CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34049/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che Domenic ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Trani, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine a due episodi di furto aggravato, ha ridotto la pena irrogata; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione - è aspecifico, in quanto le deduzioni cui è affidato sono meramente assertive e difettano della necessaria correlazione con le ragioni complete e congrue poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M