CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 19375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; letteX=M le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 25 settembre 2023 il Presidente del Tribunale di Bari ha dichiarato la propria incompetenza a decidere l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Sorveglianza di Bari del 2 maggio 2023 con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito di un procedimento ivi pendente. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo sei motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito illegittimità, abnormità, erroneità e nullità della decisione impugnata, stante la ricorrenza di un error in iudicando e la violazione di plurime disposizioni normative, oltre che dell'interpretazione resa dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, in modo specifico lamentando che il Presidente del Tribunale di Bari avrebbe reso una decisione non effettiva, per avere erroneamente dichiarato la propria incompetenza, invece funzionalmente rimessagli (unitamente al Presidente della Corte di appello) dalla norma dell'art. 99 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, senza sapere indicare a quale giudice effettivamente pertenga la trattazione del presente procedimento. Tale giudice, del resto, non potrebbe neanche essere individuato nella persona del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, essendo palese come, in tale caso, vi sia la possibilità di coincidenza tra la persona del decidente chiamato a trattare l'opposizione e quello che aveva preventivamente deciso il provvedimento opposto. Con la seconda censura il Valente ha dedotto illegittimità, erroneità e nullità dell'ordinanza impugnata per ricorrenza di vizio motivazionale, atteso che, in coerenza con quanto dedotto nel primo motivo di ricorso, il Presidente del Tribunale di Bari avrebbe declinato la propria competenza a decidere senza saper offrire nessuna congrua argomentazione a supporto, di fatto limitandosi alla rappresentazione di una motivazione solo generica e apparente. Con le ulteriori quattro doglianze il Valente ha eccepito illegittimità, erroneità e nullità sia del decreto del Tribunale di Sorveglianza di Bari - dichiarativo dell'inammissibilità della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - che della successiva ordinanza di incompetenza emessa dal Presidente del Tribunale di Bari, lamentando, sotto vari profili di merito, l'illegittimità dei suddetti provvedimenti, .in particolar modo lamentando l'erroneità della pronuncia con cui era stata dichiarata l'inammissibilità della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per essere il suo difensore iscritto nell'albo dei difensori abilitati al gratuito patrocinio nella sola materia civile. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con controricorso che l'impugnazione del Valente venga dichiarata inammissibile, ovvero che la stessa sia rigettata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto con modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. 2. Ed infatti, il ricorrente ha ritenuto di applicare le previsioni del codice di procedura civile, provvedendo a notificare il ricorso al Ministero della giustizia presso l'organo che ne ha la rappresentanza processuale, cioè l'Avvocatura dello Stato, e depositando lo stesso ai sensi dell'art. 134 disp. att. cod. proc. civ. presso la cancelleria civile di questa Corte di Cassazione. Le forme processuali adottate per l'impugnazione, tuttavia, non sono corrette atteso che, secondo un orientamento giurisprudenziale cui il Collegio ritiene di aderire, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere presentato, pertanto, nel termine previsto dall'art. 99, comma 4, D.P.R. n. 115 del 2002, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi degli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. (cfr., in questi termini: Sez. 4, n. 16616 del 27/02/2019, Confortino, Rv. 275571-01; Sez. 4, n. 3628 del 22/10/2015, dep. 2016, Messana, Rv. 265793-01). Nel caso di specie, il ricorso è stato tempestivamente notificato alle altre parti, ma non è stato depositato nella cancelleria del giudice che lo ha emesso, poi venendo depositato presso la cancelleria civile di questa Suprema Corte quando erano oramai decorsi i termini di impugnazione previsti dal suddetto art. 99, comma 4, cod. proc. pen. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto ed in quanto presentato con atto non depositato presso la cancelleria del giudice competente, come prescritto dall'art. 582 cod. proc. pen. L'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. prevede, infatti, l'applicazione della sanzione dell'inammissibilità nel caso di inosservanza delle disposizioni dettate a disciplina dei tempi e modi di presentazione dell'impugnazione. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Non sussistono i presupposti per la rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, avendo esso proposto un controricorso, e cioè una memoria difensiva avente modalità non conformi a quelle dettate a disciplina della materia. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in