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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23913/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto,taggravato, ha, applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, c.p. in equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva, rideterminato, riducendola, la pena alla predetta inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenzak ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione dell'articolo 99 cod. pen.

Col motivo di appello si era chiesta la disapplicazione della recidiva,posto che il fatto contestato, di modestissima gravità, sembrava poter impedire quel giudizio di maggiore pericolosità sociale che deve sottendere necessariamente l'applicazione della disciplina della recidiva; la Corte di appello ha ritenuto che, invece, l'episodio in esame sarebbe sintomo di una ckecresciuta pericolosità sociale dell'imputata che avrebbe continuato a delinquere anche dopo i fatti di causa, riportando due ulteriori condanne per furto, e dunque impossibile per questo motivo disapplicare la recidiva.

3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.

I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Ed invero, la Corte di appello, a fronte, da un lato, dello specifico motivo formulato con l'atto di appello - con cui si era contestato il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica, infrquinquennale applicata dal primo giudice sulla base della generica affermazione che l'imputata avrebbe dimostrato impermeabilità ai monito dell'autorità in assenza di qualsiasi / volontà di mutare la condotta di vita e di improntare il proprio comportamento al rispetto della legge — , e, dall'altro, della segnalata modestia del fatto in contestazione — risoltosi nella sottrazione dai banchi di un supermercato di generi alimentari — che aveva indotto la medesima Corte a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., si è limitata ad osservare che l'imputata ha continuato a delinquere anche dopo i fatti di causa; laddove la valutazione della recidiva implica necessariamente — per definizione - un giudizio che afferisce alla condotta tenuta dal reo fino alla commissione dell'ultimo reato rispetto al quale essa è ravvisata, giudizio che non può in alcun modo esaurirsi nella rilevazione del comportamento successivo al fatto per cui è processo, anche se consistito nell'ulteriore commissione di reati della medesima specie.

Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla !a sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], che l'aveva dichiarata colpevole del reato di furto,taggravato, ha, applicata l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, c.p. in equivalenza alla contestata aggravante e alla recidiva, rideterminato, riducendola, la pena alla predetta inflitta, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenzak ricorre per cassazione l'imputata, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la violazione dell'articolo 99 cod. pen. Col motivo di appello si era chiesta la disapplicazione della recidiva,posto che il fatto contestato, di modestissima gravità, sembrava poter impedire quel giudizio di maggiore pericolosità sociale che deve sottendere necessariamente l'applicazione della disciplina della recidiva; la Corte di appello ha ritenuto che, invece, l'episodio in esame sarebbe sintomo di una ckecresciuta pericolosità sociale dell'imputata che avrebbe continuato a delinquere anche dopo i fatti di causa, riportando due ulteriori condanne per furto, e dunque impossibile per questo motivo disapplicare la recidiva. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Ed invero, la Corte di appello, a fronte, da un lato, dello specifico motivo formulato con l'atto di appello - con cui si era contestato il riconoscimento della recidiva reiterata, specifica, infrquinquennale applicata dal primo giudice sulla base della generica affermazione che l'imputata avrebbe dimostrato impermeabilità ai monito dell'autorità in assenza di qualsiasi / volontà di mutare la condotta di vita e di improntare il proprio comportamento al rispetto della legge — , e, dall'altro, della segnalata modestia del fatto in contestazione — risoltosi nella sottrazione dai banchi di un supermercato di generi alimentari — che aveva indotto la medesima Corte a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., si è limitata ad osservare che l'imputata ha continuato a delinquere anche dopo i fatti di causa; laddove la valutazione della recidiva implica necessariamente — per definizione - un giudizio che afferisce alla condotta tenuta dal reo fino alla commissione dell'ultimo reato rispetto al quale essa è ravvisata, giudizio che non può in alcun modo esaurirsi nella rilevazione del comportamento successivo al fatto per cui è processo, anche se consistito nell'ulteriore commissione di reati della medesima specie. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla !a sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello
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