CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36618-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], u1/4,y • in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1008/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 36618 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- R.G. 36618/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Milano, confermando la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'accertamento del diritto ad accedere a pensione anticipata di vecchiaia dal giorno successivo alla maturazione dei requisiti di legge, ai sensi dell'art. 1 co. 8, d. Igs. n.503 del 1992, senza la dilazione della finestra annuale di cui all'art. 12, co. 1, del d.l. n.78 del 2010; la Corte territoriale, pur consapevole del principio espresso da questa Corte (Cass. n. 29191 e n. 32591/2018) ha ritenuto di confermare il proprio contrario giudizio, sul presupposto della mancanza, nel sistema, di una norma che preveda espressamente l'applicazione alla pensione anticipata di invalidità del regime delle c.d. finestre mobili, riconoscendo il diritto a percepire la pensione di vecchiaia a far data dal mese successivo alla maturazione, in capo all'originario beneficiario, del requisito di legge; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 112 c.p.c." per non essersi la Corte territoriale pronunciata sul motivo d'appello con cui lo stesso aveva dedotto l'applicabilità alla fattispecie dell'incremento del requisito anagrafico per le accresciute aspettative di vita alla stregua degli indici ISTAT; al riguardo, invoca il D.M. 6/12/2011, emesso in attuazione del comma 12 bis dell'art. 12, del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/7/2010, n. 122, che prevede che «i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, comma 12 bis ... del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122... sono incrementati di tre mesi»; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta "Violazione dell'art. 22 ter - secondo comma - del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 e dell'art. 12 commi 12 bis e 12 quater del DL 31 maggio 2010 n. 78" per avere la Corte territoriale disatteso l'applicazione alla fattispecie delle norme richiamate in epigrafe, le quali hanno disciplinato il meccanismo del periodico adeguamento dei requisiti di accesso alla prestazione agli incrementi delle aspettative di vita, operante anche nei confronti dei soggetti afflitti da minorazioni fisiche; col terzo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'INPS contesta "Violazione dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n.122", propugnando un'interpretazione letterale della normativa che, nel richiamare le pensioni di vecchiaia e fissare, rispetto ad esse, le relative "finestre" di pensionamento, non distingue le pensioni anticipate, mentre il riferimento delle finestre alle regole proprie degli "specifici ordinamenti" dovrebbe essere inteso come inerente anche al regime della pensione anticipata per gli invalidi; il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono fondati; questa Corte si è pronunciata sulla questione ivi prospettata, statuendo che: « La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla 1. n. 102 del 2009, atteso che la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità (in tal senso Cass. n. 31001 del 2019; Cass. n. 26414 e n. 28078 del 2020); il terzo motivo è parimenti fondato; alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, le pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla I. n. 122 del 2010 (ex plurimis, cfr. Cass. n. 29191 e n. 32591 del 2018, Cass. n. 31001 del 2019 seguita da Cass. 26 agosto 2020, n. 17796); questa Corte ha affermato che «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della 1. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in 1. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"»; l'ampiezza del dato normativo induce ritenere che in essa rientrino anche i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80°/0", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502 del 1993 in relazione allo stesso settore privato; in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, la quale statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità; in considerazione dell'accoglimento del ricorso, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, all'Adunanza camerale del 21 otto