CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02395/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27294-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1229/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/03/2018 R.G.N. 225/2015; [OSCURATO:PERSONA] di vecchiaia a carico della Gestione separata INPS R.G.N.27294/2018 Cron. Rep. Ud.28/11/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 12.3.2018, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta a conseguire la pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata con decorrenza dal 1°.12.2007, data in cui, cumulando la contribuzione versata in più gestioni previdenziali, aveva raggiunto i requisiti contributivi e di età previsti per la prestazione; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che la pensione liquidata a carico della Gestione separata mediante cumulo dei contributi versati in tale gestione e in altre gestioni potesse avere decorrenza anteriore alla data in cui l’assicurato ha optato per la liquidazione a carico della Gestione separata mediante cumulo; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che il momento di decorrenza del trattamento pensionistico liquidato a carico della Gestione separata, in caso di avvalimento da parte dell’assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile, ma, ai sensi dell’art. 3, d.m. n. 282/1996, in quello di presentazione della domanda di opzione, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell’ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta (così Cass. n. 30256 del 2022, sulla scorta di Cass. n. 21361 del 2021; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 15458 del 2024); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del