Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 17040/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

l ricorso n. 31238/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/1/2021, depositata il 13 maggio 2021.

Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 31238/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 523/1/2021, depositata il 13 maggio 2021. Visto l’atto depositato il 5 giugno 2024 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorsodichiarando di aver conciliato la controversia; considerato chenon si deve provvedere sulle spese, avendo la parte controricorrente aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 17040/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris