CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39908/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GUP del locale Tribunale, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati loro ascritti. Avverso la sentenza della Corte d'appello hanno proposto ricorsi per cassazione i difensore degli imputati. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione sia alla negata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia alla mancata indicazione degli elementi costitutivi della rapina. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione ìn ordine sia alla mancata correlazione tra accusa e sentenza, essendo l'imputato stato condannato anche per il reato di cui all'art. 336 c.p. a fronte della contestazione per il reato di cui all'art. 337 c.p., sia alla sussistenza degli altri reati e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono inammissibili. 2.1 Prendendo le mosse dal ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che la richiesta di rinnovare l'esame del teste D'[OSCURATO:PERSONA] è stata insindacabilmente disattesa dalla Corte d'appello, che ha precisato che le dichiarazioni rese dal predetto erano chiare e precise. Sulla base delle anzidette dichiarazioni la menzionata Corte ha ritenuto provato il delitto di rapina, avendo il teste riferito che tutti i detenuti "con accanita furia" lo avevano travolto, facendolo rovinare contro il muro del corridoio e sottraendogli le chiavi di mano. A fronte delle corrette e adeguate argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è ìn concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Peraltro, come già chiarito da questa Corte Suprema, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale, subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti; la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può essere censurata soltanto qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. VI, sentenza n. 1256 del 28 novembre 2013, dep. 14 gennaio 2014, CED Cass. n. 258236). Lacune che, nel caso in esame, non sono state dedotte specificamente e, ad ogni modo, sono state ritenute insussistenti con adeguata e logica motivazione. 2.2 Anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] si fonda su motivi non consentiti laddove sono state censurate le valutazioni poste a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per i reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] d'appello ha illustrato alle pagine 9, 10, 11 e 12 della sentenza le ragioni della ritenuta sussistenza dei reati e, come costantemente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201), non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. Infatti, il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta, che essi compiono per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 2.2.1 La doglianza sulla mancata correlazione tra accusa e sentenza, formulata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale rimarcato che nel capo d'imputazione, oltre alla resistenza a pubblico ufficiale, era descritta compiutamente anche la condotta di minaccia a pubblico ufficiale, sicché la mera omissione dell'articolo di legge non poneva un problema di mancata correlazione. In tal modo la Corte del merito ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento del Giudice di legittimità (Sez. 1, n. 30141 del 5/4/2019, Rv. 276602) secondo cui, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia descritto in modo puntuale, la mancata o l'erronea individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità. 3. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. Pacilli