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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 03953/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto in data 24/09/2025 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell’Avvocatura dello Stato nell'interesse di ANSBC; letta la memoria di replica pervenuta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna il decreto in data 24/09/2025 del Tribunale di Catania, che ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 9, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto in data 12/06/2025 con cui il giudice delegato del Tribunale di Catania aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo relativo al procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], dal quale era rimasto escluso il suo credito.

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della strumentalità.

Il primo motivo di ricorso si rivolge al requisito della strumentalità tra il credito fondiario concesso a [OSCURATO:PERSONA] e le attività illecite del marito [OSCURATO:PERSONA], proposto della misura di prevenzione personale e patrimoniale.

A tale riguardo premette che il giudice di merito ha affermato che la dimostrazione del nesso di strumentalità può fondarsi su presunzioni semplici qualora, al momento dell’instaurazione del rapporto negoziale, risultino già presenti elementi sintomatici dell’attività illecita del soggetto attinto da confisca, prescindendo dalla conoscenza effettiva della controparte.

Precisa che i giudici, sulla base di tale premessa, hanno ritenuto irrilevante che il mutuo fosse destinato all’acquisto dell’abitazione principale della moglie del proposto, valorizzando esclusivamente la pregressa pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle condanne e dall’applicazione della misura di prevenzione personale.

Il ricorrente osserva che tale impostazione si pone in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il nesso di strumentalità deve essere accertato in concreto e il ricorso alle presunzioni è ammesso solo quando la pericolosità sociale del proposto sia manifesta e percepibile al momento dell’erogazione del credito.

Deduce, quindi, che il Tribunale, invece, ha fondato il proprio convincimento su un mero dato temporale, rilevando che il finanziamento era stato concesso nel dicembre 2006, successivamente alla condanna del 2004 e all’applicazione della misura di prevenzione del 2006, senza tuttavia dimostrare che in tale periodo fosse in atto una attività illecita, né che la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] fosse allora attuale, manifesta e percepibile.

Aggiunge che, dallo stesso decreto -anzi- emerge che tra il 2006 e il 2010 non risulta provata la commissione di reati, mentre la successiva condanna del 2018 riguarda fatti collocati in epoca successiva, sicché difetta qualsiasi dimostrazione di una continuità criminosa nel periodo coincidente con la concessione del mutuo.

Ne discende, secondo il ricorrente, che lo stesso ragionamento del Tribunale avrebbe dovuto condurre ad escludere, e non ad affermare, la sussistenza del nesso di strumentalità.

Si evidenzia inoltre che il credito è stato concesso a soggetto diverso dal proposto, ossia alla moglie, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impone un accertamento ancora più rigoroso, richiedendo non solo la prova del collegamento strumentale tra credito e attività illecita, ma anche la dimostrazione che il terzo creditore fosse posto in condizione di percepire la pericolosità sociale del debitore.

Sul punto, il decreto impugnato omette qualsiasi verifica in ordine alla conoscibilità, da parte della banca, della situazione del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente rileva che gli istituti di credito non hanno accesso ai dati della polizia giudiziaria né al casellario giudiziale di soggetti terzi, e che, nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] non era sottoposto a restrizioni personali, non era interdetto né inabilitato, si era regolarmente presentato dal notaio per la stipula quale fideiussore, senza che alcuna anomalia fosse rilevata.

Nessun elemento fattuale viene indicato dal Tribunale per giustificare l’affermazione secondo cui la banca avrebbe dovuto essere a conoscenza delle pregresse vicende penali del marito della mutuataria.

Sotto altro profilo, viene censurata la totale omissione di motivazione in ordine alla concreta strumentalità del finanziamento, poiché il mutuo è stato integralmente destinato all’acquisto dell’abitazione principale della mutuataria, con erogazione diretta mediante assegni circolari in favore del venditore nel medesimo giorno della stipula.

Tale modalità esecutiva esclude che le somme siano state immesse nel circuito dei traffici illeciti, rendendo meramente assertiva l’affermazione secondo cui l’operazione avrebbe consentito il riciclaggio di proventi criminali.

Secondo il ricorrente, è illogico sostenere che il ricorso al credito bancario integri una modalità di riciclaggio, atteso che chi dispone di ingenti capitali illeciti non avrebbe necessità di indebitarsi, ma semmai il problema opposto di reimpiegare disponibilità già esistenti.

Viene infine richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la tutela dei diritti dei terzi creditori può essere esclusa solo in presenza di una analitica dimostrazione del nesso di strumentalità, fondata sulla ricostruzione concreta dell’operazione negoziale e sugli indicatori fattuali della sua finalizzazione illecita, non essendo sufficiente il generico richiamo al decreto di confisca o alla pregressa storia criminale del proposto.

Nel caso in esame, il Tribunale non ha indicato alcun elemento specifico da cui desumere che, al momento dell’erogazione del mutuo, la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] fosse attuale, manifesta e percepibile, né ha illustrato in che modo il credito sarebbe stato funzionale alla realizzazione o al reimpiego di attività illecite, limitandosi a presunzioni astratte e a inferenze automatiche.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della buona fede.

Il secondo motivo censura il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha escluso la buona fede dell’istituto di credito sulla base di argomentazioni che il ricorrente ritiene generiche, illogiche e in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Il giudice di merito ha ritenuto non condivisibili le difese della banca, secondo cui, all’epoca della concessione del mutuo, la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] non era manifesta né percepibile, il finanziamento era stato erogato alla moglie e i coniugi disponevano di redditi leciti e congrui.

In particolare, il Tribunale ha giudicato “sbrigativo e infondato” l’assunto secondo cui la banca, non avendo accesso al casellario giudiziale, non avrebbe potuto conoscere le vicende penali dei propri clienti, affermando che un simile ragionamento finirebbe per porre l’attività bancaria in contrasto con l’interesse pubblico alla prevenzione criminale.

Secondo il ricorrente, tale motivazione si fonda su una concezione indebita degli obblighi di diligenza gravanti sugli istituti di credito.

Il Tribunale ha sostenuto che la banca avrebbe dovuto tener conto del contesto territoriale, economico e criminale di riferimento, ricorrendo a fonti pubbliche quali le relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario, i rapporti della [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Interno e della [OSCURATO:PERSONA], traendo da esse elementi idonei a ricostruire la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente osserva che tali documenti hanno natura generale e programmatica e non contengono indicazioni nominative dei soggetti condannati, sicché, anche se consultati, non avrebbero potuto consentire alla banca di conoscere la posizione personale del [OSCURATO:PERSONA].

Ne deriva che la motivazione è meramente assertiva, poiché pretende di fondare la colpa dell’istituto su strumenti inidonei, in concreto, a fornire informazioni individualizzate.

Si aggiunge che nessuna disposizione normativa impone agli istituti di credito di svolgere indagini di carattere investigativo sui clienti, tanto più mediante fonti che non permettono l’identificazione dei singoli soggetti.

L’obbligo di diligenza bancaria non può essere dilatato sino a sovrapporre i compiti dell’intermediario finanziario a quelli degli organi inquirenti.

Il Tribunale ha inoltre affermato che la banca si sarebbe limitata a dedurre lo smarrimento del fascicolo relativo all’istruttoria sul merito creditizio.

Tale affermazione è ritenuta non veritiera, poiché l’istituto aveva anche evidenziato che i redditi dei coniugi non erano costantemente negativi.

Dalla stessa documentazione richiamata nel decreto di confisca emerge, anzi, che nel 2005 i coniugi avevano dichiarato redditi per euro 18.344 e nel 2006 per euro 46.212, importi ritenuti congrui rispetto all’entità del mutuo, che comportava una rata mensile di euro

623. Viene poi censurata la motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un’attività commerciale nel 2005, con investimenti per circa 30.000 euro, ritenendo non dimostrata la provenienza delle risorse impiegate.

Secondo il ricorrente, anche tale rilievo è illogico, poiché la banca non ha né il potere né il dovere di svolgere accertamenti investigativi su fatti del tutto estranei alla causa del finanziamento, né può essere chiamata a ricostruire l’origine di capitali relativi ad attività economiche non collegate al mutuo richiesto.

Al contrario, la titolarità di un’attività imprenditoriale costituisce elemento che rafforza l’affidamento incolpevole dell’istituto di credito.

La banca deduce altresì che aveva acquisito una garanzia ipotecaria sull’immobile, circostanza che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante, in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, i diritti dei terzi creditori preesistenti al sequestro devono essere salvaguardati, salvo rigorosa dimostrazione della strumentalità del credito.

La giurisprudenza richiede, a tal fine, una analitica ricostruzione dell’operazione negoziale e degli indici fattuali della sua finalizzazione illecita, onere che nel caso di specie non risulta assolto.

Il ricorrente ribadisce che la banca versava in una situazione di incolpevole affidamento, non potendo essere a conoscenza delle frequentazioni criminali del [OSCURATO:PERSONA], non essendo tali condotte di dominio pubblico.

La mutuataria svolgeva una propria attività commerciale e aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni sino al sequestro.

1.3. Vizio di motivazione in relazione ai comportamenti successivi al sequestro.

La motivazione viene censurata anche nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato comportamenti successivi al sequestro, quali la sospensione del pagamento delle rate nel 2018.

Secondo il ricorrente, la buona fede del creditore deve essere valutata esclusivamente al momento della concessione del credito e non sulla base di condotte successive, per loro natura irrilevanti.

Inoltre, una volta sequestrato l’immobile, la banca non aveva l’onere di agire nei confronti della debitrice, trattandosi di credito ipotecario, ed era stata comunque dimostrata l’assenza di altri beni aggredibili in capo ai debitori.

Il Tribunale, pertanto, avrebbe confuso il piano dell’accertamento della buona fede con valutazioni estranee al momento genetico del rapporto, giungendo a negare la tutela del terzo creditore sulla base di presunzioni astratte e di un improprio ampliamento degli obblighi di diligenza bancaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. Va premesso che in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della prevenzione sulle opposizioni allo stato passivo, è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non risultando alcuna restrizione espressa all'interno dell’art. 59 comma 9 del decreto legislativo n.159 del 2011, che disciplina le forme e le modalità di tale impugnazione.

1.2. Risulta inoltre riconosciuto sia dal tribunale sia dalla banca ricorrente che l'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell’attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle condotte immediatamente derivate da quest'ultima in termini di "frutto o reimpiego".

Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l'esistenza del nesso strumentale in questione.

La verifica del credito ai fini dell’ammissione allo stato passivo, dunque, prevede due distinti requisiti, il primo dei quali -quello della strumentalità- è di natura oggettiva e risulta propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede.

Soltanto quando sia stata dimostrata l’effettività e l’esistenza del nesso funzionale sarà possibile accedere al secondo momento del giudizio, di carattere soggettivo, nel cui ambito viene richiesta la prova della buona fede del creditore.

Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti accertati (così, Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028-01; Sez. 6, n. 32524 del 16/6/2015, ANBSC, Rv 264373-01; Sez. 6, n. 32524 del 16/6/2015, ANBSC, Rv 264374-01).

2. Il tribunale ha seguito questa scansione procedimentale e ha fatto corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte, sia in punto di strumentalità, sia con riguardo all’ulteriore requisito della buona fede.

2.1. Con riguardo al requisito della strumentalità, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la quale è stato spiegato che «in tema di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di escludere dallo stato passivo, formato nel corso del procedimento di prevenzione, l'istituto bancario che aveva erogato, nel periodo in cui si era già manifestata la pericolosità sociale del proposto, un mutuo ipotecario, ritenuto espediente utile per reimmettere nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, il danaro di provenienza illecita e assicurare, al contempo, al mutuatario l'acquisto di beni apparentemente "puliti", in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca)» (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 17/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – 01).

Dando seguito all’enunciato principio di diritto, il tribunale ha osservato che il mutuo ipotecario di cui si discute -garantito con fideiussione del proposto- veniva stipulato nel dicembre 2006, nel perimetro temporale di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], già condannato nel 2004, con sentenza passata in giudicato nel 2005, quale partecipe dell’associazione mafiosa Santapaola, oltre che sottoposto -nel gennaio 2006- alla misura di prevenzione personale, con decreto divenuto definitivo in data 03/04/2006.

Inoltre, sia pure nel corpo della motivazione dedicato alla verifica della buona fede, il tribunale ha evidenziato come l’operazione finanziaria si dimostrasse idonea a consentire il riciclaggio dei proventi dell’attività illecita.

Il tribunale osservava, inoltre, che la condotta associativa proseguiva anche negli anni successivi, in quanto [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente condannato nel 2018 per avere fatto parte del sodalizio mafioso Santapaola tra il 2010 e il 2013.

Il ricorrente oppone che: la pericolosità non era percepibile; i soldi sono stati effettivamente utilizzati per l’acquisto della prima casa, con mutuo agevolato, da parte della moglie di [OSCURATO:PERSONA]; i soldi erano stati erogati in favore di un soggetto diverso dal preposto; il tribunale non indica elementi concreti da cui evincere la destinazione o il reimpiego dei proventi illeciti.

2.1.1. L’obiezione secondo cui la pericolosità sociale deve essere manifesta e percepibile non è riferibile al requisito della strumentalità, che ha natura oggettiva e prescinde dalla possibilità della banca di averne consapevolezza, visto che tale parametro attiene al diverso e subalterno requisito della buona fede, che si andrà a esaminare.

Vale la pena precisare che la strumentalità non è requisito che vada rapportato alla condotta tenuta dalla banca.

Esso si rivolge esclusivamente alla posizione del proposto e attiene alla possibilità che lo strumento finanziario rilasciato dalla banca sia da questi utilizzato per proseguire la propria attività illecita o che abbia lo scopo di reimpiegare i profitti illeciti, la qual cosa può senz’altro presumersi quando l’erogazione di somme di denaro avvenga nel perimetro di pericolosità sociale, trattandosi di un “acquisto” (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 – 01) come tale sospetto, in coerenza con i presupposti richiesti per procedere alla confisca dei beni del proposto.

Rispetto a tale requisito e in tale prospettiva, risultano estranei i temi della diligenza della banca che, invece, attengono alla prova liberatoria, costituita dalla dimostrazione della buona fede, nel cui ambito può rileva la percezione o la percepibilità della pericolosità del soggetto stipulante.

Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi così delineati, atteso che il mutuo è stato erogato nel perimetro temporale di pericolosità e il mutuo costituisce uno strumento finanziario affatto strumentale al reimpiego dei proventi illeciti.

Da ciò la manifesta infondatezza dell’assunto secondo il quale il tribunale non avrebbe indicato elementi concreti da cui dedurre la finalizzazione al rafforzamento dell’attività delittuosa ovvero al reimpiego dei proventi illeciti.

