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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 38758/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 24 settembre 2020 confermava la la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva reso una motivazione errata in punto di diritto con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico per le ipotesi di ricettazione dell'autovettura e dell'arma utilizzata per il compimento della rapina. 1.2 Il difensore osserva inoltre che non si chiariva in che misura il ricorrente, passeggero allocato sul sedile posteriore della autovettura, avrebbe condiviso il tentativo di sottrarsi alla cattura, atteso che la realizzazione di pericolose manovre di guida erano state condotte eseguite da altro soggetto, rispetto alle quali la Corte di appello avrebbe dovuto motivare in quale aspetto si sarebbe manifestato l'apporto causale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Si deve infatti rilevare la natura meramente fattuale dei ricorso, in quanto con lo stesso il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289).

Inoltre, il ricorso è generico in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che l'utilizzazione del fucile e del veicolo "consente di ritenere acquisita la prova logica che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la provenienza illecita dei mezzi che sarebbero stati adoperati per ie programma delittuoso". 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è stato correttamente applicato il principio sancito da questa Corte (sez. 4, Sentenza n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998 - 01, pronunciata in caso analogo a quello in esame) secondo cui "Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano • \ ' commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto avevano fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, commessi durante la fuga a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria)." 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/07/2021 Il consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 24 settembre 2020 confermava la la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la Corte di appello aveva reso una motivazione errata in punto di diritto con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico per le ipotesi di ricettazione dell'autovettura e dell'arma utilizzata per il compimento della rapina. 1.2 Il difensore osserva inoltre che non si chiariva in che misura il ricorrente, passeggero allocato sul sedile posteriore della autovettura, avrebbe condiviso il tentativo di sottrarsi alla cattura, atteso che la realizzazione di pericolose manovre di guida erano state condotte eseguite da altro soggetto, rispetto alle quali la Corte di appello avrebbe dovuto motivare in quale aspetto si sarebbe manifestato l'apporto causale del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Si deve infatti rilevare la natura meramente fattuale dei ricorso, in quanto con lo stesso il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Inoltre, il ricorso è generico in quanto non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato che l'utilizzazione del fucile e del veicolo "consente di ritenere acquisita la prova logica che [OSCURATO:PERSONA] conoscesse la provenienza illecita dei mezzi che sarebbero stati adoperati per ie programma delittuoso". 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è stato correttamente applicato il principio sancito da questa Corte (sez. 4, Sentenza n. 49897 del 18/10/2018, S., Rv. 273998 - 01, pronunciata in caso analogo a quello in esame) secondo cui "Non configura il cosiddetto concorso "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano • \ ' commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto avevano fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie, commessi durante la fuga a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria)." 2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/07/2021 Il consigli
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