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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 18297/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. del 19/1/2023 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenuta la continuazione interna, con la diminuente del rito, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.667,00 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché con confisca del danaro in sequestro per il reato. p. e p. ex art. 73 comma 1 e 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché illecitamente deteneva all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] a lui in uso sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr. 193,00 corrispondenti a n. 1868,2 dosi medie singole e sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr. 49,94 corrispondenti a n. 250,7 dosi medie singole; in Marcianise, il 21.3.2022.

2. Ricorre il Farina a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 240 cod.pen. ed il difetto della motivazione sub specie della carenza ed illogicità dei motivi sottesi alla disposta confisca del denaro caduto in sequestro e di proprietà del Farina.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

In punto di ammissibilità dello stesso, va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348).

E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884).

Va anche ricordato che, secondo le argomentazioni più volte ribadite da questa Corte (vedasi le sentenze n. 6618/2014; n. 17266/2010; n. 42804/2008; n. 10531/2007), pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/03 al testo dell'art. 445, co. 1, cod. proc. pen., con l'estensione dell'applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. (e non più soltanto a quelle previste dal comma 2 del citato art. 240 cod. pen. come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati, di tal che la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179, D'Ambrosio, rv. 245387).

In particolare, va ricordato che "anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. 4 n. 41560 del 26/10/2010); e che "la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" Orbene, detti principi di diritto non sono stati correttamente applicati nel caso di specie.

Secondo quanto si legge in sentenza è stata disposta la confisca del danaro "in quanto profitto del reato".

La confisca, pertanto, è avvenuta, ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., che prevede la confisca delle cose che servirono per commettere reato e di quelle che ne costituiscono il profitto, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato(Sez.

Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707).

È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede.

Nella specie va evidenziato che è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti.

Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provvedimento impugnato, in relazione al danaro, per cui si tratterebbe di profitto del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. per un precedente analogo questa Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; conf.

Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; conf.

Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 che ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato).

In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204)

2. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione.

Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma potrebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo.

Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90. che prevede che: "7-bis.

Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto".

In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è an- che prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90.

L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge".

3. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex artt. 444 cod. proc. pen. del 19/1/2023 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicava a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta dell'imputato e con il consenso del PM, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenuta la continuazione interna, con la diminuente del rito, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.667,00 di multa, con confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro, nonché con confisca del danaro in sequestro per il reato. p. e p. ex art. 73 comma 1 e 1 bis D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, perché illecitamente deteneva all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] a lui in uso sostanza stupefacente del tipo hashish pari a gr. 193,00 corrispondenti a n. 1868,2 dosi medie singole e sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a gr. 49,94 corrispondenti a n. 250,7 dosi medie singole; in Marcianise, il 21.3.2022. 2. Ricorre il Farina a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 240 cod.pen. ed il difetto della motivazione sub specie della carenza ed illogicità dei motivi sottesi alla disposta confisca del denaro caduto in sequestro e di proprietà del Farina. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. In punto di ammissibilità dello stesso, va ricordato che la sentenza di pat- teggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassa- zione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. Un. n. 21368 del 26/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279348). E' stato peraltro sottolineato anche che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la misura di sicurezza della confisca del denaro irrogata in una fattispecie quale quella della detenzione a fini di spaccio ex art. 73 Dpr. 309/90- è rilevabile d'ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275884). Va anche ricordato che, secondo le argomentazioni più volte ribadite da questa Corte (vedasi le sentenze n. 6618/2014; n. 17266/2010; n. 42804/2008; n. 10531/2007), pur alla luce della novella apportata dalla L. 134/03 al testo dell'art. 445, co. 1, cod. proc. pen., con l'estensione dell'applicabilità, in caso di pena patteggiata, della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen. (e non più soltanto a quelle previste dal comma 2 del citato art. 240 cod. pen. come ipotesi di confisca obbligatoria), il giudice ha l'obbligo di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di determinati beni sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, le ragioni per cui non possono reputarsi attendibili le giustificazioni eventualmente addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati, di tal che la schematicità della motivazione propria del rito differenziato ex art. 444 c.p.p. non può estendersi semplicisticamente all'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale (Cass. Sez. 5, 3.11.2009 n. 47179, D'Ambrosio, rv. 245387). In particolare, va ricordato che "anche con la sentenza di patteggiamento il giudice che disponga la confisca facoltativa delle cose sequestrate deve motivare sulla circostanza che la libera disponibilità del bene possa costituire un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa e la sua valutazione, se correttamente e logicamente motivata, si sottrae al sindacato di legittimità" (Sez. 4 n. 41560 del 26/10/2010); e che "la confisca facoltativa di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen. è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" Orbene, detti principi di diritto non sono stati correttamente applicati nel caso di specie. Secondo quanto si legge in sentenza è stata disposta la confisca del danaro "in quanto profitto del reato". La confisca, pertanto, è avvenuta, ai sensi dell'art. 240, comma 2, cod. pen., che prevede la confisca delle cose che servirono per commettere reato e di quelle che ne costituiscono il profitto, che è costituito dal lucro, cioè dal vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato(Sez. Un. 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707). È pertanto certamente ammessa la confisca del denaro che costituisca provento del reato di vendita di sostanze stupefacenti quando tale sia il reato per cui si procede. Nella specie va evidenziato che è contestata una mera detenzione, a fini di spaccio, e non una cessione, anche pregressa, di sostanze stupefacenti. Non è dato, dunque, comprendere su cosa si basi l'affermazione del provvedimento impugnato, in relazione al danaro, per cui si tratterebbe di profitto del reato di detenzione illecita al fine di spaccio di sostanze stupefacenti (cfr. per un precedente analogo questa Sez. 4 n. 3971 del 12/1/2021, Mannolo, n. m.; conf. Sez. 4, n. 40912 del 19/9/2016, Ka, Rv. 267900; conf. Sez. 2, n. 41778 del 30/9/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265247 che ha annullato senza rinvio la confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Rv. 272204) 2. La motivazione del provvedimento impugnato in punto di confisca del da- naro, pur in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90, è dunque errata perché l'imputazione di vendita o di cessione di sostan- za stupefacente, cui sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato, è, infatti, del tutto estranea alla regiudicanda, che attiene ad una mera detenzione al fine di cessione. Ne deriva che la somma rinvenuta nella di- sponibilità dell'imputato, anche ad ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non costituisce il profitto del reato in contestazione ma potrebbe costituirlo di altre, pregresse condotte illecite di cessione di droga, con l'introito del relativo corrispettivo. Viene quindi a mancare il nesso tra il reato ascritto all'imputato e la somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità, che non poteva pertanto essere confiscata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. Tuttavia, in ipotesi come quella che ci occupa, va ricordato che le somme di denaro sono sottoponibili a confisca obbligatoria "per equivalente" ai sensi dell'ultima parte dell'art. 73 comma 7 bis DPR 309/90. che prevede che: "7-bis. Nel caso di condanna o di appli- cazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 1 Dpr. 309/90 è an- che prevista come possibile la "confisca per sproporzione", o "allargata", di cui all'art. 240bis co. 1 cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12 sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 3061 -richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, dall'art. 85 bis DPR 309/90. L'art. 85 Dpr. 309/90, inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di co- dice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103", con decorrenza dal 06/04/2018, prevede, infatti, che: "1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge". 3. Il giudice del rinvio, pertanto, sarà chiamato a valutare, e a darne conto in motivazione, se la somma di danaro in sequestro sia altrimenti confiscabile al- la luce delle norme richiamate P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamen