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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39919/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17635/23 Fadl OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo all'unico motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17635/23 Fadl OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, con riguardo all'unico motivo di censura attinente al trattamento sanzionatorio, che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata concessione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato che non sono emersi elementi positivi tali da consentire il riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. a fronte di pregresse condanne così da non permettere un trattamento più favorevole di quello applicato; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 39919/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris