CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 39517/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, confermava l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di tipo mafioso denominata clan [OSCURATO:PERSONA], attiva nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio e, in particolare, al gruppo di tale associazione facente capo alla famiglia D'Amico. 2. Avverso l'indicata ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per non avere il Tribunale di Napoli motivato con riguardo alle dichiarazioni spontanee che erano da lui rese nella memoria che era stata da lui personalmente trasmessa, tramite l'ufficio matricola del carcere dove si trovava ristretto, prima della celebrazione dell'udienza di riesame (segnatamente, il 17/02/2023). Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli non abbia tenuto conto delle predette dichiarazioni, dalle quali sarebbero emerse le ragioni dei suoi rapporti con alcuni coindagati e, in particolare, con il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico, le quali sarebbero state in grado di spiegare il contenuto di alcune intercettazioni telefoniche (è menzionata, in particolare, quella del 6 aprile 2019, progr. n. 80) che avrebbero avuto primaria importanza quale conferma delle dichiarazioni accusatorie che erano state rese nei suoi confronti dal menzionato collaboratore di giustizia. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta anzitutto che il Tribunale di Napoli avrebbe travisato il contenuto della memoria depositata dalla propria difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], giacché avrebbe ritenuto che, con tale memoria, si fosse sostenuto che la propria condanna per il fatto di avere provveduto a distruggere l'arma con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito una smentita delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico, laddove, con la stessa memoria, si sarebbe invece inteso evidenziare «la circolarità della prova, essendo stata la fonte della conoscenza del D'Amico proprio il [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all'omicidio». [OSCURATO:PERSONA] rappresenta quindi che, da una sentenza definitiva, sarebbe emerso che [OSCURATO:PERSONA]Amico, su un fatto di grande importanza quale era la partecipazione dello stesso Borrelli al menzionato omicidio, non aveva una conoscenza diretta, ma si era limitato a ritenere tale partecipazione da quanto gli aveva riferito il Luongo dopo l'omicidio, accusandolo, ciò nonostante, di tale gravissimo fatto; circostanza, questa, che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere reputata di rilievo nella valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni con le quali lo stesso D'Amico lo ha accusato di partecipare al clan [OSCURATO:PERSONA], la quale non potrebbe essere ritenuta sulla base del solo fatto che egli era stato condannato per favoreggiamento e porto illegale dell'arma con la quale era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente lamenta poi che il Tribunale di Napoli abbia ritenuto l'idoneità e l'adeguatezza dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]Amico costituiti dal contenuto di alcune intercettate conversazioni tra terzi, senza tenere adeguatamente conto delle contestazioni che erano state avanzate dalla difesa a tale riguardo. Anzitutto, quanto alla conversazione del 6 aprile 2019, progr. n. 80, tra [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente afferma che l'interpretazione della frase, proferita da [OSCURATO:PERSONA], «Ho mandato a [OSCURATO:PERSONA]' a prendere i soldi delle settimane», sarebbe stata condizionata dall'omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee dell'indagato di cui si è detto con il primo motivo di ricorso e che, dall'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli, sarebbe emerso come i propri rapporti con [OSCURATO:PERSONA] fossero di tipo lavorativo, in quanto erano relativi allo svolgimento di alcuni lavori di ristrutturazione. In secondo luogo, quanto alla conversazione del 4 maggio 2019, progr. n. 132, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli non avrebbe motivato in ordine al fatto che, con riguardo a tale conversazione, non solo ne era stata evidenziata la genericità, ma si era anche segnalato, da parte della difesa, come la lettura integrale della stessa disvelasse come il soggetto al quale si stavano riferendo i colloquianti non era [OSCURATO:PERSONA] ma [OSCURATO:PERSONA], detto Francescone. Infine, il ricorrente deduce che il contenuto dell'intercettazione del 19 aprile 2019, progr. n. 94, sarebbe stato travisato dal Tribunale di Napoli, giacché questo ha indicato che tale conversazione sarebbe avvenuta il giorno dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], laddove sarebbe invece evidente che la stessa conversazione ebbe luogo diversi giorni dopo tale omicidio e riguardava non la presunta indicazione del Quagliarella (soprannome di [OSCURATO:PERSONA]) quale destinatario dello "stipendio" previsto per i partecipanti all'organizzazione criminale, ma «un dialogo intercorso tra gli allora indagati dell'omicidio Mignano i quali, all'insaputa del Borrelli, si interrogavano circa il luogo dell'abitazione del Borrelli al fine di individuare un soggetto estraneo al loro contesto dove potersi incontrare ed idoneo a distogliere l'attenzione delle Forze dell'Ordine dai sospetti che si concentravano su di loro». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è fondato. Secondo la giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, l'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578- 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199-03; Sez. 4, n. 18385 del 09/01/2018, Mascaro, Rv. 272739-01; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Buglisi, Rv. 272009-01; Sez. 5, n. 51117 del 21/09/2017, Mazzaferro, Rv. 271600-01). Nel caso in esame, il Collegio reputa che la congruità e la correttezza logico- giuridica della motivazione dell'ordinanza impugnata non si possano ritenere inficiate dalla mancata considerazione delle dichiarazioni spontanee che erano state rese dal Borrelli nella memoria da lui trasmessa al Tribunale del riesame il 17 febbraio 2023. Come risulta dalla lettura di tali dichiarazioni, nelle stesse il Borrelli si era in effetti limitato a prospettare un'interpretazione della frase - che era stata pronunciata da [OSCURATO:PERSONA] in un'intercettata conversazione del 6 aprile 2019 con [OSCURATO:PERSONA]Amico (progr. 80) - «Ho mandato [OSCURATO:PERSONA]' [cioè il Borelli] a prendere i soldi delle settimane» nel senso che si trattasse non dei soldi che costituivano i ricavi delle piazze di cessione della droga ma dei «soldi dati a me per pagare gli operai», i quali, asseritannente, sotto la supervisione dello stesso Borrelli, avrebbero svolto dei lavori nell'abitazione del Luongo. Come si è anticipato, la mancata considerazione di tali dichiarazioni del Borrelli non appare tale da inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che questa, in effetti, come meglio si dirà esaminando il secondo motivo, si fonda non soltanto sulla citata intercettata frase - che il Tribunale di Napoli ha utilizzato come uno dei riscontri alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico - ma anche sull'ulteriore fondamentale grave indizio costituito dal fatto che, come era stato accertato con sentenza definitiva, [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato proprio al Borrelli il compito di distruggere la pistola con la quale, il 9 aprile 2019, era stato ucciso, in un agguato di camorra, [OSCURATO:PERSONA]. Attesa l'esistenza di tale fondamentale grave indizio, la mancata considerazione, da parte del Tribunale di Napoli, della spiegazione data dal Borrelli alla frase «Ho mandato [OSCURATO:PERSONA]' a prendere i soldi delle settimane» non si può considerare, ad avviso del Collegio, circostanza decisiva di per sé idonea a inficiare la motivazione dell'ordinanza impugnata. 2. Il secondo motivo non è fondato. 2.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo dì legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Si deve ancora rammentare che il sindacato di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusiva del giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé stessi e nel loro reciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058- 01). Infine, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 2.2. Rammentati tali principi, ritiene il Collegio, alla luce del testo del provvedimento impugnato, che il Tribunale di Napoli abbia logicamente motivato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica clan [OSCURATO:PERSONA], gruppo D'Amico. Il Tribunale di Napoli ha reputato tale gravità indiziaria sulla scorta dei seguenti elementi: a) la già menzionata circostanza, accertata con sentenza definitiva, che [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato proprio al Borrelli il compito di distruggere la pistola con la quale, il 9 aprile 2019, era stato ucciso, in un agguato di camorra, [OSCURATO:PERSONA], circostanza che era stata riferita dal collaboratore di giustizia, già capoclan, [OSCURATO:PERSONA]Amico e che, come emergeva dalla menzionata sentenza definitiva, aveva trovato specifico riscontro nel contenuto dell'intercettata conversazione progr. 74; b) le dichiarazioni che erano state rese dallo stesso collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]Amico in occasione dell'interrogatorio del 6 agosto 2019, nel corso del quale il collaboratore di giustizia aveva riferito che il Borrelli faceva parte del clan con il ruolo di braccio destro di [OSCURATO:PERSONA] («per il quale fa tutto»), era «capo piazza a [OSCURATO:PERSONA]» a Cremano e il sabato faceva il giro delle piazze di spaccio (in particolare: Portici, [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e [OSCURATO:PERSONA]) «per prendere le quote» dei ricavi dello spaccio, dichiarazioni che avevano trovato riscontro non solo nella già menzionata controversa conversazione del 6 aprile 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico (progr. 80) nel corso della quale il primo ebbe a pronunciare la frase «Ho mandato [OSCURATO:PERSONA]' a prendere i soldi delle settimane», ma anche, tra le altre, nella conversazione progr. 132, nella quale il Borrelli (Quagliarell') era indicato tra i destinatari dello "stipendio" che era corrisposto ai partecipanti all'organizzazione criminosa e nelle diverse intercettate conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] che si erano svolte, nell'agosto del 2019, all'interno dell'autovettura di quest'ultimo, ritenute idonee a confermare il rapporto privilegiato tra i due affiliati e il ruolo di factotum per il Luongo che, come era stato riferito dal D'Amico, era svolto dal Borrelli. Tale motivazione della sussistenza dei gravi indizi della partecipazione del ricorrente all'associazione camorristica clan [OSCURATO:PERSONA], gruppo D'Amico, appare non manifestamente illogica. Le censure del ricorrente non risultano in effetti tali da evidenziare una tale C14, illogicità, né la violazione di specifiche norme di legge, atteso che: a) il fattdril D'Amico avesse appreso la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva affidato al Borrelli il compito di distruggere la pistola con la quale era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] non integra - contrariamente a quanto mostra di ritenere il ricorrente - un fenomeno di circolarità della prova ma costituisce una chiamata in correità de relato; b) come è stato evidenziato dall'ordinanza impugnata, la sentenza di condanna del Borrelli per i reati di favoreggiamento e porto illegale dell'arma con la quale era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA] non aveva ritenuto l'inattendibilità del D'Amico ma aveva anzi affermato come il racconto di questi fosse stato pienamente riscontrato (dal contenuto della captata conversazione di cui al progr. 74); c) appare pienamente logico ritenere - come ha fatto il Tribunale di Napoli - che il fatto di cui alla predetta condanna (affidamento del compito di distruggere la pistola con la quale era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA]) costituisca un indizio della partecipazione del Borrelli al clan; d) quanto ai riscontri alle dichiarazioni accusatorie del D'Amico: d.1) l'interpretazione della frase di [OSCURATO:PERSONA] «Ho mandato a [OSCURATO:PERSONA]' a prendere i soldi delle settimane» nel senso che essa faceva riferimento ai soldi che costituivano i ricavi delle piazze di cessione della droga appare priva di illogicità manifeste e irragionevolezze, sicché, riguardando una questione di fatto, non può essere sindacata in questa sede di legittimità; d.2) le doglianze relative all'interpretazione delle intercettate conversazioni del 4 maggio 2019, progr. 132, e del 19 aprile 2019, progr. 94, appaiono anch'esse sollecitare una diversa interpretazione di tali conversazioni, senza riuscire a evidenziare e argomentare adeguatamente degli effettivi travisamenti del contenuto dei dialoghi intercettati. 3. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta i