CassazionedecretoSezione 4Decisione del 17 marzo 2026
Cassazione n. 29484/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 17/03/2026 della Corte d'appello di Firenze. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 marzo 2026, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte di appello di Firenze ha respinto l'opposizione proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto che aveva dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], quale imputato in un procedimento pendente presso la Corte di appello medesima. 2. L'istanza, presentata dall'imputato il 10 luglio 2023 per mezzo del proprio difensore, è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Firenze con provvedimento del 25 agosto 2023 perché, nella stessa, [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a 1comunicare le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio» i non rispettando così la previsione dell'art. 79, comma 1, lett. d),d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in base al quale l'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere, a pena di inammissibilità, «l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione». La Corte di appello ha ritenuto che l'espressione «variazioni rilevanti dei limiti di reddito», contenuta nella disposizione citata, non debba essere riferita alla rilevanza della variazione ai fini della concessione del beneficio e ha concluso per l'inammissibilità della richiesta osservando che, nel formularla, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di reddito rilevante, indipendentemente dalla idoneità della variazione a determinare il superamento del limite previsto dall'art. 76, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, mentre si era impegnato a comunicare soltanto le variazioni «rilevanti ai fini della concessione del beneficio». Queste conclusioni sono state condivise dal giudice dell'opposizione, secondo il quale l'obbligo assunto da chi richiede di essere ammesso al beneficio «non ha ad oggetto qualsiasi variazione di reddito, ma solo quelle rilevanti» e, tuttavia, la rilevanza non dipende dal superamento della soglia di ammissibilità al beneficio. [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione ha preliminarmente osservato che l'istante avrebbe potuto presentare una nuova richiesta di ammissione al beneficio modificandola nel senso indicato dalla Corte di appello e impegnandosi a comunicare ogni variazione di reddito rilevante. Ha richiamato, poi, la sentenza Sez. U, n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871 (pag. 10 della motivazione) nella quale si legge che le falsità o le omissioni delle dichiarazioni obbligatorie «possono comportare la revoca del beneficio solo nei casi di cui all'art. 112 d.P.R. n. 115 del 2002, se risulti provata (o comunque deducibile) la mancanza originaria delle condizioni reddituali ed in caso di condanna per il reato previsto dall'art. 95. Né appare contraddittoria la circostanza che sia possibile revocare il beneficio nei confronti di coloro che omettano la comunicazione di variazioni reddituali (art. 112, lett. a) e mantenerlo nei confronti di coloro che, sin dall'origine, hanno reso dichiarazioni false o incomplete, atteso che l'obbligo di comunicazione (e le conseguenze della sua inosservanza), è assunto a pena di inammissibilità e discende da un'espressa previsione di legge, restando comunque correlato a variazioni dei limiti di reddito "rilevanti" ai sensi dell'art. 79 lett. d)». 2Ha richiamato, inoltre, la sentenza Sez. 4, n. 39028 del 20/09/2022, Rizza, Rv. 283586, secondo la quale, per stabilire la "rilevanza" della omessa comunicazione ai fini della revoca del beneficio, il giudice «è tenuto a valutare tutti gli elementi, di natura oggettiva, a tale fine significativi, quali l'entità dell'incremento reddituale, la prossimità del nuovo importo alla soglia-limite e il numero delle annualità interessate alla variazione». 3. Contro l'ordinanza che ha confermato la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso articolando cinque motivi di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 3.1. Col primo motivo, il difensore sostiene che la motivazione fornita dal provvedimento impugnato sarebbe solo apparente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, non avrebbe spiegato perché l'impegno assunto, consistente nel «comunicare le variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio», non sarebbe conforme alla previsione dell'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002. Il difensore osserva che la norma in esame richiede a chi voglia essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato di impegnarsi a comunicare «le variazioni rilevanti dei limiti di reddito». Sottolinea che il riferimento ai limiti di reddito richiama il contenuto dell'art. 76 del medesimo d.P.R. e sostiene che la tesi secondo la quale la rilevanza non dovrebbe essere valutata tenendo conto di quei limiti non è rispettosa della ratio della norma. In tesi difensiva, non sarebbe conforme alla lettera della legge - e sarebbe, comunque, manifestamente illogico - ritenere che, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia necessario un impegno a comunicare anche variazioni che non comportano il superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 76, atteso che variazioni siffatte non possono essere qualificate come «variazioni rilevanti». In tesi difensiva, il percorso logico-giuridico seguito dal giudice dell'opposizione non sarebbe reso comprensibile dal richiamo alla giurisprudenza di legittimità. Le sentenze citate, infatti, riguardano l'applicazione dell'art. 112 lett. a) d.P.R. n. 115/2002 e non l'ammissione al beneficio. L'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe omesso di considerare un fatto «decisivo», rappresentato dalla circostanza, «dedotta in opposizione, che il ricorrente ha comunque assunto un impegno espresso a comunicare eventuali variazioni reddituali rilevanti ai fini del beneficio e che non è mai stata allegata, né accertata, alcuna concreta violazione di tale obbligo, né in termini di superamento dei limiti di reddito, né di mancata comunicazione di variazioni effettivamente intervenute» (così, testualmente, pag. 10 dell'atto di ricorso). 33.2. Col secondo motivo, il difensore deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 79 d.P.R. n. 115/2002. Osserva che il provvedimento impugnato ha ritenuto inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] per la sola ragione che l'impegno a comunicare le variazioni di reddito parlava di «variazioni rilevanti ai fini della concessione del beneficio» e non riproduceva testualmente la formulazione dell'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002, senza che fosse emersa in alcun modo l'infondatezza della pretesa o la non corrispondenza al vero del contenuto sostanziale dell'istanza. Sostiene, inoltre, che l'impegno a comunicare le variazioni di reddito è stato «espresso in termini che, lungi dal restringere l'obbligo, lo riconducono alle variazioni idonee ad incidere sulla permanenza dei requisiti per il beneficio» e sostiene che il [OSCURATO:PERSONA] dell'opposizione avrebbe «trasformato un requisito sostanziale (esistenza dell'impegno) in un requisito meramente formale (identità letterale della clausola rispetto al modello), introducendo di fatto una causa ulteriore di inammissibilità non prevista dal d.P.R. n. 115/2002 in violazione del principio di tassatività delle cause ostative all'accesso al beneficio». 3.3. Col terzo motivo, la difesa deduce falsa applicazione degli artt. 79 e 136 d.P.R. n. 115/2002 conseguente a una indebita commistione tra la fase della ammissione e la fase del controllo della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio. Osserva il difensore che l'art. 79 d.P.R. n. 115/2002 si limita a regolare il contenuto dell'istanza e che il rimedio tipico per la violazione degli obblighi dichiarativi non è la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, bensì la revoca del beneficio; revoca che, infatti, ha efficacia retroattiva o efficacia ex nunc a seconda che le condizioni per l'ammissione difettino ab origine o vengano meno. 3.4. Col quarto motivo, la difesa deduce violazione degli artt. 79 e 136 d.P.R. n. 115/2002/ conseguente all'errata applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871 e, più di recente, dalla Quarta Sezione penale con la sentenza n. 39028 del 20/09/2022, Rizza, Rv. 283586. Il difensore ricorda che questi arresti giurisprudenziali avevano ad oggetto ipotesi di revoca del beneficio e, pertanto, non si riferivano alla verifica sull'ammissibilità dell'istanza, ma al controllo ex post sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni obbligatorie. Secondo il difensore, l'obbligo di comunicare ogni variazione reddituale rilevante, anche se non tale da comportare il superamento dei limiti di reddito, opera nella fase successiva all'ammissione e la giurisprudenza invocata dal provvedimento impugnato non consente di ritenere inammissibile una istanza per la mera difformità lessicale tra l'impegno assunto e quello che la lettera della legge impone di assumere. 43.5. Col quinto motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 24 Cost. e dell'art. 6 CEDU. Sostiene che la Corte di appello di Firenze ha seguito una interpretazione troppo «formalistica» dei requisiti di ammissibilità dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato escludendo l'accesso al beneficio sulla base di «una difformità lessicale della clausola di impegno che non incide in alcun modo sulla sostanza dell'obbligo assunto». Ricorda che il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è inteso a garantire la difesa nel giudizio penale di cognizione e sostiene che, poiché ha precluso l'accesso al beneficio «per una ragione che non attiene né ai requisiti reddituali né alla serietà della pretesa, ma solo a un profilo di tecnica redazionale della clausola di impegno», la decisione impugnata contrasterebbe con i principi costituzionali e convenzionali in materia di diritto di difesa e giusto processo. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte/ chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso perché proposto da difensore non munito di procura speciale e fondato su motivi non solo generici, ma anche reiterativi di quelli già posti a fondamento dell'atto di opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per evidenti ragioni logiche, deve essere preliminarmente esaminato il tema della legittimazione del difensore dell'imputato a proporre ricorso contro l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002. Nella requisitoria scritta, infatti, il PG ha sostenuto che, poiché proposto da un difensore non munito di procura speciale, il ricorso sarebbe inammissibile. L'art. 99 d.P.R. n. 115/02 statuisce che l'interessato può proporre ricorso avverso il provvedimento che respinge l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (o la dichiara inammissibile come avvenuto nel caso di specie), entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97 dello stesso decreto, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento. Il ricorso è notificato all'ufficio finanziario, che è parte nel relativo processo. Il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. La disciplina di riferimento è offerta dagli artt. 14 e 15 d.lgs. 10 settembre 2011 n. 150, che hanno tipizzato i procedimenti relativi alle liquidazioni degli onorari di avvocato - in precedenza disciplinate dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794 - e quelli oppositivi al decreto di pagamento delle spese di giustizia. Si tratta di procedimenti improntati alla sommarietà, alla difesa anche personale della parte e, per quanto riguarda i 5giudizi di opposizione sulle spese di giustizia, caratterizzati anche dall'assenza di formalità e dalla possibilità di compiere atti di istruzione sulla base di regole non codificate, secondo le modalità valutate più opportune dal giudice nel rispetto delle regole proprie del procedimento camerale (Sez. 4, n. 17667 del 14/02/2019, Ciracì, Rv. 276086). Nel vigore della disciplina previgente (che, come detto, faceva riferimento all'art. 28 legge n. 794/1942), le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che gli elementi di specialità caratterizzanti il procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato consentono di qualificare tale procedimento come «collaterale e secondario rispetto al rapporto processuale principale di cui è indiscutibilmente una procedura accessoria, intesa a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria» (Sez. U, n. 30181 del 24/05/2004, Graziano, Rv. 228118). Ne hanno desunto che, per le fasi non disciplinate, è necessario coordinare tale sub-procedimento con le disposizioni generali previste per il procedimento principale; vale a dire con la disciplina del processo penale di cui agli art. 548 e ss. cod. proc. pen. Il supremo Collegio ha ritenuto, pertanto, che all'opposizione prevista dall'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 dovessero applicarsi i principi desumibili dagli artt. 99, 571, comma 3, e 613 cod. proc. pen. in materia di impugnazioni e, anche nel procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al difensore fosse riconosciuto un diritto di impugnazione autonomo e parallelo rispetto a quello attribuito all'interessato. Le Sezioni Unite sono giunte a conclusioni differenti per quanto riguarda i soggetti processuali diversi dall'imputato, indagato o condannato. Hanno rilevato, infatti (pag. 11 della motivazione), che il difensore di questi soggetti processuali è «fornito di una rappresentanza processuale [...] meno ampia» ed è «privo di autonoma legittimazione all'impugnazione» sicché può essere ammesso ad impugnare ai sensi dell'art. 99 d.P.R. n. 115/2002 «solo se munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.». Un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ha ritenuto che i principi affermati dalla sentenza n. 30181/2004 dovessero restare operanti anche nel mutato quadro normativo di riferimento (costituito oggi dagli artt. 14 e 15 d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150). Si è ribadito che il richiamo al processo «speciale» previsto per gli onorari di avvocato, non esclude la necessità di tenere conto che il procedimento previsto dall'art. 99, comma 3, d.P.R. n.115/2002, è accessorio rispetto al rapporto processuale penale principale ed è volto a garantire la difesa del soggetto nel giudizio penale di cognizione ordinaria. Si è concluso pertanto che, anche dopo la modifica delle norme che disciplinano il processo per gli onorari di avvocato, il difensore dell'imputato è autonomamente legittimato a proporre opposizione avverso il decreto di inammissibilità o rigetto 6di un'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato che sia stata proposta in un procedimento penale (in tal senso: Sez. 4, n. 13230 del 27/01/2022, Galloni, Rv. 283018; Sez. 4, n. 48793 del 09/10/2019, Morello, Rv. 277420; Sez.4, n.15197 del 1/02/2017, Diop, non massimata). A ciò deve aggiungersi che il ricorso è stato sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato difensore di fiducia da [OSCURATO:PERSONA], e che nell'atto di nomina (allegato al ricorso) [OSCURATO:PERSONA] ha conferito al legale «ogni facoltà connessa al mandato difensivo» ed anche lo specifico potere di «proporre impugnativa avverso qualsiasi ordinanza, decreto e sentenza pronunciata nel processo». Per quanto esposto, devono essere disattesi i rilievi formulati nella requisitoria scritta del Procuratore generale quanto alla legittimazione all'impugnazione del difensore. 2. Fatta questa premessa, si deve procedere all'esame dei motivi di ricorso che sono fondati solo in parte e nei termini di seguito specificati. È doveroso premettere che, come risulta dall'atto di ricorso, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata proposta in data 10 luglio 2023, il giudizio di appello a carico di [OSCURATO:PERSONA] si è concluso con sentenza del 17 luglio 2023 e il decreto col quale l'istanza è stata dichiarata inammissibile è stato emesso in epoca successiva (il 25 agosto 2023). La circostanza che l'inammissibilità sia stata dichiarata a giudizio di appello ormai concluso spiega perché l'imputato non abbia proposto una nuova istanza, conforme nella sua formulazione letterale al contenuto dell'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002. La dichiarazione di inammissibilità, tuttavia, non è per ciò solo lesiva del diritto di difesa. Com'è evidente, infatti, è onere di chi voglia avvalersi dell'istituto previsto dagli artt. 74 e ss. d.P.R. n. 115/2002 proporre una domanda ammissibile. 3. Secondo il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002, chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve impegnarsi a comunicare ogni «variazione rilevante dei limiti di reddito» e l'impegno assunto dall'istante a comunicare le variazioni di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio» non è sufficiente, perché non comprende tutte le variazioni rilevanti. L'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], pertanto, è stata dichiarata inammissibile perché sì è ritenuto che, impegnandosi a comunicare variazioni di reddito «rilevanti ai fini della concessione del beneficio», egli non avesse assunto un impegno corrispondente a quello previsto, a pena di inammissibilità, dalla lettera della legge. 7Col primo e secondo motivo, la difesa contrasta in radice l'interpretazione fornita dai giudici di merito. In tesi difensiva, l'obbligo di comunicazione che l'istante è tenuto ad assumere quando chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato non può essere inteso come riferito ad ogni variazione del reddito perché riguarda solo le variazioni rilevanti dei limiti di reddito. Osserva il difensore che i limiti di reddito previsti dal d.P.R. n. 115/2002 sono quelli che consentono l'ammissione al beneficio e ne desume che l'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, un impegno a comunicare le variazioni di reddito che determinano il superamento di quei limiti, non essendo possibile considerare «rilevante» una variazione dei «limiti di reddito» se non con riferimento ai limiti indicati dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002. 3.1. La giurisprudenza penale di legittimità si è occupata del tema che costituisce oggetto del presente ricorso solo indirettamente, nel delineare l'ambito operativo dell'art. 112 d.P.R. n. 115/2002 che disciplina la revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale e, quindi, le omissioni delle comunicazioni obbligatorie dalle quali la revoca può derivare. La connessione tra i due temi è evidente: l'obbligo di comunicazione trova la propria fonte nell'impegno che, ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d), deve essere assunto, a pena di inammissibilità dell'istanza, da chiunque chieda di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, sotto il profilo logico, ciò porta a ritenere che vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'impegno assunto e le omissioni il cui accertamento può comportare la revoca del beneficio. Come anche il provvedimento impugnato ricorda, con la sentenza n. 14723 del 19/12/2019, dep. 2020, Pacino, Rv. 278871, le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a valutare se la falsità o incompletezza dell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ne comporti in ogni caso l'inammissibilità (e comporti, dunque, la revoca ove l'ammissione sia avvenuta) o, invece, la falsità dell'autocertificazione allegata all'istanza ne determini l'inammissibilità solo quando i redditi effettivi superino i limiti di legge, con la conseguenza che, se il limite di reddito non è superato, la revoca non deve essere disposta sempre, ma solo nelle ipotesi espressamente disciplinate dagli artt. 95 e 112 d.P.R. n. 115 del 2002. Chiamato a dirimere il contrasto tra le due opzioni interpretative, il massimo Consesso di legittimità ha ritenuto che una autocertificazione falsa o incompleta, qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, comporti la revoca dell'ammissione al beneficio soltanto se vi è stata condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002 e solo nei casi previsti dall'art. 112 del decreto medesimo. 8Per rendere più chiaro il contenuto della decisione in esame è necessario ricordare che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, «le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato» integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002, «indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (Sez. U., n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152). Alla luce di questo consolidato orientamento, si è ritenuto che la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, possa intervenire anche nei confronti di soggetti che avevano diritto all'ammissione al beneficio. Muovendo da queste premesse, con la sentenza n. 14723/2020 le Sezioni Unite hanno affermato che, se la condanna interviene, ad essa consegue di diritto, ai sensi dell'ultima parte dell'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, «la revoca con efficacia retroattiva» del beneficio «e il recupero, a carico del responsabile, delle somme corrisposte dallo Stato», ma la situazione è diversa se non v'è stata condanna. Il supremo Collegio ha sottolineato a tal fine (pag. 9 della motivazione) che, in questo caso, «la non esatta o, addirittura, falsa dichiarazione sulle condizioni di reddito» non determina da se sola l'inammissibilità della domanda o la revoca del decreto dì ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che la revoca deve essere disposta, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), «d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92». Le Sezioni Unite hanno esaminato anche l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 112, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 115/2002, perché riferita a una condotta omissiva (dunque, a situazioni nelle quali la variazione di reddito non comunicata potrebbe non aver determinato il superamento dei limiti di reddito indicati dall'art. 76). Hanno osservato in proposito (pag. 10 della motivazione) che, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. a), la revoca deve essere disposta «nei confronti di coloro che omettano la comunicazione di variazioni reddituali» e ha sostenuto che questa previsione non contrasta con l'affermazione secondo la quale il beneficio può essere mantenuto «nei confronti di coloro che, sin dall'origine, hanno reso dichiarazioni false o incomplete, atteso che l'obbligo di comunicazione [...] è assunto a pena di inammissibilità e discende da una espressa previsione di legge, restando comunque correlato a variazioni dei limiti di reddito "rilevanti" ai sensi dell'art. 79, lett. d)». 9Nel chiarire quest'ultima affermazione, le Sezioni Unite hanno precisato: - che «l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio» (sul punto le Sezioni Unite richiamano, condividendola, Sez. 4, n 43593 del 07/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260308); - che la comunicazione è dovuta «anche se le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento [...], dovendosi rendere noti i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio» (sul punto le Sezioni Unite richiamano, condividendola, Sez. 5, n. 13309 del 24/01/2008, Marino, Rv. 239387). Le Sezioni Unite non hanno preso in esame l'ipotesi prevista dall'art. 112, comma 1, lett. b), d.P.R. n.115/2002 (secondo la quale il magistrato deve procedere alla revoca «se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione») perché erano chiamate a decidere se la revoca fosse doverosa anche nell'ipotesi in cui i redditi effettivi non avessero superato i limiti di legge e questo problema non si può porre nell'ipotesi di cui all'art. 112, comma 1, lett. b) atteso che, in questo caso, è lo stesso interessato ad attestare il superamento dei limiti di reddito. Come si è detto, però, nel definire l'ambito operativo dell'art. 112, comma 1, lett. a), il supremo Collegio ha affermato che l'obbligo di comunicare le variazioni di reddito esiste anche se quelle variazioni non determinerebbero necessariamente la revoca del beneficio, purché si tratti di variazioni suscettibili di essere valutate a tal fine. Ha sottolineato, infatti, che deve trattarsi di variazioni «rilevanti dei limiti di reddito» - perché così recita testualmente l'art. 79, lett. d) - e che l'impegno di comunicare tali variazioni, assunto a pena di inammissibilità, è correlato a un «obbligo di lealtà» che il singolo assume verso le istituzioni con la presentazione dell'istanza, in forza del quale devono essere resi noti «i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità». Così argomentando, il supremo Collegio ha limitato la possibilità della revoca all'omissione delle comunicazioni che, pur non comportando necessariamente il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, potrebbero essere valutate a tal fine. Il contenuto dell'art. 112, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115/2002, in base al quale l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve 10essere revocata «se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito» è stato interpretato, dunque, alla luce del contenuto dell'art. 79, comma 1, lett. d): si è ritenuto che la comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito sia dovuta - come è previsto nell'impegno che l'interessato assume ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) - solo per «le variazioni rilevanti» e che siano tali quelle suscettibili di essere valutate ai fini della revoca del beneficio. 3.2. La sentenza Sez. 4, n. 39028 del 20/09/2022, Rizza, Rv. 283586, si è mossa all'interno di queste coordinate ermeneutiche. Ha sostenuto, infatti (pagg. 3 e 4 della motivazione): - che l'omessa comunicazione di una variazione di reddito (espressamente prevista dall'art. 112, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002 come motivo di revoca del beneficio) non riguarda qualsiasi variazione, ma solo le variazioni rilevanti; - che, infatti, l'impegno assunto ai sensi dell'art. 79, lett. d), d.P.R. n. 115/2002, riguarda le «variazioni rilevanti dei limiti di reddito» e sarebbe illogico ritenere che la revoca possa conseguire anche all'omessa comunicazione di variazioni non rilevanti; - che, come precisato dalle Sezioni Unite, le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti» non sono soltanto quelle che determinano il superamento della soglia di ammissione al beneficio e, tuttavia, per essere rilevanti (e far sorgere l'obbligo di comunicazione) le variazioni devono essere tali da poter comportare una valutazione dell'autorità giudiziaria sulla necessità della revoca; - che, infatti, l'impegno assunto è correlato a un «obbligo di lealtà» che il singolo assume verso le istituzioni con la presentazione dell'istanza, in forza del quale devono essere resi noti «i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità». Da queste premesse la sentenza in esame ha desunto che, accertata l'omessa comunicazione, il [OSCURATO:PERSONA] non può per ciò solo procedere alla revoca del beneficio, ma deve «stabilire la rilevanza della variazione» non comunicata, valutando «tutti i fattori più significativi di natura oggettiva, quali, ad esempio, l'entità dell'aumento del reddito, la prossimità dell'importo modificato alla soglia limite per l'accesso al gratuito patrocinio e il numero delle annualità nelle quali si è verificata la variazione». 4. I principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite e dalla conforme giurisprudenza successiva rendono evidente l'infondatezza del primo e del secondo motivo. Chi chiede di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, infatti, deve impegnarsi a pena di inammissibilità, a comunicare «le variazioni rilevanti dei limiti di reddito» e tale impegno è correlato a un «obbligo di lealtà» 11che il singolo assume verso le istituzioni. L'impegno che deve essere assunto, dunque, non riguarda - come la difesa vorrebbe - le sole variazioni di reddito che determinano il superamento dei limiti di reddito indicati dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002, ma si riferisce ad ogni variazione che, per la sua rilevanza, pur non rendendo evidente il superamento dei limiti di reddito, sia suscettibile di essere valutata ai fini della eventuale revoca del beneficio. D'altra parte, se l'omessa comunicazione delle variazioni dei limiti di reddito potesse essere considerata rilevante solo quando l'interessato avrebbe dovuto comunicare la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni previste per l'ammissione, la disposizione di cui all'art. 112, comma 1, lett. a) non avrebbe ragion d'essere perché disciplinerebbe una ipotesi già prevista dall'art. 112, comma 1, lett. d), nella quale sarebbe assorbita. Va ricordato in proposito che, nella sua formulazione originaria, l'art. 112 d.P.R. n. 115/2002 prevedeva che il decreto di revoca potesse essere adottato d'ufficio nei casi previsti dal comma 1 lett. a), b) e c), ma non nel caso di cui al comma 1, lett. d) (nel quale la revoca era possibile solo «su richiesta dell'ufficio finanziario competente»), ma questa distinzione è stata eliminata dal d.l. 30 giugno 2005 n. 115, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 2005, n. 168, che, senza intervenire sull'art. 112, comma 1, lett. a), ha modificato l'art. 112, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 115/2002 e ha stabilito che la revoca dell'ammissione possa essere disposta «d'ufficio o su richiesta dell'ufficio finanziario competente presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito di cui agli articoli 76 e 92». 5. Col terzo e quarto motivo la difesa si duole che i giudici di merito abbiano ritenuto l'inammissibilità dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una mera difformità lessicale tra l'impegno assunto e quello che la lettera della legge impone di assumere e, per questa parte, il ricorso è fondato. Come si è detto, la giurisprudenza di legittimità sin qui illustrata ha limitato la revoca del beneficio: - ai casi nei quali la falsità di dichiarazioni obbligatorie abbia dato luogo a una condanna per violazione dell'art.95 d.P.R. n. 115/2002 (in questi casi la revoca è prevista proprio dall'art. 95, quale conseguenza legale della condanna); - ai casi nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di reddito previsti per l'ammissione al beneficio (ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002); 12- ai casi in cui l'interessato abbia omesso di comunicare eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito come si era impegnato a fare ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002. Tale ultima ipotesi di revoca, prevista dall'art. 112, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 115/2002 è stata interpretata restrittivamente, sottolineando che non ogni variazione dei limiti di reddito non comunicata determina la revoca perché l'impegno di comunicazione riguarda solo le variazioni rilevanti. Si è precisato che devono essere ritenute tali (nel rispetto del principio di offensività) solo le variazioni che potrebbero assumere rilevanza ai fini della revoca; variazioni che l'interessato è tenuto a comunicare «nell'adempimento di un obbligo di lealtà» vero le istituzioni per consentire all'autorità giudiziaria dì compiere le valutazioni del caso. Da questa interpretazione, volta a limitare la possibilità di revoca - e, quindi, a favorire il mantenimento del beneficio a tutela dei diritti di difesa di persone sprovviste di mezzi economici - i giudici di merito hanno tratto argomenti per sostenere che, ai fini della ammissione al beneficio, sarebbe necessaria una esatta corrispondenza letterale tra il testo dell'art. 76, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002 e il contenuto dell'impegno che deve essere assunto da coloro che chiedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'inammissibilità dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata ritenuta solo perché, invece di impegnarsi a comunicare «fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione», egli si è impegnato a comunicare «fino a che il processo non sia definito, le variazioni dei limiti di reddito rilevanti ai fini della concessione del beneficio, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione». L'argomentazione sviluppata non risponde a canoni ermeneutici coerenti. Non considera, infatti, che l'impegno a comunicare le variazioni dei limiti di reddito, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. n. 115/2002, non riguarda il passato, ma il futuro, perché non riguarda l'annualità rilevante ai fini della concessione, ma le variazioni di reddito che intervengano a partire dalla presentazione della dichiarazione, fino alla definizione del procedimento e per tutta la sua durata, sicché l' impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] a comunicare le variazioni dei limiti di reddito «rilevanti ai fini della concessione» doveva essere inteso come riferito a tutte le variazioni successive alla presentazione dell'istanza suscettibili di essere valutate per stabilire se 13mantenere l'ammissione al beneficio, in coerenza con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò trova conferma nella lettura dell'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, che non si applica nel caso di specie perché disciplina la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario. Ed invero, ancorché nel processo penale e in quello civile, amministrativo, contabile e tributario l'istanza di ammissione debba avere identico contenuto - e identico sia, di conseguenza, il contenuto dell'impegno che l'interessato deve assumere ai sensi dell'art. 79, comma 1, lett. d) - l'art. 136 collega la revoca del beneficio alle modifiche «delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione»; definisce, quindi, il concetto di «dichiarazioni rilevanti» avendo riguardo alle valutazioni che devono essere compiute per stabilire se il beneficio debba essere mantenuto e perciò consente, anche nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di giungere a conclusioni coerenti con quelle alle quali è giunta la giurisprudenza penale di legittimità interpretando l'art. 112, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 115/2002. 6. Alla luce delle considerazioni svolte si deve concludere che, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, dal contenuto dell'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] - e dalla non corrispondenza letterale tra il testo di questo impegno e il testo dell'art. 76, comma 1, lett. d) - non si può desumere che l'istante non si sia impegnato a comunicare le variazioni dei limiti di reddito rilevanti nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità. Ne consegue che la dichiarazione di inammissibilità è stata pronunciata fuori dai casi consentiti dalla legge e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Presidente della Corte di appello di Firenze. P.Q.M