CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 36136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRENTOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del TRIBUNALE di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il pubblico ministero contesta la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti oggetto della sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], non è sorretto dal necessario interesse, non avendo il ricorrente esplicitato un pregiudizio, concreto e suscettibile di essere eliminato, dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata, limitandosi il ricorso ad una mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.. Così deciso in Roma, il 22 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente