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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 16957/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12499/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Avellino, al Viale Italia n. 29 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrenti – -avverso la sentenza n. 9231/04/2019, emessa dalla CTR Campania in data 10/12/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso la cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo <<automatizzato>> sulla dichiarazione mod.

Unico 2013 per i redditi 2012 in cui si accertava il maggior reddito, con conseguente ripresa fiscale, disconoscendosi il credito di imposta in quanto già utilizzato in compensazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello rilevando che, pur sussistendo in astratto i presupposti per procedere all’accertamento ex art. 36 bis dPR 600/73, l’avviso andava annullato in quanto non era stata fornita dall’Agenzia la prova dell’avviso bonario.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito depositando controricorso.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis dPR, 6, commi 1 e 5, della l. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.; si sostiene che, trattandosi di un controllo cartolare, non era necessario l’invio di un avviso bonario ed, in ogni caso, era stato inviato all’intermediario un avviso bonario col F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 mezzo telematico, così come previsto dall’art. 6, comma 5, dello statuto Data pubblicazione 25/05/2022 del contribuente.

2. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte dal controricorrente.

Viene fatto valere il vizio di violazione di legge e, pertanto, non trova applicazione la norma di cui all’art 348 ter c.p.c. che disciplina il regime della <<doppia conforme>>.

Non risulta violato il principio della specificità del motivo del ricorso, atteso che, quanto meno con riferimento alla dedotta violazione dell’art.

D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, risultano correttamente indicati gli atti funzionali alla doglianza di error in iudicando.

3. Il motivo è fondato.

Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che <<sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione>>.

Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, prevede, poi, che <<quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione è F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per Data pubblicazione 25/05/2022 consentire la regolarizzazione degli aspetti formali>>.

Si è chiarito in giurisprudenza che: <<in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero>> (cfr. Cass. 4360/17 e 29582/2018; vedi anche 24747/2020).

Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui:<<In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario>> (Cass.14949/18; Cass. 11292/16).

Va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 Nella specie, come accertato in punto di fatto dalla CTR, l'Agenzia delle Data pubblicazione 25/05/2022 Entrate, con l'emissione della cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ha disconosciuto il credito di imposta riportato nel quadro RU, relativo ai crediti per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla l. 388/2000, in quanto già utilizzato in compensazione con altra imposta, come ricostruito dall’incrocio dei dati relativi alle due annualità di imposta precedenti.

Non vi è stata alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma una semplice presa d’atto di tale omessa dichiarazione emergente dai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

La CTR ha errato, non uniformandosi ai principi giurisprudenziali sopra esposti, pretendendo la preventiva comunicazione dell’avviso bonario.

4. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12499/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]). in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Avellino, al Viale Italia n. 29 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 28 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Avellino (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 Data pubblicazione 25/05/2022 elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 100/C, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale a margine del controricorso; - controricorrenti – -avverso la sentenza n. 9231/04/2019, emessa dalla CTR Campania in data 10/12/2019 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino avverso la cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo <<automatizzato>> sulla dichiarazione mod. Unico 2013 per i redditi 2012 in cui si accertava il maggior reddito, con conseguente ripresa fiscale, disconoscendosi il credito di imposta in quanto già utilizzato in compensazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’impugnazione della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] della Campania accoglieva l’appello rilevando che, pur sussistendo in astratto i presupposti per procedere all’accertamento ex art. 36 bis dPR 600/73, l’avviso andava annullato in quanto non era stata fornita dall’Agenzia la prova dell’avviso bonario. 4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno resistito depositando controricorso. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 bis dPR, 6, commi 1 e 5, della l. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3 c.p.c.; si sostiene che, trattandosi di un controllo cartolare, non era necessario l’invio di un avviso bonario ed, in ogni caso, era stato inviato all’intermediario un avviso bonario col F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 mezzo telematico, così come previsto dall’art. 6, comma 5, dello statuto Data pubblicazione 25/05/2022 del contribuente. 2. Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità proposte dal controricorrente. Viene fatto valere il vizio di violazione di legge e, pertanto, non trova applicazione la norma di cui all’art 348 ter c.p.c. che disciplina il regime della <<doppia conforme>>. Non risulta violato il principio della specificità del motivo del ricorso, atteso che, quanto meno con riferimento alla dedotta violazione dell’art. D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, risultano correttamente indicati gli atti funzionali alla doglianza di error in iudicando. 3. Il motivo è fondato. Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che <<sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione>>. Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 3, prevede, poi, che <<quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione...l'esito della dichiarazione è F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 comunicato al contribuente...per evitare la reiterazione di errori e per Data pubblicazione 25/05/2022 consentire la regolarizzazione degli aspetti formali>>. Si è chiarito in giurisprudenza che: <<in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero>> (cfr. Cass. 4360/17 e 29582/2018; vedi anche 24747/2020). Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui:<<In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario>> (Cass.14949/18; Cass. 11292/16). Va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12499/2020 Numero sezionale 4545/2022 Numero di raccolta generale 16957/2022 Nella specie, come accertato in punto di fatto dalla CTR, l'Agenzia delle Data pubblicazione 25/05/2022 Entrate, con l'emissione della cartella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ha disconosciuto il credito di imposta riportato nel quadro RU, relativo ai crediti per investimenti in aree svantaggiate, di cui alla l. 388/2000, in quanto già utilizzato in compensazione con altra imposta, come ricostruito dall’incrocio dei dati relativi alle due annualità di imposta precedenti. Non vi è stata alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma una semplice presa d’atto di tale omessa dichiarazione emergente dai dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi. La CTR ha errato, non uniformandosi ai principi giurisprudenziali sopra esposti, pretendendo la preventiva comunicazione dell’avviso bonario. 4. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 27.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C
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