Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 febbraio 2025

Cassazione n. 11421/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19815/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, in persona del rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 875/2024depositata il 26/06/2024.

Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 12/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: e che, tuttavia, avendone in modo congiunto le parti chiesto la compensazione, è di giustizia provvedere in tale ultimo senso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma,il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19815/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A, in persona del rappresentante p.t., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 875/2024depositata il 26/06/2024. Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 12/02/2025; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali: e che, tuttavia, avendone in modo congiunto le parti chiesto la compensazione, è di giustizia provvedere in tale ultimo senso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma,il 2
Decreto Cassazione n. 11421/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris