CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 09721/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza in data 7 ottobre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, in data 14 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata estorsione e danneggiamento aggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del delitto di cui all'art.56- 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento costitutivo della minaccia, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare a pagina 4 della sentenza impugnata ha evidenziato come la condotta del prevenuto integrasse tutti gli elementi della tentata estorsione, tra i quali la minaccia di un danno ingiusto nei confronti dei dipendenti comunali, come emerso dalle dichiarazioni testimoniali rese; Considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il delitto di danneggiamento, è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello ha logicamente escluso l'esimente valorizzando la non particolare tenuità dell'episodio e la non estemporaneità della condotta, elementi certamente idonei a fondare il diniego; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]