CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto Con sentenza del 07/10/2020 la Corte d'Appello di Roma confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen., in Roma il 31/03/2019. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla sussistenza della contestata aggravante, alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre che alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile, per assenza di specificità, in quanto fondato su censure che, nella sostanza, ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure logiche, ha ricordato come l'imputato avesse rimosso i dispositivi antitaccheggio dalla merce, integrando la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen. della violenza sulle cose. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie, in cui la pena è stata ritenuta congrua alla personalità antisociale dell'imputato, professionalmente dedito al crimine - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 1 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Le circostanze attenuanti generiche risultano concesse con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., mentre il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è fondato sulla impossibilità di svolgere una prognosi positiva nei confronti dell'imputato circa la sua futura astensione da attività delittuose. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00 P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]