CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04823/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7722/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentati e difes i dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587). -Resistenti – Avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. RG 303/2023 depositatoil 13/11/2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio delgiorno 11 novembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto n. cronol. 139/2023 della Corte d’appello di Perugia, pubblicato il 13/11/2023. 2. Il ministero della giustizia e il MEF hanno depositato atto di costituzione. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria. 3. La Corte d’appello di Perugia , pronunciando in sede di opposizione ex art. 5 ter legge n. 89 del 2001, ha confermato il decreto n. cronol. 199/2023 del giudice designato del medesimo ufficio,che (per quanto qui di rilievo) aveva ingiunto il pagamento, a favore del ricorrente, di un indennizzo da equa riparazione di euro 1.600, a carico del ministero della giustizia, e di euro 400, a carico del MEF, sul rilievo che, oltre alla ragionevole durata di un anno, il processo ex lege Pinto presupposto aveva avuto una durata non ragionevole di 4 anni 5 mesi e 7 giorni, per la fase di cognizione, e di 1 anno 1 mese e 15 giorni, donde (appunto) l’indennizzo di euro 1.600 e di euro 400 rispettivamente a carico del ministero della giustizia e del MEF. Per la Corte di Perugia, infatti, anche considerando unitariamente il processo ex lege Pinto presupposto, articolatosi nella fase di cognizione e in quella di ottemperanza, lo stesso aveva avuto una durata complessiva di 6 anni 7 mesi e 2 giorni, sicché, detratto un anno per la fase di merito e un anno per la fase di ottemperanza, il giudizio “unitario” ha avuto una durata irragionevole di 4 anni 7 mesi e 2 giorni, da arrotondare a 5 anni, e, fissato il parametro indennitario annuo in euro 400, l’indennizzo dovuto ammonta comunque a euro 2.000. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e al conseguente rigetto della domanda –degli artt. 2, 2 - bis, legge 24 marzo 2001 n. 89, dell’art. 6, par. 1 della Convenzione EDU, nonché degli artt. 111, comma 2, 117 comma 1 e 3 della Costituzione. Il ricorrente sostiene che l’unitario giudizio ex legePinto, detratto un anno per il grado di merito, ha avuto una durata irragionevole di 5 anni 7 mesi e 2 giorni, da arrotondare ad anni 6, sicché l’indennizzo dovuto, sulla base del parametro risarcitorio annuo di euro 400, ammonterebbe adeuro 2.400; 1.1. il motivo è fondato; costituisce orientamento consolidato della Corte quello per cui, ai fini del computo della ragionevole durata di un processo instaurato ai sensi della legge n. 89 del 2001, in relazione al termine di un anno per grado di cui alla sentenza n. 36 del 2016 della Corte costituzionale, devono considerarsi unitariamente il giudizio che ha accolto la domanda di equa riparazione e il giudizio di ottemperanza promosso all'esito della decisione di condanna dello Stato al pagamento dell'indennizzo, senza tener conto del tempo intercorso fra la definizione del processo di cognizione e la proposizione del ricorso per l'ottemperanza, comunque imposto nel termine minimo di cui ai commi 5 e 7 dell'art. 5-sexies della l. cit. e con riferimento al quale è eventualmente configurabile un ritardo attribuibile allo Stato amministrazione ( Sez. 2, Ordinanza n. 4749 del 22/02/2024 , Rv. 670373 –01; Cass. Sez. 2, Ord. n. 22385/2025) . Per quanto qui interessa, quindi, la Corte d’appello di Perugia ha errato perché, dopo avere correttamente considerat o in maniera unitaria la durata del processo di cognizione e di ottemperanza, per un totale di 6 anni 7 mesi e 2 giorni, avrebbe dovuto detrarre il termine ragionevole di un anno applicabile al processo di primo grado previsto dalla legge n. 89 del 2001, giungendo così a una durata irragionevole di 5 anni 7 mesi e 2 giorni, da arrotondare a 6 anni; 2. ne consegue che il decreto in esame va cassato, con il rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nel