CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Riccardi ed [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza non definitiva della Corte d'Appello di Salerno n.1666/2019 depositata il 3/12/2019 e la sentenza definitiva della Corted’Appello di Salerno n. 632/2021 depositata il 28/04/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Con atto di citazione notificato il 21/10/2013, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto davanti al Tribunale di NoceraInferiore il [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo che fosse accertataNumero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026l’illegittima contabilizzazione di interessi anatocistici, interessi debitori inmisura ultralegale, interessi usurari, commissioni e spese in mancanza diidonea pattuizione e, in generale, in violazione delle regole relative allo iusvariandi, sia sul conto corrente ordinario n. 1000/3413, acceso il28/2/2006 ed estinto il 24/2/2010, su cui erano stati regolati il contoanticipi fatture n. 1000/3413 e il conto anticipi portafoglio SBF n.1000/3413, sia sul conto corrente ordinario n. 0813/82460150, accesso il10/6/2022 ed ancora in corso, su cui venivano regolati il conto anticipifatture n. 0813/82460150, il conto anticipi portafoglio SBF n.0813/82460150 e il conto anticipi ricevute SBF n. 6152102040-68, e chela Banca fosse condannata alla restituzione delle somme indebitamentepercepite sui predetti conti, ordinari e collegati.[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha eccepito, in via pregiudiziale,l’inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, non avendol’attrice estinto il saldo passivo del conto corrente n. 1000/3413, e, nelmerito, la sua infondatezza.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dopo aver disposto CTU, con sentenzan. 1082/2016 ha condannato la Banca al pagamento della somma di euro31.087,34, oltre interessi e spese.[OSCURATO:PERSONA] di Napoli ha proposto appello, sostenendo: che i due contrattidi c/c prevedevano espressamente non solo il tasso degli interessi, maanche l’identica periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori edebitori; che la domanda di ripetizione dell’indebito era inammissibile, conriguardo al c/c n. 1000/3413, non avendone l’attrice estinto il saldopassivo; che il CTU aveva stornato gli interessi passivi convenzionalimaturati sui conti anticipi, nonostante la CMC, che ne era onerata, nonavesse prodotto i relativi contratti per dimostrare che i tassi non eranostati pattuiti in forma scritta, e non aveva espunto le rimesse solutorieeffettuate anteriormente al decennio dalla domanda.Numero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026La CMC ha spiegato appello incidentale per conseguire la condanna delBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento del maggior importo di euro141.169,48.La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza non definitiva pubblicata il3/12/2019, rilevato che nei contratti di c/c del 2002 e del 2006 eraespressamente prevista la medesima periodicità trimestrale di interessianatocistico dai conti in esame e ha respinto la contestazione circa ilmancato pagamento del saldo passivo del c/c n. 1000/3413, non essendociò ostativo alla richiesta di ripetizione di indebito, e quella circa lamancata eliminazione delle rimesse solutorie, invece espunte.La Corte ha poi ritenuto fondata la contestazione della Banca circal’erronea espunzione dal ricalcolo dei saldi finali dei due c/c degli interessipassivi convenzionali maturati sui conti anticipi, atteso che l’onere didepositare in giudizio i relativi contratti (dei conti anticipi), al fine didimostrare la mancanza di una pattuizione scritta per i tassi ultralegali,incombeva sulla società attrice e non sulla Banca.La Corte ha anche aggiunto che l’appellata non poteva neppure, al finedi sottrarsi a detto onere probatorio, sostenere di avere dedotto afondamento della domanda introduttiva del giudizio che i rapporti di contoanticipi erano sorti senza la stipulazione di contratti scritti- con laconseguente impossibilità di produrli nel processo-, giacché, anche aprescindere dall’assorbente rilievo che le contestazioni articolate con l’attodi citazione si incentravano sulla mancanza della pattuizione scritta disingole clausole e non sull’inesistenza dei documenti negoziali (cioè deicontratti in forma scritta), la CMC, quale parte che aveva agito per laripetizione di indebito, era comunque tenuta a provare tale asseritacircostanza, ancorché di contenuto negativo.E la Corte ha ritenuto non sufficiente, ai fini di tale prova, l’avereinfruttuosamente richiesto alla Banca, ai sensi dell’art. 119, co. 4 TUB, ilNumero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026rilascio di copia dei contratti anticipi, rilevando che la CMC non si era poiavvalsa, come avrebbe potuto, della facoltà di chiedere, ex art. 210 c.p.c.,l’esibizione della predetta documentazione, al fine anche di desumereargomenti di prova dall’eventuale inottemperanza della Banca.La Corte ha concluso dichiarando la legittimità delle clausole deicontrati di c/c sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e lalegittimità dell’applicazione del tasso convenzionale degli interessi passivie disponendo la prosecuzione del giudizio con l’espletamento di CTUintegrativa, all’esito della quale, con sentenza definitiva publicata il28/4/2021, ha recepito l’ipotesi di ricalcolo n. 2 della CTU integrativa, cheaveva rideterminato i saldi finali dei c/c in €. 44.213,73, a credito dellaCMC, per il c/c n. 0813/82460150 e in €. 86.351,36 a debito della stessa,per il c/c n. 1000/3413, con una differenza negativa, a carico della CMC,di €. 42.137,63, ha respinto la domanda originaria della CMC e hacondannato la stessa restituzione di quanto pagato dalla Banca in forzadella sentenza del Tribunale.2) Con ricorso notificato il 26/11/2021 la [OSCURATO:SOCIETA]- ha impugnato la sentenza non definitiva e la sentenzadefinitiva della Corte d’Appello di Salerno, proponendo tre motivi diricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa (quale incorporante del [OSCURATO:SOCIETA])resiste on controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Nullità delle sentenzeimpugnate ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 ss. c.p.c. nella parte in cui, inriforma della sentenza di prime cure, è stato posto a caricodell’attore/correntista l’onere probatorio sull’inesistenza in forma scrittadel contratto e/o delle singole clausole”.Numero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026La ricorrente censura le sentenze impugnate per aver ritenuto che, sianelle domande di accertamento negativo del credito che in quelle diripetizione dell’indebito, l’onere probatorio relativo alla nullità del titoloincomba sempre sull’attore/correntista e sostiene che, al contrario,dovrebbe trovare applicazione il principio di vicinanza o inerenza dellaprova, che ribalta l’onere sull’istituto di credito.E richiama la decisone Cass. n. 6480/2021, secondo la quale, inmerito alla pattuizione in forma scritta del contratto, non può gravarsi ilcorrentista attore della prova negativa della documentazione dell’accordo,incombendo semmai alla baca convenuta di darne positivo riscontro.La ricorrente sostiene pertanto, che le sentenze impugnate sono nulleper violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e ss. c.p.c., nella parte in cui si èritenuto che l’onere probatorio sulla mancata pattuizione per iscritto deicontratti di conti anticipi e/o delle clausole relative agli interessi passiviultralegali spettasse al correntista attore e non all’istituto di creditoconvenutoIl motivo è sia inammissibile che infondato.1.1) Va premesso che il correntista che reclama la restituzione disomme indebitamente versate in ragione di clausole nulle deve provarel'inesistenza della causa dei pagamenti, producendo in giudizio il contrattoche contiene siffatte clausole (Cass. civ., sez. I, 14/12/2022, n. 36585:“Nei rapporti bancari in conto corrente il correntista che agisca in giudizioper la ripetizione delle somme indebitamente annotate è tenuto a fornirela prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto adessi, di una valida causa debendi. Con particolare riferimento allasituazione in cui l'illiceità della annotazione è fatta discenderedall'applicazione di clausole contrattuali ritenute nulle, il correntista ètenuto a produrre in giudizio il relativo contratto, onde consentirel'apprezzamento della dedotta causa di invalidità, nonché i relativi estratticonto - o altri strumenti rappresentativi delle contestate movimentazioni -Numero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026indebito dell'annotazione. A tal fine egli non può invocare - diversamenteda quanto sostenuto dai ricorrenti - il principio di vicinanza della prova alfine di spostare detto onere in capo alla banca, poiché tale principio nontrova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola,acquisisce la disponibilità del documento al momento della suasottoscrizione o, comunque, quanto agli estratti conto, può agevolmenteacquisirlo, in caso di omesso invio da parte della banca, mediante richiestaai sensi dell'articolo 117 del Tub”; nello stesso senso, per es.: Cass. civ.,sez. I, 22/05/2024, n. 18227; Cass. civ., sez. I, 29/02/2024, n. 5369).1.2) La Corte d’Appello, nelle sentenze impugnate, ha chiarito, comesopra esposto, che la CMC non può, al fine di sottrarsi all’onere probatoriosu di essa gravante (in ordine alle clausole contrattuali), sostenere di averdedotto a fondamento della domanda introduttiva del giudizio che irapporti di conto anticipi erano sorti senza la stipulazione di contrattiscritti- con la conseguente impossibilità di produrli nel processo-.La Corte, infatti, da un lato ha sottolineato che “le contestazioniarticolate con l‘atto di citazione si incentrano sulla mancanza dellapattuizione scritta di singole clausole, come quelle relative agli interessiultralegali, alle commissioni di massimo scoperto e alle spese, e nonsull’inesistenza dei documenti negoziali (id est, dei contratti in formascritta)”.Dall’altro lato, la Corte, in via ipotetica, ha affermato che, se sidovesse prescindere dall’assorbente rilievo appena esposto, la CMC, qualeparte che agiva in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamenteversate, era comunque tenuta a fornire elementi idonei a dimostrare taleasserita circostanza, ancorché di contenuto negativo. E ha aggiunto che laCMC non ha comunque provato la mancata stipulazione per iscritto deicontratti di conti anticipi e/o delle clausole su citate.Numero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/20261.3) Si osserva, allora, che il motivo è inammissibile, laddove laricorrente contesta le decisioni impugnate riguardo alla regolamentazionedell’onere probatorio sulla mancata pattuizione per iscritto dei contratti diconto anticipi, considerato che la Corte d’Appello ha affrontato taleargomento solo in via ipotetica, dopo aver rilevato che le contestazioniarticolate con l’atto di citazione originario si erano incentrate solo sullamancanza della pattuizione scritta di alcune clausole e che, quindi, la CMCnon aveva dedotto, in primo grado, che i contratti dei conti anticipi fosserostati stipulati solo verbalmente.Da un lato, allora, si nota che, premesso che non è sindacabile in sededi legittimità l’interpretazione che il giudice di merito dà delle domandedella parte (per es.: Cass. civ., sez. VI, 22/04/2021, n. 10727), nel casoin esame dal ricorso stesso risulta comunque che, effettivamente (comeanche sostenuto dalla parte controricorrente), la ricorrente, in primogrado, aveva unicamente dedotto la nullità delle clausole per l’assenza dipattuizione scritta delle stesse, senza dedurre l’insistenza dell’interocontratto per iscritto (si veda pag. 4 del ricorso, che riporta le conclusionidi primo grado).D’altro lato si osserva che, in ogni caso, è inammissibile la dettacontestazione della ricorrente (circa la decisone della Corte d’Appello suchi incombesse l’onere della prova dell’inesistenza del contratto scritto),perché non è rivolta alla vera ratio decidendi della Corte (onere dellaprova dell’assenza di pattuizione scritta delle singole clausole), ma aquella formulata dalla Corte solo in via ipotetica (per es.; Cass. civ., sez.II, 1/07/2025, n. 17831: “In tema di impugnazione, allorché il giudice diappello, dopo aver rilevato l'inammissibilità del gravame, così privandosidella potestas iudicandi, abbia comunque esaminato il meritodell'impugnazione, poiché queste ultime argomentazioni restanopuramente ipotetiche e virtuali deve ritenersi inammissibile il ricorso inNumero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026cassazione con il quale si pretenda un sindacato in ordine alla motivazionedi merito svolta ad abundantiam”).1.4) Il motivo, poi, è infondato, laddove la ricorrente contesta ladecisione della Corte, che rileva che l’onere di depositare in giudizio icontratti, al fine di dimostrare la mancanza di pattuizione scritta per leclausole sugli interessi ultralegali, incombe sulla società correntista.Tale onere, infatti, come emerge dalla giurisprudenza sopra riportata,incombe sul correntista attore.2) Secondo motivo di impugnazione: “Nullità delle sentenzeimpugnate ai sensi dell’art. 360 c.1 nn. 3 e 4 c.p.c. per violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 115 ss c.p.c. nella parte in cui, in riformadella sentenza di prime cure, si ritiene che l’onere probatoriosull’inesistenza della pattuizione scritta del contratto e/o delle clausolecontrattuali, posto a carico del correntista/attore, sia rimastoinadempiuto”.La ricorrente censura le sentenze impugnate per aver ritenuto nonadempiuto l’onere probatorio del correntista di produzione dei contratti.La ricorrente contesta che la Corte d’Appello si sia limitata aconsiderare soltanto la richiesta, rimasta inevasa, di copia dei contratti exart. 119 TUB e a ritenerla insufficiente ai fini della prova, omettendo divalutare una serie di elementi di prova e fatti non contestati, tutticonvergenti nel dimostrare la mancata pattuizione per iscritto dei contrattidi conto anticipi e/o delle clausole relative agli interessi passivi ultralegali.La ricorrente fa riferimento, in particolare, alla mancata contestazione,da parte della Banca, delle affermazioni della CMC circa l’assenza dipattuizioni scritte, essendosi sempre limitata la Banca a controdedurregenericamente l’inadempimento dell’onere probatorio incombente a caricodel correntista; alla mancata prova della consegna di copia dei contratti exart. 117 TUB, non avendo la Banca mai dimostrato di aver adempiutoall’obbligo di consegna del contratto imposto dall’art. 117 co. 1 TUB; alNumero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026fatto che la Banca ha prodotto in giudizio i contratti di conto corrente enon i contratti di conto anticipi.La ricorrente infine osserva che la richiesta di esibizione dei contratti,ex art. 210 c.p.c., sarebbe stata inammissibile, perché essa presuppone laprova della certezza dell’esistenza del documento.2.1) In primo luogo il motivo è inammissibile, laddove riferito allaprova dell’inesistenza del contratto scritto, considerato quanto soprariportato circa la ratio decidendi della Corte d’Appello, che ha riguardato lamancata pattuizione per iscritto delle clausole contrattuali e nonl’inesistenza dei contratti scritti (se non in via meramente ipotetica).2.2) In secondo luogo, riguardo all’adempimento dell’onere dellaprova della mancata pattuizione per iscritto delle clausole sugli interessiultralegali, il motivo è inammissibile, innanzi tutto, perché la Corted’Appello ha ravvisato l’inadempimento dell’onere probatorionell’insufficienza della proposizione dell’istanza, rimasta inevasa, ex art.119 TUB e nella mancata proposizione dell’istanza di esibizione ex art. 210c.p.c. (istanza ammissibile, dal momento che la Corte è partita dalpresupposto che la CMC non avesse dedotto l’inesistenza dell’interocontratto in forma scritta), la cui inottemperanza da parte della Bancaavrebbe potuto far desumere argomenti di prova circa la mancatastipulazione in forma scritta delle clausole suddette.Ed allora, la contestazione della ricorrente circa l’omessa valutazione,da parte della Corte, di una serie di elementi ulteriori di prova si risolve inuna richiesta di diversa valutazione del materiale probatorio, nondeducibile in sede di legittimità.2.3) In ogni caso, le osservazioni della ricorrente circa la mancataconsiderazione di una serie di elementi di prova sono inammissibili edanche infondate.In particolare, per quanto riguarda la censura in termini di violazionedel principio di non contestazione, essa non rispetta l’onere di cui all’art.Numero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026366 n. 6 c.p.c. (il ricorso per cassazione con cui viene dedotta laviolazione del principio di non contestazione deve indicare sia la sedeprocessuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate comedisattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggiargomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di rispostaavversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire allaCorte di valutare la sussistenza dei presupposti per la correttaapplicazione dell'art. 115 c.p.c. – Cass 15058/24).Per quanto riguarda la mancata consegna di copia dei contratti ai sensidell’art. 117, co. 1, TUB, si osserva che la ricorrente non ha dedotto diaver lamentato, in primo grado, il mancato adempimento, da parte dellaBanca, dell’obbligo di consegna dei contratti di conto anticipi al momentodella loro stipulazione, ex art. 117, co. 1, TUB, per cui, in assenza di talelamentela, non sussisteva alcun onere della Banca di dimostrare di averadempiuto detta consegna.Né si può trarre alcuna prova, circa la pattuizione per iscritto delleclausole dei contratti di conto anticipi, dal fatto che la Banca avesseprodotto in giudizio i contratti ordinari di conto corrente.Per il resto la censura refluisce nella confutazione del giudizio di fatto.3) Terzo motivo di impugnazione: “Nullità della sentenza definitivan. 632/2021 ai sensi dell’art. 360, c.1, n. 3 per violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui è stata omessa ognipronuncia sulla domanda di accertamento dell’effettivo saldo dare-avere”.La ricorrente sostiene la nullità della sentenza definitiva per averomesso (dopo aver rigettato la domanda di ripetizione di indebito) diaccertare almeno la sussistenza degli illegittimi addebiti sui rapporticontestati e del conseguente saldo dare-avere.Il motivo è infondato.Infatti, nella sentenza definitiva la pronuncia richesta è presente:vengono riportati (pag. 9) i saldi finali dei conti correnti e la finaleNumero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026differenza negativa a carico del correntista, il che ha comportato il rigettodella domanda di ripetizione, ma mediante l’accertamento, appunto, delsaldo.4) Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente lespese del presente giudizio, che liquida in €. 2.000, oltre a €. 200 peresborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 13/1/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico ScodittiNumero registro generale 29863/2021Numero sezionale 139/2026Numero di raccolta generale 12216/2026Data pubblicazione 01/05/2026