CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 38814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa in data 18 gennaio 2021, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi otto per art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, quale persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, ne violava le prescrizioni, non presentandosi al designato Commissariato di P.S. per l'apposizione della prescritta firma per un'asserita dimenticanza, prevista almeno tre volte a settimana, nella giornata del 4 marzo 2012 (domenica), con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 2. Avverso detto provvedimento ricorre [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi ad un motivo. 2.1. Con l'unico coacervato motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 99 cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione sul riconoscimento della contestata recidiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che si dichiari l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. 1.1. La Corte d'appello di Bari ritenuta provata la responsabilità del ricorrente sulla base della comunicazione della Questura di Bari e, con motivazione sintetica ma sufficiente, integrativa della decisione di primo grado, ha ritenuto correttamente che la violazione sia stata integrata (peraltro non è contestata) - insieme alla contestata recidiva - pur considerandola di contenuta gravità ma espressiva di accentuata pericolosità e di rilevante capacità a delinquere proprio per la natura infraquinquennale e specifica dei precedenti definitivi, unitamente a quanto si dirà al paragrafo che segue. 1.2. La motivazione è immune dal vizio rappresentato poiché la Corte distrettuale ha correttamente ritenuto che la violazione riscontrata, relativa alle prescrizioni impostegli con la sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, dimostri la persistente accresciuta pericolosità sociale che la misura di prevenzione intendeva fronteggiare. Il fatto che detta violazione sia avvenuta di domenica e sia stata attribuita a una mera dimenticanza conferma il giudizio di pericolosità perché, come condivisibilmente affermato, la domenica quale giorno festivo non può essere oggetto di confusione e quindi l'aver ignorato la prescrizione denota, invece, una scelta volontaria in opposizione alla misura posta a freno della rilevata pericolosità sociale. 2. Dalle considerazioni esposte deriva l'inammissibilità del ricorso con il pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 giugno