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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11527/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 1892/25/2017, depositata indata 26 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n.

TVK030101200/2012, con il quale, inrelazione all’anno 2007, determinava maggiore reddito (EuroNumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/202674.128,00), per effetto del disconoscimento dei costi sostenuti perData pubblicazione 28/04/2026remunerare le prestazioni indicate in due fatture (nn. 13 e 15 del2007, emesse dalla Impredil) e ritenute oggettivamente inesistenti.L’Ufficio contestava, inoltre, l’indebita detrazione dell’IVA, per Euro4.860,00.La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Foggia, che accoglieva in parte il ricorso;precisamente, riteneva insussistenti le operazioni indicate nellefatture e, pertanto, indebitamente detratta l’IVA ad esse relativa;annullava, invece, l’avviso impugnato in ordine ad IRES ed IRAP inquanto l’incremento del reddito scaturente dal disconoscimento deicosti era annullato dalla riduzione dei ricavi ottenuti dalle operazionieseguite sostenendo i detti costi (richiamava, all’uopo, l’art. 8,comma 2, d.l. 16/2012).2.

L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia,chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui era stataannullata la ripresa relativa alle imposte dirette; la contribuente sicostituiva contestando l’avverso gravame e spiegando appelloincidentale volto all’annullamento dell’avviso anche con riferimentoall’IVA.La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo infondatol’assunto secondo cui il disconoscimento dei costi implichinecessariamente l’abbattimento dei ricavi ‘ipoteticamente ottenutidagli atti di esercizio dell’impresa svolti per mezzo delle prestazioni(verosimilmente beni e servizi) acquisite sostenendo i primi’ (pag. 2della sentenza).3.

Per la cassazione della citata sentenza la contribuente haproposto ricorso affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle entrate hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/20261.

Con il primo motivo la contribuente lamenta la «violazioneData pubblicazione 28/04/2026dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in relazione all’articolo360, primo comma n. 3».

Sostiene che nell’avviso di accertamentol’A.F. faceva riferimento alla verifica fiscale condotta nei confrontidella ditta individuale IMPREDIL di [OSCURATO:PERSONA], ma il relativo PVCnon era allegato all’atto impugnato, bensì solo sommariamenteriprodotto, con conseguente violazione del diritto di difesa dellasocietà.

Censurabile è, infine, l’affermazione del giudice di appellosecondo cui la conoscenza del contenuto della nota richiamatanell’avviso di accertamento non avrebbe incrementato le possibilitàdi difesa della ricorrente.1.1.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascunaidonea ex se a fondarne la relativa declaratoria.1.2.

La CTR ha ritenuto infondato il motivo di appelloincidentale spiegato dalla contribuente, relativo alla violazionedell’art. 7 dello Statuto del contribuente, evidenziando che ‘l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società contiene unaesaustiva esposizione delle ragioni per le quali le fatture emessedalla “Impredil” ivi richiamate avrebbero documentato operazionioggettivamente inesistenti’; in particolare, sono enumerati i plurimi‘motivi che portano a concludere per la natura di “cartiera” dellasocietà emittente e per la fittizietà delle operazioni’; sicché lacontribuente fu messa nelle condizioni di difendersi pienamente dallapretesa tributaria (pag. 3 della sentenza).1.3.

Ora, a fronte di tale congrua e specifica motivazione, laricorrente non ha riprodotto l’avviso impugnato (nemmeno perstralci) nel ricorso per cassazione, ciò che impedisce a questa Cortel’esame della censure; l’inammissibilità discende dalla violazionedell'art. 366 c.p.c.: nel giudizio tributario, qualora il ricorrentecensuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto ilprofilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità dellamotivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorsoriporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che siNumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/2026assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine diData pubblicazione 28/04/2026consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esamedel ricorso (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13358).1.4.

Sotto altro profilo va evidenziato che il motivo in scrutinio,sotto l’apparente violazione di legge, mira in realtà ad una diversavalutazione del contenuto dell’avviso impugnato (senza, si ribadisce,nemmeno riportarlo) ed a sovvertire, in modo inammissibile, ilgiudizio di fatto (circa la motivazione dello stesso in termini di pienaaderenza all’art. 7 l. 212/2000) compiuto dal giudice di merito disecondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927), che deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.Nella specie, inoltre, il motivo è affidato ad una mera censuradell’operato della CTR, con l’indicazione di alcune pronunce di questaCorte, senza alcun riferimento, di contro, alla concreta vicenda edalle ragioni che avrebbero impedito alla contribuente di dispiegareidonee difese (nella specie, tra l’altro, comunque svolte).2.

Con il secondo motivo la società lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionedell’articolo 14 comma 4 bis legge 537/93 e articolo 8 comma 2 d.l.16/2013» per avere la CTR escluso qualsiasi rilevanza alla buonaNumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/2026fede della ricorrente, ‘fatto legittimante l’esercizio del diritto allaData pubblicazione 28/04/2026detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti’(pag. 7 del ricorso).

Inoltre, ‘sulla consistenza oggettiva delleoperazioni nulla poteva contestarsi trattandosi di lavori regolarmentesvolti e certificati e il cui pagamento era stato effettuato in manierareale e regolare’ (ancora pag. 7).2.1.

Il motivo non ha pregio.2.2.

È opportuno premettere che nella specie l’A.F. hacontestato al contribuente l'indebita detrazione relativamente adoperazioni oggettivamente (non già soggettivamente) inesistenti.Pertanto, da un lato, risulta inconferente il riferimento allabuona fede della contribuente: invero, nel caso di operazionioggettivamente inesistenti l’A.F. ha l'onere di provare chel'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativielementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anchequello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, unavolta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile labuona fede di quest'ultimo (Cass. 18/10/2021, n. 28628, e Cass.11/08/2023, n. 24565); dall’altro la prova contraria (incombentesulla contribuente) dell’effettiva esecuzione dell’operazione èrimasta confinata (nel motivo de quo) in una affermazione sfornitadi qualsiasi supporto probatorio.3.

Con il terzo (ed ultimo) motivo la società lamenta ancora«la violazione dell’articolo 14 comma 4 bis legge 537/93 e articolo 8comma 2 d.l. 16/12» stavolta in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., in particolare, per l’omessa pronuncia ‘su un puntodecisivo della controversia’ evidenziato nei gradi di merito (pag. 8del ricorso).

Afferma di aver dimostrato l’esistenza - mediante laperizia di parte redatta dall’ing.

Citrulli e gli assegni emessi neiconfronti della ditta esecutrice dei lavori - delle prestazioni eseguitenei confronti di enti pubblici.

Lamenta, poi, che sulla dettadocumentazione l’ADE non abbia osservato nulla nei due gradi dimerito; anzi, l’Ufficio non aveva disconosciuto l’esecuzione dei lavori,Numero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026di qui la deducibilità dei costi in quanto sostenuti per operazioniNumero di raccolta generale 11527/2026soggettivamente inesistenti.

Data pubblicazione 28/04/20263.1.

Il motivo, formulato in termini alquanto confusi,sovrapponendo la violazione di legge, l’omessa pronuncia su unpunto decisivo della controversia e l’omesso esame di un fattodecisivo, è infondato qualunque sia la sussunzione dello stessoall’interno della cornice normativa dell’art. 360, primo comma, c.p.c.3.2.

In primo luogo, non sussiste l’omesso esame (ai sensi deln. 5 dell’art. 360 c.p.c., espressamente indicato nel titolo del motivo)di un fatto decisivo per il giudizio (ovvero la perizia di parte e gliassegni), atteso che, pur volendo ammettere la loro riconducibilitàalla nozione di ‘fatto’ prevista dalla norma, di tali elementi la CTR hatenuto conto.

Con riferimento alla perizia di parte, il giudice diappello ha, infatti, evidenziato che essa riporta ‘una valutazione dicongruità effettuato in via meramente ipotetica ed astratta (ovverofondato sul presupposto, aliunde disconosciuto, che i lavoricommissionati dalla [OSCURATO:PERSONA] siano statieffettivamente eseguiti)’ (pag. 5 della sentenza); relativamente agliassegni prodotti in copia, invece, ha affermato la loro irrilevanzaprobatoria atteso che in difetto della ‘facciata posteriore dei titoli’con la girata per l’incasso era plausibile che non fossero statiincassati.3.3.

Inoltre, così come il primo, il motivo in scrutinio, sottol’apparente violazione di legge (anch’essa presente nel titolo delmotivo), mira in realtà ad una diversa valutazione del materialeprobatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto(circa la prova da parte della contribuente della esistenza delleoperazioni) compiuto dal giudice di merito di secondo grado.Proprio l’avvenuta (e congrua) valutazione delle circostanzeindotte dalla parte privata (perizia ed assegni) segna la manifestainfondatezza della doglianza relativa all’omessa pronuncia su queifatti probatori.Numero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/20263.4.

Il motivo è, infine, inammissibile anche sotto altro profilo:Data pubblicazione 28/04/2026le censure in cui la doglianza è sviluppata sono, tutte, mosse non giànei confronti della decisione della CTR (mai nemmeno citata nelcorpo del motivo), bensì unicamente nei confronti dell’operatodell’Ufficio.4.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla va disposto inrelazione alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez.

U. n. 4315/2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale delloStato;– resistente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaPuglia, Sezione Staccata di Foggia, n. 1892/25/2017, depositata indata 26 maggio 2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuentel’avviso di accertamento n. TVK030101200/2012, con il quale, inrelazione all’anno 2007, determinava maggiore reddito (EuroNumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/202674.128,00), per effetto del disconoscimento dei costi sostenuti perData pubblicazione 28/04/2026remunerare le prestazioni indicate in due fatture (nn. 13 e 15 del2007, emesse dalla Impredil) e ritenute oggettivamente inesistenti.L’Ufficio contestava, inoltre, l’indebita detrazione dell’IVA, per Euro4.860,00.La società impugnava l’atto innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Foggia, che accoglieva in parte il ricorso;precisamente, riteneva insussistenti le operazioni indicate nellefatture e, pertanto, indebitamente detratta l’IVA ad esse relativa;annullava, invece, l’avviso impugnato in ordine ad IRES ed IRAP inquanto l’incremento del reddito scaturente dal disconoscimento deicosti era annullato dalla riduzione dei ricavi ottenuti dalle operazionieseguite sostenendo i detti costi (richiamava, all’uopo, l’art. 8,comma 2, d.l. 16/2012).2. L’Ufficio spiegava appello innanzi alla Commissionetributaria regionale della Puglia, Sezione Staccata di Foggia,chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui era stataannullata la ripresa relativa alle imposte dirette; la contribuente sicostituiva contestando l’avverso gravame e spiegando appelloincidentale volto all’annullamento dell’avviso anche con riferimentoall’IVA.La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio ritenendo infondatol’assunto secondo cui il disconoscimento dei costi implichinecessariamente l’abbattimento dei ricavi ‘ipoteticamente ottenutidagli atti di esercizio dell’impresa svolti per mezzo delle prestazioni(verosimilmente beni e servizi) acquisite sostenendo i primi’ (pag. 2della sentenza).3. Per la cassazione della citata sentenza la contribuente haproposto ricorso affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate hadepositato atto con il quale ha chiesto di partecipare all’eventualeudienza di discussione.È stata fissata l’adunanza camerale per il 23 aprile 2026.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/20261. Con il primo motivo la contribuente lamenta la «violazioneData pubblicazione 28/04/2026dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212 in relazione all’articolo360, primo comma n. 3». Sostiene che nell’avviso di accertamentol’A.F. faceva riferimento alla verifica fiscale condotta nei confrontidella ditta individuale IMPREDIL di [OSCURATO:PERSONA], ma il relativo PVCnon era allegato all’atto impugnato, bensì solo sommariamenteriprodotto, con conseguente violazione del diritto di difesa dellasocietà. Censurabile è, infine, l’affermazione del giudice di appellosecondo cui la conoscenza del contenuto della nota richiamatanell’avviso di accertamento non avrebbe incrementato le possibilitàdi difesa della ricorrente.1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni, ciascunaidonea ex se a fondarne la relativa declaratoria.1.2. La CTR ha ritenuto infondato il motivo di appelloincidentale spiegato dalla contribuente, relativo alla violazionedell’art. 7 dello Statuto del contribuente, evidenziando che ‘l’avvisodi accertamento emesso nei confronti della società contiene unaesaustiva esposizione delle ragioni per le quali le fatture emessedalla “Impredil” ivi richiamate avrebbero documentato operazionioggettivamente inesistenti’; in particolare, sono enumerati i plurimi‘motivi che portano a concludere per la natura di “cartiera” dellasocietà emittente e per la fittizietà delle operazioni’; sicché lacontribuente fu messa nelle condizioni di difendersi pienamente dallapretesa tributaria (pag. 3 della sentenza).1.3. Ora, a fronte di tale congrua e specifica motivazione, laricorrente non ha riprodotto l’avviso impugnato (nemmeno perstralci) nel ricorso per cassazione, ciò che impedisce a questa Cortel’esame della censure; l’inammissibilità discende dalla violazionedell'art. 366 c.p.c.: nel giudizio tributario, qualora il ricorrentecensuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto ilprofilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità dellamotivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorsoriporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che siNumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/2026assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine diData pubblicazione 28/04/2026consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esamedel ricorso (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 13358).1.4. Sotto altro profilo va evidenziato che il motivo in scrutinio,sotto l’apparente violazione di legge, mira in realtà ad una diversavalutazione del contenuto dell’avviso impugnato (senza, si ribadisce,nemmeno riportarlo) ed a sovvertire, in modo inammissibile, ilgiudizio di fatto (circa la motivazione dello stesso in termini di pienaaderenza all’art. 7 l. 212/2000) compiuto dal giudice di merito disecondo grado.Orbene, a tal riguardo è sufficiente ricordare, sulla scia di uncostante indirizzo (ex multis, Cass. 23/04/2024, n. 10927), che deveritenersi inammissibile il motivo di impugnazione con cui la partericorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicendafattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali suiquali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nelgiudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamentodel complesso istruttorio nel suo insieme; in precedenza anche leSezioni Unite (27/12/2019, n. 34476) hanno affermatoesplicitamente che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà,ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito.Nella specie, inoltre, il motivo è affidato ad una mera censuradell’operato della CTR, con l’indicazione di alcune pronunce di questaCorte, senza alcun riferimento, di contro, alla concreta vicenda edalle ragioni che avrebbero impedito alla contribuente di dispiegareidonee difese (nella specie, tra l’altro, comunque svolte).2. Con il secondo motivo la società lamenta, sempre inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazionedell’articolo 14 comma 4 bis legge 537/93 e articolo 8 comma 2 d.l.16/2013» per avere la CTR escluso qualsiasi rilevanza alla buonaNumero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/2026fede della ricorrente, ‘fatto legittimante l’esercizio del diritto allaData pubblicazione 28/04/2026detrazione in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti’(pag. 7 del ricorso). Inoltre, ‘sulla consistenza oggettiva delleoperazioni nulla poteva contestarsi trattandosi di lavori regolarmentesvolti e certificati e il cui pagamento era stato effettuato in manierareale e regolare’ (ancora pag. 7).2.1. Il motivo non ha pregio.2.2. È opportuno premettere che nella specie l’A.F. hacontestato al contribuente l'indebita detrazione relativamente adoperazioni oggettivamente (non già soggettivamente) inesistenti.Pertanto, da un lato, risulta inconferente il riferimento allabuona fede della contribuente: invero, nel caso di operazionioggettivamente inesistenti l’A.F. ha l'onere di provare chel'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativielementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anchequello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, unavolta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile labuona fede di quest'ultimo (Cass. 18/10/2021, n. 28628, e Cass.11/08/2023, n. 24565); dall’altro la prova contraria (incombentesulla contribuente) dell’effettiva esecuzione dell’operazione èrimasta confinata (nel motivo de quo) in una affermazione sfornitadi qualsiasi supporto probatorio.3. Con il terzo (ed ultimo) motivo la società lamenta ancora«la violazione dell’articolo 14 comma 4 bis legge 537/93 e articolo 8comma 2 d.l. 16/12» stavolta in relazione all’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., in particolare, per l’omessa pronuncia ‘su un puntodecisivo della controversia’ evidenziato nei gradi di merito (pag. 8del ricorso). Afferma di aver dimostrato l’esistenza - mediante laperizia di parte redatta dall’ing. Citrulli e gli assegni emessi neiconfronti della ditta esecutrice dei lavori - delle prestazioni eseguitenei confronti di enti pubblici. Lamenta, poi, che sulla dettadocumentazione l’ADE non abbia osservato nulla nei due gradi dimerito; anzi, l’Ufficio non aveva disconosciuto l’esecuzione dei lavori,Numero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026di qui la deducibilità dei costi in quanto sostenuti per operazioniNumero di raccolta generale 11527/2026soggettivamente inesistenti. Data pubblicazione 28/04/20263.1. Il motivo, formulato in termini alquanto confusi,sovrapponendo la violazione di legge, l’omessa pronuncia su unpunto decisivo della controversia e l’omesso esame di un fattodecisivo, è infondato qualunque sia la sussunzione dello stessoall’interno della cornice normativa dell’art. 360, primo comma, c.p.c.3.2. In primo luogo, non sussiste l’omesso esame (ai sensi deln. 5 dell’art. 360 c.p.c., espressamente indicato nel titolo del motivo)di un fatto decisivo per il giudizio (ovvero la perizia di parte e gliassegni), atteso che, pur volendo ammettere la loro riconducibilitàalla nozione di ‘fatto’ prevista dalla norma, di tali elementi la CTR hatenuto conto. Con riferimento alla perizia di parte, il giudice diappello ha, infatti, evidenziato che essa riporta ‘una valutazione dicongruità effettuato in via meramente ipotetica ed astratta (ovverofondato sul presupposto, aliunde disconosciuto, che i lavoricommissionati dalla [OSCURATO:PERSONA] siano statieffettivamente eseguiti)’ (pag. 5 della sentenza); relativamente agliassegni prodotti in copia, invece, ha affermato la loro irrilevanzaprobatoria atteso che in difetto della ‘facciata posteriore dei titoli’con la girata per l’incasso era plausibile che non fossero statiincassati.3.3. Inoltre, così come il primo, il motivo in scrutinio, sottol’apparente violazione di legge (anch’essa presente nel titolo delmotivo), mira in realtà ad una diversa valutazione del materialeprobatorio ed a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto(circa la prova da parte della contribuente della esistenza delleoperazioni) compiuto dal giudice di merito di secondo grado.Proprio l’avvenuta (e congrua) valutazione delle circostanzeindotte dalla parte privata (perizia ed assegni) segna la manifestainfondatezza della doglianza relativa all’omessa pronuncia su queifatti probatori.Numero registro generale 1071/2018Numero sezionale 3492/2026Numero di raccolta generale 11527/20263.4. Il motivo è, infine, inammissibile anche sotto altro profilo:Data pubblicazione 28/04/2026le censure in cui la doglianza è sviluppata sono, tutte, mosse non giànei confronti della decisione della CTR (mai nemmeno citata nelcorpo del motivo), bensì unicamente nei confronti dell’operatodell’Ufficio.4. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto inrelazione alle spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva.Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto (cfr. Cass. Sez. U. n. 4315/2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citatoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
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