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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025

Cassazione n. 22798/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. n.285/1992.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello.

In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare l'assenza di una sintomatologia tali da giustificare la richiesta di accertamenti ospedalieri - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla constatazione dello stato del ricorrente; il quale presentava sintomi (occhi lucidi e arrossati, stato di agitazione, possesso di due siringhe già utilizzattper assunzione endovena, guida incerta con andatura zigzagante) da ricondurre univocamente alla precedente assunzione di stupefacenti.

Con conseguente coerenza delle conclusioni della Corte territoriale con il principio in base al quale, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929; Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099).

Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrata, atteso il pericolo cagionato per l'incolumità degli utenti della strada.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ,za titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.187, comma 8, d.lgs. n.285/1992. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. In particolare, il profilo di fatto illustrato in sede di motivo di ricorso - atteso a contestare l'assenza di una sintomatologia tali da giustificare la richiesta di accertamenti ospedalieri - è stato analiticamente affrontato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato, con motivazione non illogica, il carattere decisivo da attribuire alla constatazione dello stato del ricorrente; il quale presentava sintomi (occhi lucidi e arrossati, stato di agitazione, possesso di due siringhe già utilizzattper assunzione endovena, guida incerta con andatura zigzagante) da ricondurre univocamente alla precedente assunzione di stupefacenti. Con conseguente coerenza delle conclusioni della Corte territoriale con il principio in base al quale, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 43486 del 13/06/2017, Giannetto, Rv. 270929; Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284099). Il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto e alla pericolosità della condotta riscontrata, atteso il pericolo cagionato per l'incolumità degli utenti della strada. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ,za titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 22798/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris