Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13466/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA fr sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3/5/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro confermava, rimodulando il trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputata, ritenuta responsabile del reato di peculato, commesso appropriandosi della complessiva somma di oltre €290.000,00, mediante reiterati prelievi effettuati sui conti corrente intestati alla Commissione medica locale (di seguito CML) della ASP di Cosenza, di cui aveva la disponibilità in qualità di assistente amministrativo.

2. Avverso tale pronuncia, la ricorrente propone due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle appropriazioni intercorrenti nel periodo 2009- 2013.

Sostiene la ricorrente che la prova del reato sarebbe stata essenzialmente dedotta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca presidente della CML, il quale riferiva di aver ricevuto un avviso di accertamento relativo all'omesso versamento delle ritenute d'acconto.

Foti, insospettito da tale fatto, effettuava delle verifiche all'esito delle quali emergeva che la [OSCURATO:PERSONA], tra i cui compiti rientrava il prelievo delle somme necessarie per effettuare i versamenti delle ritenute di acconto in favore dei vari professionisti che operavano per la CML, non aveva provveduto.

Successivi accertamenti, condotti anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla commercialista Beltrano, préposta all'elaborazione dei conteggi delle ritenute spettanti ai singoli professionisti, consentivano di accertare i mancati versamenti delle ritenute da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale rendeva anche una dichiarazione confessoria, sia pur limitata al solo periodo 2013-2017.

A fronte di tali elementi probatori, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova alcuna che dimostrerebbe l'appropriazione di somme anche per il periodo antecedente al 2013.

A riprova di ciò, si evidenzia come non vi sia stato alcun ulteriore avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate volto a contestare, con riferimento al periodo tra il 2009 e il 2013, l'omesso versamento delle ritenute di acconto.

Tanto meno la teste Beltrano aveva riferito di ammanchi relativi al suddetto periodo.

2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la ritenuta configurabilità del delitto di peculato, anziché della meno grave ipotesi del peculato d'uso, con riguardo al periodo 2009-2013.

Richiamando le ragioni esposte a sostegno del primo motivo, si ipotizza che - ove pure vi siano stati dei prelievi indebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in considerazione -la stessa avrebbe spontaneamente provveduto a riversare le somme sui conti correnti della CML ed a provvedere al pagamento delle ritenute di acconto.

La condotta posta in essere, pertanto, si sarebbe limitata a un temporaneo prelievo di denaro, tempestivamente riversato sui conti della CML, il che potrebbe dar luogo alla sola ipotesi del peculato d'uso, reato da ritenersi ampiamente prescritto. 2 A'

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Occorre dar atto che la sentenza di appello si incentra essenzialmente sull'esame degli elementi di prova riferiti al periodo 2013-2017, mentre per le appropriazioni intervenute a partire dal 2009 la motivazione è meno puntuale.

Ciononostante, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218).

Il ricorso non si confronta con la complessiva motivazione emergente dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, limitandosi a fornire una ricostruzione parziale del quadro probatorio, in particolare nella parte in cui non considera affatto che - come ampiamente descritto nella sentenza di primo grado - è stata accertata la sicura appropriazione, anche nel periodo antecedente al 2013, di somme di denaro che la [OSCURATO:PERSONA] trasferiva sul proprio conto corrente, mediante l'emissione di falsi assegni.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente tenta di superare il quadro probatorio emerso a suo carico ipotizzando che, non essendovi stati accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per il periodo 2009-2013, se ne dovrebbe desumere che le ritenute di acconto sono state integralmente versate e, quindi, si potrebbe al più ritenere la configurabilità del reato di peculato d'uso.

In sostanza, si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo trasferito denaro dell'ente sul proprio conto corrente, avrebbe successivamente provveduto a restituirlo, provvedendo anche al versamento delle ritenute di acconto.

La tesi è dichiaratamente volta ad addivenire alla derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie del peculato d'uso, soluzione che, tuttavia, non può essere recepita.

Per consolidata giurisprudenza, da cui questa Corte ritiene di non discostarsi, il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundenn", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (si veda Sez. 6, n. 49474 del 4/12/2015, Stanca, Rv. 266242 e precedenti conformi).

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASP di Cosenza che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp.att. cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA fr sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 3/5/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile, il quale ha chiesto la condanna al pagamento delle spese di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro confermava, rimodulando il trattamento sanzionatorio, la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputata, ritenuta responsabile del reato di peculato, commesso appropriandosi della complessiva somma di oltre €290.000,00, mediante reiterati prelievi effettuati sui conti corrente intestati alla Commissione medica locale (di seguito CML) della ASP di Cosenza, di cui aveva la disponibilità in qualità di assistente amministrativo. 2. Avverso tale pronuncia, la ricorrente propone due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle appropriazioni intercorrenti nel periodo 2009- 2013. Sostiene la ricorrente che la prova del reato sarebbe stata essenzialmente dedotta dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca presidente della CML, il quale riferiva di aver ricevuto un avviso di accertamento relativo all'omesso versamento delle ritenute d'acconto. Foti, insospettito da tale fatto, effettuava delle verifiche all'esito delle quali emergeva che la [OSCURATO:PERSONA], tra i cui compiti rientrava il prelievo delle somme necessarie per effettuare i versamenti delle ritenute di acconto in favore dei vari professionisti che operavano per la CML, non aveva provveduto. Successivi accertamenti, condotti anche sulla base delle dichiarazioni rese dalla commercialista Beltrano, préposta all'elaborazione dei conteggi delle ritenute spettanti ai singoli professionisti, consentivano di accertare i mancati versamenti delle ritenute da parte della [OSCURATO:PERSONA], la quale rendeva anche una dichiarazione confessoria, sia pur limitata al solo periodo 2013-2017. A fronte di tali elementi probatori, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe prova alcuna che dimostrerebbe l'appropriazione di somme anche per il periodo antecedente al 2013. A riprova di ciò, si evidenzia come non vi sia stato alcun ulteriore avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate volto a contestare, con riferimento al periodo tra il 2009 e il 2013, l'omesso versamento delle ritenute di acconto. Tanto meno la teste Beltrano aveva riferito di ammanchi relativi al suddetto periodo. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la ritenuta configurabilità del delitto di peculato, anziché della meno grave ipotesi del peculato d'uso, con riguardo al periodo 2009-2013. Richiamando le ragioni esposte a sostegno del primo motivo, si ipotizza che - ove pure vi siano stati dei prelievi indebiti da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in considerazione -la stessa avrebbe spontaneamente provveduto a riversare le somme sui conti correnti della CML ed a provvedere al pagamento delle ritenute di acconto. La condotta posta in essere, pertanto, si sarebbe limitata a un temporaneo prelievo di denaro, tempestivamente riversato sui conti della CML, il che potrebbe dar luogo alla sola ipotesi del peculato d'uso, reato da ritenersi ampiamente prescritto. 2 A' 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre dar atto che la sentenza di appello si incentra essenzialmente sull'esame degli elementi di prova riferiti al periodo 2013-2017, mentre per le appropriazioni intervenute a partire dal 2009 la motivazione è meno puntuale. Ciononostante, deve trovare applicazione il consolidato principio secondo cui ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez.2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218). Il ricorso non si confronta con la complessiva motivazione emergente dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, limitandosi a fornire una ricostruzione parziale del quadro probatorio, in particolare nella parte in cui non considera affatto che - come ampiamente descritto nella sentenza di primo grado - è stata accertata la sicura appropriazione, anche nel periodo antecedente al 2013, di somme di denaro che la [OSCURATO:PERSONA] trasferiva sul proprio conto corrente, mediante l'emissione di falsi assegni. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente tenta di superare il quadro probatorio emerso a suo carico ipotizzando che, non essendovi stati accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per il periodo 2009-2013, se ne dovrebbe desumere che le ritenute di acconto sono state integralmente versate e, quindi, si potrebbe al più ritenere la configurabilità del reato di peculato d'uso. In sostanza, si sostiene che la [OSCURATO:PERSONA], pur avendo trasferito denaro dell'ente sul proprio conto corrente, avrebbe successivamente provveduto a restituirlo, provvedendo anche al versamento delle ritenute di acconto. La tesi è dichiaratamente volta ad addivenire alla derubricazione del fatto nella meno grave fattispecie del peculato d'uso, soluzione che, tuttavia, non può essere recepita. Per consolidata giurisprudenza, da cui questa Corte ritiene di non discostarsi, il peculato d'uso è configurabile solo in relazione a cose di specie e non al denaro, menzionato in modo alternativo solo nel primo comma dell'art. 314 cod. pen., in quanto la sua natura fungibile non consente - dopo l'uso - la restituzione della stessa cosa, ma solo del "tantundenn", irrilevante ai fini dell'integrazione dell'ipotesi attenuata (si veda Sez. 6, n. 49474 del 4/12/2015, Stanca, Rv. 266242 e precedenti conformi). 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ASP di Cosenza che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 154-ter disp.att. cod. proc. p
Sentenza Cassazione n. 13466/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris