CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 22692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che confermava la responsabilità del prevenuto per il delitto di truffa, riducendo la pena inflittagli; -rilevato che la pur sintetica motivazione rassegnata dalla Corte di merito in punto di sussistenza della recidiva è esplicativa della valutazione operata dai giudici d'appello circa la non occasionalità della ricaduta e l'accresciuta capacità a delinquere dell'imputato, gravato da molteplici precedenti, anche specifici; considerato che le censure difensive non segnalano alcuna circostanza di rilievo pretermessa dai giudici territoriali e suscettibile d'incrinare il giudizio di continuità della spinta a delinquere e d'ingravescente pericolosità dell'autore, con conseguente genericità della doglianza, attestata sul mero richiamo all'elaborazione giurisprudenziale in materia; ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Maggio 2024 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA] ente