valeria, RIPAMONTI Barbara, SCIARRATTA Maria, SONVICO Cecilia, SONVICO Sara, SORESI Prisca, Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34669/2018 Cron. Rep. Ud.02/03/2023 CC– Aula B SORMANI Lisa, TASSONE Clara, VEZZOLI Monica, VISIOLI Barbara, VOLPE [OSCURATO:PERSONA], ZANGHINI Ambrae ZUCCHETTI Barbara, elettivamente dom iciliat e in Roma, piazza L otario n. 6, presso lo studio dell’avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dagli avv . [OSCURATO:PERSONA] C iccarelli , in virtù di procure speciali; -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’[OSCURATO:PERSONA] À E RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , domiciliato ope legis in Roma via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso ex lege; -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentati pro tempore; -intimati - avverso la sentenza n. 547/2018 della CORTE D ’ APPELLO di MILANO, depositata il 17/5/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 / 3 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Milano, rigettando il gravame, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, in funzione di giudice del lavoro, che aveva a sua volta respinto la domanda delle ricorrenti, in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accertare – nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – il loro diritto di essere inserite nelle graduatorie a esaurimento della Provincia di Como, terza fascia, nelle rispettive classi concorsuali della Scuola dell’infanzia e primaria, per il triennio 2014/2017. La corte territoriale, senza negare esplicitamente al diploma posseduto dallericorrenti il valore di titolo idoneo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, ha tuttavia respinto le domande, sulla base dell’assorbenterilievo che, con la trasformazione di dette graduatorie in graduatorie ad esaurimento (GAE), avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, il legislatore ha chiuso in modo definitivo l’accesso ai soggetti che, pur abilitati, non avessero fatto domanda di inserimento entro l’anno scolastico 2007/2008, salve specifiche e tassative eccezioni, tra le quali non è però contemplata la situazione dellericorrenti. Contro tale sentenza le 4 2 aspiranti all’inserimento indicatein epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motiv i . Il Ministero si è difeso con controricorso. Il processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo si denuncia «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei principi generali dell’ordinamento giuridicoitaliano in quanto la sentenza di secondo grado nega l’efficacia erga omnes della pronuncia Consiglio di Stato (sentenza 16 aprile 2015 n. 1973) in cui è stato disposto l’annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui “non ha consentito agli originariricorrenti docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 l’iscrizione nelle graduatoriepermanenti ora ad esaurimento”». 2. Il secondo motivo di ricorso censura la «violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 605, lett. c) , della legge 296/2006 e dell’art. 9, del d.l. 70/2011, convertito in legge 106/2011, se interpretati nel senso di impedire l’inserimento nelle grad uatorie ad esaurimento ai sogge t ti in possesso dei titoli abilitativi già formatisi al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento». Le ricorrenti sostengono che l’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 non intendeva escludere dall’inserimento nelle GAE coloro che fossero già in possesso di un titolo idoneo alla data della sua entrata in vigore, ma solo coloro che avessero conseguito l’abilitazione in un momento successivo. 3. Il ricorso è infondato perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande – seppure basato su una diversa motivazione –è conforme al principio di diritto nel frattempo enunciato in diversi precedenti di questa Corte (Cass. nn. 3830/2021, 4905/2021, 12346/2021, 12347/2021, 35571/2021, 28261/2022, 28307/2022, 34322/2022, 37544/2022, 37547/2022, et alia ), i quali, pervenendo alle medesime conclusioni cui era già giunta in più occasioni l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 11/2017, 4/2019 e 5/2019), hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006». Si tratta, pertanto, di limitarsi a «correggere la motivazione» della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. 3.1. Risulta irrilevante il secondo motivo di ri corso, che censura la motivazione della Corte d’Appello di Milano nella parte in cui – ipotizzando si la sussistenza d i un preesistente diritto delle ricorrenti a essere inserit e nella terza fascia delle graduatorie permanenti e, quindi, delle GAE – si è tuttavia affe rmata la sopravvenuta decadenza da quel diritto per la mancanza di tempestive domande di inserimento. È evidente che, una volta corretta la motivazione e negata l’esistenza ab origine del diritto, resta esclusa l’applicazione delle norme sulla base delle quali è stata motivata la decadenza e l’interpretazione di quelle norme è del tutto ininfluente ai fini della decisione. 3.2. Infondata è, invece, la tesi proposta a sostegno del primo motivo, ovverosia che il diritto delle ricorrenti all’inserimento nelle GAE scaturirebbe dalla sentenza n. 1973/2015 del Consiglio di Stato e, in particolare, dall a efficacia erga omnes del giudicato sulla parziale invalidità del D.M.235/2014. 3.2.1. Si deve innanzitutto ribadire quanto espresso – anche sulla base di una compiuta ricostruzione storica del quadro normativo, alla quale si rinvia – nella citata sentenza n. 3830/2021: «il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, e non a caso, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo. Ciò perché il valore da conservare eraquello “attuale” e, quindi, la conservazione, disposta per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema, non poteva che operare nei limiti che la disciplina abrogata assicurava. Analogo discorso va fatto in relazione alle graduatorie permanenti, che costituiscono un’evoluzione di quelle per titoli e … richiedevano ulteriori requisiti oltre al solo possesso del diploma magistrale (art. 2 del regolamento n. 123/2000). La clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006, pertanto, non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la clausola in parola era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì “a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE” (C.d.S. Ad. Plen. N. 11/2017). Anche in tal caso la disposizione deve essere letta nel suo complesso e, pertanto, l’espressione “docenti già in possesso del titolo di abilitazione” non può essere avulsa dall’intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì “fa salvi” gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento». 3.2.2. Per quanto riguarda poi , in modo specifico, la pretesa efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, essa si basa sulla ritenuta natura regolamentare del decreto ministeriale n. 235/2014 e, quindi, sulla conseguente impossibilità di applicare il regolamento annullato anche nei confronti dei soggetti che, seppure estranei al processo definito da quella sentenza, si trovano nella medesima posizione soggettiva. Tuttavia, a prescindere dalla natura regolamentare o meno del decreto annullato(v., in senso contrario, i sopra citati precedenti di questa Corte), l’annullamento può al più rimuovere – con efficacia erga omnes – un ostacolo posto daldecreto all’esercizio di un preesistente diritto che trovi il suo fondamento in una norma primaria, ma non può certo determinare l’insorgere di un diritto soggettivo prima insussistente. In sostanza, a ben vedere, tramite l’invocazione dell’efficacia erga omnes del giudicato si pretenderebbe di attribuire alla sentenza del Consiglio di Stato un valore normativo ( vincol o per il giudice nell’interpretazione della legge) analogo a quello che l’ordinamento assegna soltanto alle decisioni della Corte costituzionale. 4. Respinto il ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente giudizio di legittimità, tenuto conto che la giurisprudenza contraria alla interpretazione della legge patrocinata dallericorrenti è intervenuta solo successivamente al deposito del ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte: rigettail ricorso; compensa le spese del presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamen