CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE. APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la sua condanna per i reati a lui ascritti ai capi E),F), H) e 3). 2. Considerato che i primi due motivi di ricorso, con i quali si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, sono versati in fatto e volti a chiedere una rivalutazione ed una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, senza che vi sia alcune indicazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito o di manifeste illogicità motivazionali della pronuncia impugnata. 3. Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con an si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8). 3.1. Considerato che il terzo motivo di ricorso afferisce anche alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed è anch'esso manifestamente infondato poiché la valutazione dosimetrica risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 giu