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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 04262/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31572/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, viaDegli Scipioni268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 169/2019 depositata il18/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 31572/19 Rilevato che: con sentenza depositata in data 18.4.2019 n. 169, la Corte di appello di Brescia ha accolto parzialmente l'impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione di primo grado che aveva condannato quest’ultima a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico nel periodo gennaio 2009-giugno 2016 (per € 20.291,13), oltre interessi legali, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; in particolare, la Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado, accoglieva l’appello della Cassa, in punto di spese di lite, compensando le spese del primo grado e disponendo la compensazione anche delle spese di secondo grado; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso principale per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito la Cassa con controricorso a ricorso incidentale.

Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art.2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 (cd.

“decreto salva Italia”), degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n .3 c.p.c. - la Cassa si duole della violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con le delibere CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art.2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionistici non liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”; con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di norme di legge, in particolare la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per illegittima compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado; con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna della Cassa per responsabilità aggravata, ex art. 93 (rectius96) comma 3 c.p.c.

I primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022, cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020).

Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”.

Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass.

SS.UU. n. 7155 del 2017).

Il terzo motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15, 31642/22).

Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato, in quanto, sul tema oggetto di controversia sussisteva già al tempo della decisione in primo grado, un consolidato orientamento di questa Corte non smentito da decisioni contrarie nel senso dell’infondatezza del ricorso della Cassa, per cui le ragioni “dell’oggettiva difficoltà del merito” della controversia e della “necessità di rimeditazione” della questione controversa, posta a base della pronuncia di compensazione delle spese, da parte dei giudici del merito risultano erronee ed illogiche con violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo (cfr. Cass.n. 11222/16).

Secondo la giurispudenza di questa Corte (vedi spec.: Cass. n. 24234/16), in tema di compensazione, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto odi diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento specifico e consolidato all’epoca dell’insorgenza della controversia, tutte circostanze non ricorrenti nella specie).

Inoltre, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. n. 32537 del 2022 04/11/2022; Id. n. 20104 del 22/06/2022; Id. n. 18551 del 08/06/2022; Sez.

L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021).

Il secondo motivo del ricorso incidentale è da rigettare, in quanto, pur essendovi fin dall’instaurazione della lite un orientamento univoco sulla questione controversa, tuttavia, era diritto della Cassa, espresso fin dalla p. 2 del ricorso, cercare di cambiarlo alla luce di tutto il quadro normativo e giurisprudenziale per come ricostruito in ricorso, di talché nessun abuso del processo può configurarsi nell’iniziativa processuale della Cassa stessa (cfr. Cass.

SU n. 35307/22, secondo cui, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è di per se una condotta rimproverabile ai sensi dell’art. 96 cpc, in quanto questa norma presuppone, invece, l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, per la configurabilità della lite temeraria).

Stante quanto sopra, rigetta il ricorso principale, rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna la Cassa alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida – per il primo grado di giudizio – in complessivi € 3.000,00 – per il grado di appello – in complessivi € 4.000,00 e, - per il presente grado di legittimità – in complessivi € 4.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge, per tutti i gradi, con distrazione a beneficio dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente principale dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comm a 1quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, condanna la Cassa alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida –per il primo grado di giudizio –in complessivi € 3.000,00 – per il grado di appello – in complessivi € 4.000,00 e, - per il presente grado di legittimità – in complessivi € 4.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge, per tutti i gradi, con distrazione a beneficio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31572/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25 - B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, viaDegli Scipioni268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 169/2019 depositata il18/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 31572/19 Rilevato che: con sentenza depositata in data 18.4.2019 n. 169, la Corte di appello di Brescia ha accolto parzialmente l'impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione di primo grado che aveva condannato quest’ultima a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà trattenuto sul trattamento pensionistico nel periodo gennaio 2009-giugno 2016 (per € 20.291,13), oltre interessi legali, dichiarando illegittimo il prelievo operato sulla pensione; in particolare, la Corte di appello, nel confermare la statuizione di primo grado, accoglieva l’appello della Cassa, in punto di spese di lite, compensando le spese del primo grado e disponendo la compensazione anche delle spese di secondo grado; avverso tali statuizioni ha proposto ricorso principale per cassazione, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre articolati motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi, [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito la Cassa con controricorso a ricorso incidentale. Considerato che: con il primo motivo, la Cassa ricorrente denuncia la violazione dell’ art.2 d.lgs. n. 509 del 1994, in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassae con la Delibera della CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013; violazione dell’art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995, dell’art.1,comma 763, l. n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007); violazione dell’art.1, comma 488, l. n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), dell’art.24 comma 24 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 (cd. “decreto salva Italia”), degli artt. 3 e 38 Cost., tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto l'illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa nella parte in cui istituiva il contributo; con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n .3 c.p.c. - la Cassa si duole della violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art.1, comma 763, l. n. 296 del 2006; violazione dell’art.2 d.lgs. n.509 del 1994 in combinato disposto con l’art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa e con le delibere CNPADC del 28.10.2008 e del 27.6.2013, per avere la Corte di merito ritenuto che, nell'ambito dei poteri conferitile in ordine alla misura delle prestazioni pensionistiche al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, non rientrasse la potestà di prevedere contributi di solidarietà a carico dei pensionati; con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2946 e 2848 c.c., dell’art. 129 del R.D.L. n. 1827/35 e dell’art. 47 bis del DPR n. 639/70, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale, di cui all’art.2946 c.c., di prescrizione dei ratei pensionistici non liquidati, in luogo di quello quinquennale, che secondo la Corte d’appello sarebbe applicabile solo nel caso in cui il credito sia “pagabile” ovvero assistito da “liquidità ed esigibilità”; con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di norme di legge, in particolare la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per illegittima compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado; con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna della Cassa per responsabilità aggravata, ex art. 93 (rectius96) comma 3 c.p.c. I primi due motivi del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati. Infatti, sussiste una consolidata giurisprudenza di questa Corte dalla quale il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (v., solo tra le recenti, Cass. n. 29535 del 2022; Cass. n. 29523 del 2022; Cass. n. 29382 del 2022; Cass. n. 18566 del 2022; Cass. n. 18565 del 2022; Cass. n. 18570 del 2022; Cass. n. 6897 del 2022, cfr. anche Cass.n. 6301 del 2022), alle cui analoghe motivazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per ogni ulteriore aspetto qui non esaminato, sulla cui base, si è più volte chiarito che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA]) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore (così Cass.nn. 27340, 28055, 28054 del 2020). Inoltre, la sentenza n. 603 del 2019 di questa Corte ha ulteriormente rilevato che appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 486, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Sulla base delle considerazioni che precedono, questa Corte ha concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le argomentazioni svolte in seno al ricorso e alla memoria depositata dalla Cassa in vista della presente adunanza non pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui è sufficiente la “adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente” e rilevare che la sentenza impugnata è conforme alla richiamata giurisprudenza di legittimità per esonerare questo Collegio da ogni ulteriore motivazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 7155 del 2017). Il terzo motivo è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, “I ratei delle prestazioni previdenziali e assistenziali non liquidati sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, e non a quella quinquennale che presuppone la liquidità del credito, da non intendersi secondo la nozione comune ricavabile dall'art. 1282 c.c., bensì quale effetto del completamento del procedimento amministrativo di spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come emerge dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935, secondo cui si prescrivono in cinque anni a favore dell'istituto le sole rate di pensione "non riscosse", fermo restando che anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, che costituiscono parte integrante dei ratei corrisposti in ritardo, si prescrivono nel termine di dieci anni, permanendo l'illiquidità per la parte residua anche in caso di pagamento solo parzialmente estintivo.”, (Cass. nn. 2563/16, 17742/15, 31642/22). Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato, in quanto, sul tema oggetto di controversia sussisteva già al tempo della decisione in primo grado, un consolidato orientamento di questa Corte non smentito da decisioni contrarie nel senso dell’infondatezza del ricorso della Cassa, per cui le ragioni “dell’oggettiva difficoltà del merito” della controversia e della “necessità di rimeditazione” della questione controversa, posta a base della pronuncia di compensazione delle spese, da parte dei giudici del merito risultano erronee ed illogiche con violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo (cfr. Cass.n. 11222/16). Secondo la giurispudenza di questa Corte (vedi spec.: Cass. n. 24234/16), in tema di compensazione, le gravi ed eccezionali ragioni ricorrono quando la decisione sia stata assunta a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto odi diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento specifico e consolidato all’epoca dell’insorgenza della controversia, tutte circostanze non ricorrenti nella specie). Inoltre, qualora sia impugnata per cassazione la compensazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (Cass. n. 32537 del 2022 04/11/2022; Id. n. 20104 del 22/06/2022; Id. n. 18551 del 08/06/2022; Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021). Il secondo motivo del ricorso incidentale è da rigettare, in quanto, pur essendovi fin dall’instaurazione della lite un orientamento univoco sulla questione controversa, tuttavia, era diritto della Cassa, espresso fin dalla p. 2 del ricorso, cercare di cambiarlo alla luce di tutto il quadro normativo e giurisprudenziale per come ricostruito in ricorso, di talché nessun abuso del processo può configurarsi nell’iniziativa processuale della Cassa stessa (cfr. Cass. SU n. 35307/22, secondo cui, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è di per se una condotta rimproverabile ai sensi dell’art. 96 cpc, in quanto questa norma presuppone, invece, l’accertamento della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, per la configurabilità della lite temeraria). Stante quanto sopra, rigetta il ricorso principale, rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, condanna la Cassa alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida – per il primo grado di giudizio – in complessivi € 3.000,00 – per il grado di appello – in complessivi € 4.000,00 e, - per il presente grado di legittimità – in complessivi € 4.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge, per tutti i gradi, con distrazione a beneficio dei procuratori che si sono dichiarati anticipatari. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della Cassa ricorrente principale dell’importo pari al doppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comm a 1quater. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta il secondo motivo di ricorso incidentale, accoglie il primo motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, condanna la Cassa alla refusione, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida –per il primo grado di giudizio –in complessivi € 3.000,00 – per il grado di appello – in complessivi € 4.000,00 e, - per il presente grado di legittimità – in complessivi € 4.500,00 oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per cento per spese generali, oltre accessori di legge, per tutti i gradi, con distrazione a beneficio degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della Cas
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