CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 del GIP TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso avverso la decisione emessa ex art. 444 cod. proc. pen., attraverso il quale si censura la mancata giustificazione della confisca del cellulare, è manifestamente infondato oltre che generico; che, infatti, non confutata risulta la motivazione resa dal Tribunale che ha disposto la confisca dei cellulari in sequestro perché avevano contribuito ad agevolare la commissione dei reati facilitando i rapporti con fornitori e destinatari della sostanza stupefacente; che il ricorrente, a fronte di logica motivazione fondata sulle risultanze istruttorie sinteticamente enunciate, lungi dal confutare quanto rilevato dal Tribunale, si limita a rivolgere critiche alla confisca solo perché estranea all'accordo delle parti, evenienza impregiudicata da parte del Tribunale che ha, infatti, valorizzato il differente profilo sopra evidenziato; osservato che il secondo motivo attraverso il quale si rivolgono censure alla parte della decisione che avrebbe puntualizzato la misura degli aumenti dei reati satelliti, costituisce deduzione afferente alla motivazione della decisione, profilo indeducibile in sede di legittimità in quanto non palesa alcuna illegalità della pena, conforme alla pattuizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis