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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2025

Cassazione n. 11685/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Sale rio ha confermato l'ordinanza custodiale emessa il 25 ottobre 2024 nei confronti dell'indagato per i reati di turbativa d'asta, falso in atto pubblico e cornmione, contestati ai capi 3,7,8,9 e 12 dell'imputazione provvisoria, con esclusione per il capo 12 dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

1.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. per. non risultando elementi a carico di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA].

L'aggravante è stata desunta dagli esiti di intercettazioni e dalla sentenza del Tribunale di Nocera in data 10 giugno 2024, che ha accertato il concorso esterno del Marrazzo e la circostanza che la cooperativa Pe.De.Ma. fosse strumento a disposizione del clan camorristico Fezza-[OSCURATO:PERSONA], ma non risulta provata la consapevolezza del ricorrente di tali cointeressenze.

La contiguil:à del Marrazzo è stata desunta dal commento del ricorrente all'affernnazierie del Marrazzo sul pestaggio del Calce e assegnando particolare significat vità al colloquio in cui il Marrazzo gli riferiva di aver spiegato al nuovo sindaco le rdgioni per le quali aveva dovuto appoggiare il suo antagonista ovvero perché 'faceva parte di un sistema" e di aver ripreso a lavorare con il comune dopo detto chiarimento.

Da tali colloqui si ricava, invece, l'allontanamento del Marrazi , o dal "sistema" e la prova che il ricorrente non sapeva di tale contiguità niafiosa, altrimenti non avrebbe avuto senso la confidenza del Marrazzo, sicché se«) dal giorno della conversazione (21 aprile 2021) ebbe consapevolezza di tale appartenenza e ciò incide sulla configurabilità dell'aggravante, incompatibile con le condotte contestate ai capi 7,8,e 9 di gran lunga precedenti alle conversazioni intercettate.

1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vi.do di motivazione in relazione alle esigenze cautelari per avere il Tribunale tra Scurato l'avvenuto pensionamento del ricorrente e di altri coindagati, dipier denti comunali, trattandosi di circostanza che esclude il pericolo di reiterazione.

2. Con atto del 17 febbraio 2025 il difensore del Tramontano ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere stata nelle more revocata la misura cautllare, come da provvedimento allegato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta revoca della misura cautelare e la rinuncia all'innpugneHone.

Tuttavia, all'inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo la sopravvenuta carenza di interesse a lui imputabile, sicché non è configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244).

E' stato, infatti, chiarito che la nozione di "carenza d'in:E!resse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o pe-ché la stessa ha già trovato concreta attuazione o in quanto ha perso ogni rileva -1;.a per il superamento del punto controverso, come nel caso di specie.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, 28 febbraio 2025 Il consiglier

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Sale rio ha confermato l'ordinanza custodiale emessa il 25 ottobre 2024 nei confronti dell'indagato per i reati di turbativa d'asta, falso in atto pubblico e cornmione, contestati ai capi 3,7,8,9 e 12 dell'imputazione provvisoria, con esclusione per il capo 12 dell'aggravante di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ne chiede l'annullamento per due motivi. 1.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. per. non risultando elementi a carico di soggetti diversi da [OSCURATO:PERSONA]. L'aggravante è stata desunta dagli esiti di intercettazioni e dalla sentenza del Tribunale di Nocera in data 10 giugno 2024, che ha accertato il concorso esterno del Marrazzo e la circostanza che la cooperativa Pe.De.Ma. fosse strumento a disposizione del clan camorristico Fezza-[OSCURATO:PERSONA], ma non risulta provata la consapevolezza del ricorrente di tali cointeressenze. La contiguil:à del Marrazzo è stata desunta dal commento del ricorrente all'affernnazierie del Marrazzo sul pestaggio del Calce e assegnando particolare significat vità al colloquio in cui il Marrazzo gli riferiva di aver spiegato al nuovo sindaco le rdgioni per le quali aveva dovuto appoggiare il suo antagonista ovvero perché 'faceva parte di un sistema" e di aver ripreso a lavorare con il comune dopo detto chiarimento. Da tali colloqui si ricava, invece, l'allontanamento del Marrazi , o dal "sistema" e la prova che il ricorrente non sapeva di tale contiguità niafiosa, altrimenti non avrebbe avuto senso la confidenza del Marrazzo, sicché se«) dal giorno della conversazione (21 aprile 2021) ebbe consapevolezza di tale appartenenza e ciò incide sulla configurabilità dell'aggravante, incompatibile con le condotte contestate ai capi 7,8,e 9 di gran lunga precedenti alle conversazioni intercettate. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vi.do di motivazione in relazione alle esigenze cautelari per avere il Tribunale tra Scurato l'avvenuto pensionamento del ricorrente e di altri coindagati, dipier denti comunali, trattandosi di circostanza che esclude il pericolo di reiterazione. 2. Con atto del 17 febbraio 2025 il difensore del Tramontano ha dichiarato di rinunciare al ricorso per essere stata nelle more revocata la misura cautllare, come da provvedimento allegato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stante l'intervenuta revoca della misura cautelare e la rinuncia all'innpugneHone. Tuttavia, all'inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non essendo la sopravvenuta carenza di interesse a lui imputabile, sicché non è configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez 1, n. 15908 del 22/02/2024, Sorti, Rv. 286244). E' stato, infatti, chiarito che la nozione di "carenza d'in:E!resse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o pe-ché la stessa ha già trovato concreta attuazione o in quanto ha perso ogni rileva -1;.a per il superamento del punto controverso, come nel caso di specie. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, 28 febbraio 2025 Il consiglier
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