2.1.2. Quanto alla dedotta destinazione del denaro all’acquisto della casa, non può che ribadirsi come essa sia un’evenienza indifferente ai fini che qui interessano, ove si consideri che l'accensione di un mutuo costituisce uno dei più comuni artifici per riciclare somme di denaro di provenienza illecita, consentendo di reimmettere tali somme nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, al contempo assicurandosi l'acquisto di beni apparentemente puliti, in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca.

Per come, peraltro, evidenziato dal tribunale.

2.1.3. Risulta manifestamente infondato l’ulteriore assunto difensivo, secondo il quale il contraente non era il proposto ma la moglie, così risultando necessaria una più rigorosa verifica in punto di strumentalità.

A tale proposito va osservato che questa dicotomia non può ritenersi sussistente nel caso in esame, ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato quale parte direttamente interessata alla stipulazione del contratto, costituendosi quale fideiussore della moglie.

Tanto fa di [OSCURATO:PERSONA] una parte essenziale del mutuo ipotecario, se non addirittura parte principale, ove si consideri quanto osservato dal tribunale, ossia che la capacità reddituale della donna non era sufficiente a sostenere le rate di ammortamento previste per la restituzione del mutuo.

Se ne evince che la garanzia offerta dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] costituiva condizione essenziale per l’erogazione del mutuo.

3. Il provvedimento impugnato risulta incensurabile anche in relazione al profilo della buona fede.

A tale proposito è stato spiegato che «rapportando l'onere di diligenza imposto alle connotazioni del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità.

Di qui la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità" (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.).

E in questa ottica, si è rimarcato che "gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd.

Rognoni-LaTorre" (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, 265930).

La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606).

Per l'esclusione del credito, non basta, tuttavia che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre, piuttosto, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, sia espressamente sintomatico della mancanza di buona fede.

In altre parole, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, non massimata)» (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, in motivazione, Rv. 281821 – 01).

Al fine di valutare la buona fede dell’ente erogante, dunque, occorre guardare alle verifiche operate al momento di erogazione del credito, anche in relazione alla posizione del soggetto che si presenta (e viene accettato) quale garante a titolo personale (e, dunque, con tutto il suo patrimonio) della restituzione della somma di denaro erogata.

Tanto più a fronte di un debitore principale beneficiario dell’erogazione che -per come sottolineato dal tribunale- sarebbe stato sicuramente incapace di provvedere alla restituzione del mutuo, visto che all’epoca della sua stipulazione aveva dichiarato un reddito pari a circa 900,00 euro al mese a fronte di una rata mensile di ammortamento pari a euro 623,08, il che faceva riporre la pretesa di restituzione sulla garanzia offerta dal fideiussore con il suo patrimonio.

Vale la pena rimarcare che l’onere della prova della buona fede nei termini così rappresentati grava sulla banca che, nel caso in esame, non ha offerto nessun elemento di fatto nella prospettiva evidenziata.

L’odierna ricorrente, invero, ha dichiarato di avere smarrito la documentazione relativa all’istruzione del mutuo di che trattasi (e, comunque, tale documentazione non risulta prodotta), così che non ha fornito nessuna prova quanto alle verifiche in concreto effettuate sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e di quello della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della erogazione del mutuo e la conformità di tale verifica agli obblighi imposti dalla Legge Rognoni - [OSCURATO:PERSONA] e da tutta la disciplina anti-riciclaggio.

In mancanza della prova delle verifiche in concreto svolte dall’Istituto, tutte le obiezioni difensive non superano il fondamentale e decisivo rilievo del tribunale, che ha rimarcato come la banca abbia pretermesso di svolgere ogni approfondimento sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

Dal che deriva la manifesta infondatezza del ricorso anche in relazione al requisito della buona fede.

4. Nulla aggiungendo di decisivo rispetto a quantoesposto lamemoria difensiva, conseguela

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. avverso il decreto in data 24/09/2025 del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell’Avvocatura dello Stato nell'interesse di ANSBC; letta la memoria di replica pervenuta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; a seguito di trattazione ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna il decreto in data 24/09/2025 del Tribunale di Catania, che ha rigettato l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 59, comma 9, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto in data 12/06/2025 con cui il giudice delegato del Tribunale di Catania aveva formato e reso esecutivo lo stato passivo relativo al procedimento di prevenzione a carico di [OSCURATO:PERSONA], dal quale era rimasto escluso il suo credito. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della strumentalità. Il primo motivo di ricorso si rivolge al requisito della strumentalità tra il credito fondiario concesso a [OSCURATO:PERSONA] e le attività illecite del marito [OSCURATO:PERSONA], proposto della misura di prevenzione personale e patrimoniale. A tale riguardo premette che il giudice di merito ha affermato che la dimostrazione del nesso di strumentalità può fondarsi su presunzioni semplici qualora, al momento dell’instaurazione del rapporto negoziale, risultino già presenti elementi sintomatici dell’attività illecita del soggetto attinto da confisca, prescindendo dalla conoscenza effettiva della controparte. Precisa che i giudici, sulla base di tale premessa, hanno ritenuto irrilevante che il mutuo fosse destinato all’acquisto dell’abitazione principale della moglie del proposto, valorizzando esclusivamente la pregressa pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle condanne e dall’applicazione della misura di prevenzione personale. Il ricorrente osserva che tale impostazione si pone in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, secondo cui il nesso di strumentalità deve essere accertato in concreto e il ricorso alle presunzioni è ammesso solo quando la pericolosità sociale del proposto sia manifesta e percepibile al momento dell’erogazione del credito. Deduce, quindi, che il Tribunale, invece, ha fondato il proprio convincimento su un mero dato temporale, rilevando che il finanziamento era stato concesso nel dicembre 2006, successivamente alla condanna del 2004 e all’applicazione della misura di prevenzione del 2006, senza tuttavia dimostrare che in tale periodo fosse in atto una attività illecita, né che la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] fosse allora attuale, manifesta e percepibile. Aggiunge che, dallo stesso decreto -anzi- emerge che tra il 2006 e il 2010 non risulta provata la commissione di reati, mentre la successiva condanna del 2018 riguarda fatti collocati in epoca successiva, sicché difetta qualsiasi dimostrazione di una continuità criminosa nel periodo coincidente con la concessione del mutuo. Ne discende, secondo il ricorrente, che lo stesso ragionamento del Tribunale avrebbe dovuto condurre ad escludere, e non ad affermare, la sussistenza del nesso di strumentalità. Si evidenzia inoltre che il credito è stato concesso a soggetto diverso dal proposto, ossia alla moglie, circostanza che, secondo la giurisprudenza di legittimità, impone un accertamento ancora più rigoroso, richiedendo non solo la prova del collegamento strumentale tra credito e attività illecita, ma anche la dimostrazione che il terzo creditore fosse posto in condizione di percepire la pericolosità sociale del debitore. Sul punto, il decreto impugnato omette qualsiasi verifica in ordine alla conoscibilità, da parte della banca, della situazione del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rileva che gli istituti di credito non hanno accesso ai dati della polizia giudiziaria né al casellario giudiziale di soggetti terzi, e che, nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] non era sottoposto a restrizioni personali, non era interdetto né inabilitato, si era regolarmente presentato dal notaio per la stipula quale fideiussore, senza che alcuna anomalia fosse rilevata. Nessun elemento fattuale viene indicato dal Tribunale per giustificare l’affermazione secondo cui la banca avrebbe dovuto essere a conoscenza delle pregresse vicende penali del marito della mutuataria. Sotto altro profilo, viene censurata la totale omissione di motivazione in ordine alla concreta strumentalità del finanziamento, poiché il mutuo è stato integralmente destinato all’acquisto dell’abitazione principale della mutuataria, con erogazione diretta mediante assegni circolari in favore del venditore nel medesimo giorno della stipula. Tale modalità esecutiva esclude che le somme siano state immesse nel circuito dei traffici illeciti, rendendo meramente assertiva l’affermazione secondo cui l’operazione avrebbe consentito il riciclaggio di proventi criminali. Secondo il ricorrente, è illogico sostenere che il ricorso al credito bancario integri una modalità di riciclaggio, atteso che chi dispone di ingenti capitali illeciti non avrebbe necessità di indebitarsi, ma semmai il problema opposto di reimpiegare disponibilità già esistenti. Viene infine richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la tutela dei diritti dei terzi creditori può essere esclusa solo in presenza di una analitica dimostrazione del nesso di strumentalità, fondata sulla ricostruzione concreta dell’operazione negoziale e sugli indicatori fattuali della sua finalizzazione illecita, non essendo sufficiente il generico richiamo al decreto di confisca o alla pregressa storia criminale del proposto. Nel caso in esame, il Tribunale non ha indicato alcun elemento specifico da cui desumere che, al momento dell’erogazione del mutuo, la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] fosse attuale, manifesta e percepibile, né ha illustrato in che modo il credito sarebbe stato funzionale alla realizzazione o al reimpiego di attività illecite, limitandosi a presunzioni astratte e a inferenze automatiche. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della buona fede. Il secondo motivo censura il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunale ha escluso la buona fede dell’istituto di credito sulla base di argomentazioni che il ricorrente ritiene generiche, illogiche e in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. Il giudice di merito ha ritenuto non condivisibili le difese della banca, secondo cui, all’epoca della concessione del mutuo, la pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA] non era manifesta né percepibile, il finanziamento era stato erogato alla moglie e i coniugi disponevano di redditi leciti e congrui. In particolare, il Tribunale ha giudicato “sbrigativo e infondato” l’assunto secondo cui la banca, non avendo accesso al casellario giudiziale, non avrebbe potuto conoscere le vicende penali dei propri clienti, affermando che un simile ragionamento finirebbe per porre l’attività bancaria in contrasto con l’interesse pubblico alla prevenzione criminale. Secondo il ricorrente, tale motivazione si fonda su una concezione indebita degli obblighi di diligenza gravanti sugli istituti di credito. Il Tribunale ha sostenuto che la banca avrebbe dovuto tener conto del contesto territoriale, economico e criminale di riferimento, ricorrendo a fonti pubbliche quali le relazioni di inaugurazione dell’anno giudiziario, i rapporti della [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Interno e della [OSCURATO:PERSONA], traendo da esse elementi idonei a ricostruire la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente osserva che tali documenti hanno natura generale e programmatica e non contengono indicazioni nominative dei soggetti condannati, sicché, anche se consultati, non avrebbero potuto consentire alla banca di conoscere la posizione personale del [OSCURATO:PERSONA]. Ne deriva che la motivazione è meramente assertiva, poiché pretende di fondare la colpa dell’istituto su strumenti inidonei, in concreto, a fornire informazioni individualizzate. Si aggiunge che nessuna disposizione normativa impone agli istituti di credito di svolgere indagini di carattere investigativo sui clienti, tanto più mediante fonti che non permettono l’identificazione dei singoli soggetti. L’obbligo di diligenza bancaria non può essere dilatato sino a sovrapporre i compiti dell’intermediario finanziario a quelli degli organi inquirenti. Il Tribunale ha inoltre affermato che la banca si sarebbe limitata a dedurre lo smarrimento del fascicolo relativo all’istruttoria sul merito creditizio. Tale affermazione è ritenuta non veritiera, poiché l’istituto aveva anche evidenziato che i redditi dei coniugi non erano costantemente negativi. Dalla stessa documentazione richiamata nel decreto di confisca emerge, anzi, che nel 2005 i coniugi avevano dichiarato redditi per euro 18.344 e nel 2006 per euro 46.212, importi ritenuti congrui rispetto all’entità del mutuo, che comportava una rata mensile di euro 623. Viene poi censurata la motivazione con cui il Tribunale ha valorizzato l’avvio, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un’attività commerciale nel 2005, con investimenti per circa 30.000 euro, ritenendo non dimostrata la provenienza delle risorse impiegate. Secondo il ricorrente, anche tale rilievo è illogico, poiché la banca non ha né il potere né il dovere di svolgere accertamenti investigativi su fatti del tutto estranei alla causa del finanziamento, né può essere chiamata a ricostruire l’origine di capitali relativi ad attività economiche non collegate al mutuo richiesto. Al contrario, la titolarità di un’attività imprenditoriale costituisce elemento che rafforza l’affidamento incolpevole dell’istituto di credito. La banca deduce altresì che aveva acquisito una garanzia ipotecaria sull’immobile, circostanza che il Tribunale ha erroneamente ritenuto irrilevante, in contrasto con l’orientamento di questa Corte secondo cui, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, i diritti dei terzi creditori preesistenti al sequestro devono essere salvaguardati, salvo rigorosa dimostrazione della strumentalità del credito. La giurisprudenza richiede, a tal fine, una analitica ricostruzione dell’operazione negoziale e degli indici fattuali della sua finalizzazione illecita, onere che nel caso di specie non risulta assolto. Il ricorrente ribadisce che la banca versava in una situazione di incolpevole affidamento, non potendo essere a conoscenza delle frequentazioni criminali del [OSCURATO:PERSONA], non essendo tali condotte di dominio pubblico. La mutuataria svolgeva una propria attività commerciale e aveva regolarmente adempiuto alle obbligazioni sino al sequestro. 1.3. Vizio di motivazione in relazione ai comportamenti successivi al sequestro. La motivazione viene censurata anche nella parte in cui il Tribunale ha valorizzato comportamenti successivi al sequestro, quali la sospensione del pagamento delle rate nel 2018. Secondo il ricorrente, la buona fede del creditore deve essere valutata esclusivamente al momento della concessione del credito e non sulla base di condotte successive, per loro natura irrilevanti. Inoltre, una volta sequestrato l’immobile, la banca non aveva l’onere di agire nei confronti della debitrice, trattandosi di credito ipotecario, ed era stata comunque dimostrata l’assenza di altri beni aggredibili in capo ai debitori. Il Tribunale, pertanto, avrebbe confuso il piano dell’accertamento della buona fede con valutazioni estranee al momento genetico del rapporto, giungendo a negare la tutela del terzo creditore sulla base di presunzioni astratte e di un improprio ampliamento degli obblighi di diligenza bancaria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. Va premesso che in sede di ricorso per cassazione avverso la decisione del Tribunale della prevenzione sulle opposizioni allo stato passivo, è deducibile il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., non risultando alcuna restrizione espressa all'interno dell’art. 59 comma 9 del decreto legislativo n.159 del 2011, che disciplina le forme e le modalità di tale impugnazione. 1.2. Risulta inoltre riconosciuto sia dal tribunale sia dalla banca ricorrente che l'art. 52, comma 1, lett. b), decreto legislativo 159/2011 pretende anzitutto la dimostrazione della finalizzazione del credito all'esercizio dell’attività illecita che ha determinato la pronuncia della misura di sicurezza patrimoniale della confisca o, comunque, alle condotte immediatamente derivate da quest'ultima in termini di "frutto o reimpiego". Soltanto nel caso in cui sia stata fornita la dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarà onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l'esistenza del nesso strumentale in questione. La verifica del credito ai fini dell’ammissione allo stato passivo, dunque, prevede due distinti requisiti, il primo dei quali -quello della strumentalità- è di natura oggettiva e risulta propedeutico alla verifica della sussistenza della buona fede. Soltanto quando sia stata dimostrata l’effettività e l’esistenza del nesso funzionale sarà possibile accedere al secondo momento del giudizio, di carattere soggettivo, nel cui ambito viene richiesta la prova della buona fede del creditore. Mette conto rilevare che la necessità di rigorosa dimostrazione della esistenza del nesso funzionale nel periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale del debitore e, solo in subordine, di accertamento della c.d. buona fede del creditore è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espressamente ribadito i principi suddetti, anche in riferimento a soggetti privi di redditi leciti accertati (così, Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 270028-01; Sez. 6, n. 32524 del 16/6/2015, ANBSC, Rv 264373-01; Sez. 6, n. 32524 del 16/6/2015, ANBSC, Rv 264374-01). 2. Il tribunale ha seguito questa scansione procedimentale e ha fatto corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte, sia in punto di strumentalità, sia con riguardo all’ulteriore requisito della buona fede. 2.1. Con riguardo al requisito della strumentalità, i giudici hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, con la quale è stato spiegato che «in tema di tutela di diritti di credito dei terzi nella confisca di prevenzione, la strumentalità di un credito derivante dalla concessione di un mutuo ipotecario al proposto, può presumersi, fino a prova contraria, nei casi di corrispondenza temporale tra l'insorgenza del credito e l'accertata pericolosità sociale, dovendosi ritenere che l'incrementata disponibilità di mezzi finanziari sia senz'altro idonea ad agevolare, pur indirettamente, la realizzazione delle attività illecite. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito di escludere dallo stato passivo, formato nel corso del procedimento di prevenzione, l'istituto bancario che aveva erogato, nel periodo in cui si era già manifestata la pericolosità sociale del proposto, un mutuo ipotecario, ritenuto espediente utile per reimmettere nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, il danaro di provenienza illecita e assicurare, al contempo, al mutuatario l'acquisto di beni apparentemente "puliti", in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca)» (Sez. 5, n. 1869 del 17/11/2021, dep. 17/01/2022, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] – 01). Dando seguito all’enunciato principio di diritto, il tribunale ha osservato che il mutuo ipotecario di cui si discute -garantito con fideiussione del proposto- veniva stipulato nel dicembre 2006, nel perimetro temporale di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], già condannato nel 2004, con sentenza passata in giudicato nel 2005, quale partecipe dell’associazione mafiosa Santapaola, oltre che sottoposto -nel gennaio 2006- alla misura di prevenzione personale, con decreto divenuto definitivo in data 03/04/2006. Inoltre, sia pure nel corpo della motivazione dedicato alla verifica della buona fede, il tribunale ha evidenziato come l’operazione finanziaria si dimostrasse idonea a consentire il riciclaggio dei proventi dell’attività illecita. Il tribunale osservava, inoltre, che la condotta associativa proseguiva anche negli anni successivi, in quanto [OSCURATO:PERSONA] veniva nuovamente condannato nel 2018 per avere fatto parte del sodalizio mafioso Santapaola tra il 2010 e il 2013. Il ricorrente oppone che: la pericolosità non era percepibile; i soldi sono stati effettivamente utilizzati per l’acquisto della prima casa, con mutuo agevolato, da parte della moglie di [OSCURATO:PERSONA]; i soldi erano stati erogati in favore di un soggetto diverso dal preposto; il tribunale non indica elementi concreti da cui evincere la destinazione o il reimpiego dei proventi illeciti. 2.1.1. L’obiezione secondo cui la pericolosità sociale deve essere manifesta e percepibile non è riferibile al requisito della strumentalità, che ha natura oggettiva e prescinde dalla possibilità della banca di averne consapevolezza, visto che tale parametro attiene al diverso e subalterno requisito della buona fede, che si andrà a esaminare. Vale la pena precisare che la strumentalità non è requisito che vada rapportato alla condotta tenuta dalla banca. Esso si rivolge esclusivamente alla posizione del proposto e attiene alla possibilità che lo strumento finanziario rilasciato dalla banca sia da questi utilizzato per proseguire la propria attività illecita o che abbia lo scopo di reimpiegare i profitti illeciti, la qual cosa può senz’altro presumersi quando l’erogazione di somme di denaro avvenga nel perimetro di pericolosità sociale, trattandosi di un “acquisto” (si veda, in tal senso, Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 – 01) come tale sospetto, in coerenza con i presupposti richiesti per procedere alla confisca dei beni del proposto. Rispetto a tale requisito e in tale prospettiva, risultano estranei i temi della diligenza della banca che, invece, attengono alla prova liberatoria, costituita dalla dimostrazione della buona fede, nel cui ambito può rileva la percezione o la percepibilità della pericolosità del soggetto stipulante. Il tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi così delineati, atteso che il mutuo è stato erogato nel perimetro temporale di pericolosità e il mutuo costituisce uno strumento finanziario affatto strumentale al reimpiego dei proventi illeciti. Da ciò la manifesta infondatezza dell’assunto secondo il quale il tribunale non avrebbe indicato elementi concreti da cui dedurre la finalizzazione al rafforzamento dell’attività delittuosa ovvero al reimpiego dei proventi illeciti. 2.1.2. Quanto alla dedotta destinazione del denaro all’acquisto della casa, non può che ribadirsi come essa sia un’evenienza indifferente ai fini che qui interessano, ove si consideri che l'accensione di un mutuo costituisce uno dei più comuni artifici per riciclare somme di denaro di provenienza illecita, consentendo di reimmettere tali somme nel circuito legale, attraverso il pagamento delle rate, al contempo assicurandosi l'acquisto di beni apparentemente puliti, in quanto formalmente pagati con denaro proveniente dalla banca. Per come, peraltro, evidenziato dal tribunale. 2.1.3. Risulta manifestamente infondato l’ulteriore assunto difensivo, secondo il quale il contraente non era il proposto ma la moglie, così risultando necessaria una più rigorosa verifica in punto di strumentalità. A tale proposito va osservato che questa dicotomia non può ritenersi sussistente nel caso in esame, ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato quale parte direttamente interessata alla stipulazione del contratto, costituendosi quale fideiussore della moglie. Tanto fa di [OSCURATO:PERSONA] una parte essenziale del mutuo ipotecario, se non addirittura parte principale, ove si consideri quanto osservato dal tribunale, ossia che la capacità reddituale della donna non era sufficiente a sostenere le rate di ammortamento previste per la restituzione del mutuo. Se ne evince che la garanzia offerta dal patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] costituiva condizione essenziale per l’erogazione del mutuo. 3. Il provvedimento impugnato risulta incensurabile anche in relazione al profilo della buona fede. A tale proposito è stato spiegato che «rapportando l'onere di diligenza imposto alle connotazioni del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente è un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo nel caso di specie non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità. Di qui la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere illo tempore concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità" (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.). E in questa ottica, si è rimarcato che "gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca, oneri che si sono rafforzati dopo l'entrata in vigore della Legge n.346/1986, cd. Rognoni-LaTorre" (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, 265930). La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica secondo le comuni regole e prassi bancarie nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606). Per l'esclusione del credito, non basta, tuttavia che la erogazione del mutuo non sia conforme ad una corretta gestione bancaria: occorre, piuttosto, che il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, sia espressamente sintomatico della mancanza di buona fede. In altre parole, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve sussistere un nesso di causalità tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, non massimata)» (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL, in motivazione, Rv. 281821 – 01). Al fine di valutare la buona fede dell’ente erogante, dunque, occorre guardare alle verifiche operate al momento di erogazione del credito, anche in relazione alla posizione del soggetto che si presenta (e viene accettato) quale garante a titolo personale (e, dunque, con tutto il suo patrimonio) della restituzione della somma di denaro erogata. Tanto più a fronte di un debitore principale beneficiario dell’erogazione che -per come sottolineato dal tribunale- sarebbe stato sicuramente incapace di provvedere alla restituzione del mutuo, visto che all’epoca della sua stipulazione aveva dichiarato un reddito pari a circa 900,00 euro al mese a fronte di una rata mensile di ammortamento pari a euro 623,08, il che faceva riporre la pretesa di restituzione sulla garanzia offerta dal fideiussore con il suo patrimonio. Vale la pena rimarcare che l’onere della prova della buona fede nei termini così rappresentati grava sulla banca che, nel caso in esame, non ha offerto nessun elemento di fatto nella prospettiva evidenziata. L’odierna ricorrente, invero, ha dichiarato di avere smarrito la documentazione relativa all’istruzione del mutuo di che trattasi (e, comunque, tale documentazione non risulta prodotta), così che non ha fornito nessuna prova quanto alle verifiche in concreto effettuate sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] e di quello della [OSCURATO:PERSONA] in occasione della erogazione del mutuo e la conformità di tale verifica agli obblighi imposti dalla Legge Rognoni - [OSCURATO:PERSONA] e da tutta la disciplina anti-riciclaggio. In mancanza della prova delle verifiche in concreto svolte dall’Istituto, tutte le obiezioni difensive non superano il fondamentale e decisivo rilievo del tribunale, che ha rimarcato come la banca abbia pretermesso di svolgere ogni approfondimento sulla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Dal che deriva la manifesta infondatezza del ricorso anche in relazione al requisito della buona fede. 4. Nulla aggiungendo di decisivo rispetto a quantoesposto lamemoria difensiva, conseguela
Decreto Cassazione n. 03953/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris