CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 35474/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lità decreto ingiuntivo Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC Dott. [OSCURATO:PERSONA] - rel Consigliere - R.G.N Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere . - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr 8119/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via delle Medaglie d’Oro 169, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimato- avverso il decreto nr. 3364/2021 pronunciato in data 16/2/2021 dal Tribunale di Ragusa; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2023 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ragusa, c on decreto del 16/2/2021 , ha respinto l’opposizione ex art 9 8 l. fall. proposta da [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l’ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] srl del credito di € 69.722,93, vantato a titolo di spettanze retributive, portato da decreto ingiuntivo reso esecutivo il 21/4/2016,anteriormente alla sentenza dichiarativa. 1.1 Il tribunale, in primo luogo, in accoglimento dell’eccezione pregiudiziale proposta dal curatore- qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c.- ha ritenuto che il decreto ingiuntivo fosse inopponibil e al Fallimento perché non poteva considerarsi passato in giudicato , essendo stato notificato a [OSCURATO:PERSONA] in bonis non presso la sede, ma presso la residenza del legale rappresentante designato con delibera del 7.4.2014 non ancora iscritta nel registro delle imprese, tanto che l’opposizione ex art. 645 c.p.c. , da questi proposta in nome e per conto della società, era stata dichiarata inammissibile sul rilievo del difetto dei suoipoteri rappresentativi. 1.2 Ha quindi osservato, nel merito, che il credito portato dal provvedimento monitorio risultava in parte estinto per intervenuto pagamento, come pure eccepito dal curatore, e per il residuo non dovuto per essere stato il Blandino assunto a tempo indeterminato presso altra società. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione del decreto sulla base di cinque motivi illustrati con memoria . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2193, 2475, 2248 e 2436 5°comma e 2909 c . c . , 156, 160, 145, 138, 139 , 615 e 650 c . p . c . , per aver il tribunale erroneamente ritenuto che il decreto ingiuntivo, benché munito di formula di definitiva esecutività, fosse inopponibile al F allimento . Deduce al riguardo che la notifica del provvedimento monitorio era stata regolarmente effettuata al legale rappresentante della debitrice, [OSCURATO:PERSONA] , benché la sua nomina non foss e stata ancora iscritta nel Registro delle Imprese; aggiunge che, in ogni caso, trattandosi di mera invalidità della notifica, il rimedio previsto per farla valere non era l’opposizione all’esecuzione, strumento processuale utilizzabile solo in caso di notifica inesistente, ma l’opposizione tardiva ex art 650 c.p.c.. 2 .Il motivo è fondato. 2.1 Risulta accertato che il ricorrente chiese ed ottenne nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del credito di lavoro poi insinuato allo stato passivo del fallimento della società e che i l giudizio proposto dall’ingiunta ai sensi dell’art. 645c.p.c. si conclus e con sentenza , non appellata e passata in giudicato prima dell’apertura della procedura concorsuale, che dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione. 3. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte,"di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso, cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 c.p.c. , e tale rimedio è proponibile, ove l'esecuzione inizi, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso; qualora, viceversa, l'ingiunto deduca un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza, l'unico rimedio esperibile si identifica nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cuial comma 3 di detta norma " ( cfr . tra le tante Cass.nr .9050/2020, 17308/2015, 25713/2014, 1219/2014, 8126/2010, 15862/2009). 3.1 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che qualsiasi vizio della notificazione non può che comportarne la nullità. Quello di "inesistenza", invece, è concetto da riservare ad ipotesi eccezionali: ovvero oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege , eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (cfr. Cass . S.U, n. 14916/2016) 3.2 N el caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo, infruttuosamente tentata presso sede della società [OSCURATO:PERSONA] srl, venne eseguita presso la residenza della persona fisica che , come accertato dallo stesso giudice a quo , era stata investita della carica di amministratore della società, anche se la sua nomina non era stata ancora iscritta nel registro delle imprese. 3.3 La notifica effettuata con le suindicate modalità, pur volendo attribuire una qualche rilevanza alla circostanza che l’atto fosse stato consegnato all’amministratore in carica anziché a quello ancora risultante dal registro delle imprese, non può certamente ritenersi inesistente secondo i principi enunciati dalla richiamata sentenza delle S.U. 3.4. Né, d’altro canto, può assumere rilevanza il fatto che il giudice investito dell’opposizione al decreto ingiuntivo l’abbia (erroneamente) dichiarata inammissibile per difetto dei poteri rappresentativi in capo a colui che l’aveva proposta in nome e per conto della società. 3.5. Ne consegue che il passaggio in giudicato del decreto monitorio, e la sua opponibilità al Fallimento, non poteva no essere travolti da un’ eccezione del curatore qualificabile ai sensi dell’art.615 c.p.c., ma solo da una pronuncia emessa all’esito di un giudizio ex art 650 c.p.c. che non risulta essere mai stato promosso. 4. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa al Tribunale di Ragusa in diversa composizione il quale si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 5. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che investono gli accertamenti con i quali il tribunale ha respinto nel merito la pretesa creditoria del ricorrente, restano assorbiti, posto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo copriva il dedotto e il deducibile e che dunque era precluso al curatore di sollevare eccezioni attinenti a fatti anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziario. 5.1.Parimenti assorbito è il quinto motivo di ricorso, con il quale Blandino lamenta di essere stato ingiustamente condannato al pagamento delle spese del giudizio di opposizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti , cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ragusa in diversa composizione cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio. C