CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39810/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso promosso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è meramente riproduttivo di censure rigettate dalla Corte di merito con motivazione priva di aporie logiche, avendo confutato la tesi difensiva, incentrata sulla sussistenza di una asserita grave crisi finanziaria dovuta a rilevanti perdite per crediti divenuti inesigibili, il che rendeva impossibile l'adempimento del debito tributario, osservando, come già ritenuto dal primo giudice, che non era stata fornita la prova né dell'esistenza di una crisi di liquidità, posto che non erano stati prodotti documenti idonei a ricostruire il complessivo stato patrimoniale della società, né che l'imputato, in ogni caso, aveva posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per i proprio patrimonio, per reperire le somme necessarie per l'adempimento tributario; ritenuto che il secondo motivo, che lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 12- bis d.lgs. n. 74 del 2000 in quanto l'imputato aveva presentato istanza di rateizzazione presso Equitalia stipulando atto di transazione fiscale, è manifestamente infondato, in quanto, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, non si confronta con il principio, costantemente affermato da questa Sezione, secondo cui la disposizione di cui all'art.12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito (ex multis, cfr Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'Angela, Rv. 280014); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 202