CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 1965
Cassazione n. 04503/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di truffa, oltre che manifestamente infondato, è anche reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e congruamente esaminati dalla Corte territoriale che con motivazione logica e giuridicamente corretta li ha disattesi, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, non essendo connotati da uno specifico confronto con la complessità delle argomentazioni poste dai giudici di appello a base del loro convincimento (si veda pag. 6 della impugnata sentenza); che, infatti, la Corte territoriale, in linea con l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità (si veda ex plurimis, Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata) ha valorizzato il dato altamente indiziario della titolarità della Postepay u cui è confluito l'accredito della somma costituente l'ingiusto profitto, nell'ambito di un quadro ricostruttivo della vicenda lineare e coerente, corroborato da altri elementi di fatto e logici, che globalmente considerati consentono di validare l'affermazione di responsabilità nel senso ritenuto dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicemb