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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 30324/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza in data 18/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e in tentativo di estorsione aggravata.

La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen..

La violazione viene individuata in relazione alla recidiva reiterata, che si assume erroneamente contestata in mancanza di una precedente sentenza di condanna dichiarativa della recidiva semplice.

Aggiunge che non è neanche riconoscibile la recidiva specifica in relazione ai precedenti penali dell'imputato, che -si assume- non sono della stessa specie di quello per cui si procede e in quanto esclusa in primo grado dal Pubblico ministero, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 dell 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza in data 18/02/2022 del G.i.p. del Tribunale di Roma, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina aggravata e in tentativo di estorsione aggravata. La sentenza viene impugnata dall'imputato che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 99 cod.pen.. La violazione viene individuata in relazione alla recidiva reiterata, che si assume erroneamente contestata in mancanza di una precedente sentenza di condanna dichiarativa della recidiva semplice. Aggiunge che non è neanche riconoscibile la recidiva specifica in relazione ai precedenti penali dell'imputato, che -si assume- non sono della stessa specie di quello per cui si procede e in quanto esclusa in primo grado dal Pubblico ministero, nel corso dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Da tale rilievo discende l'inammissibilità del ricorso in relazione a entrambi i motivi, dovendosi ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2 - , Sentenza n. 42046 dell 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). A ciò deve aggiungersi che entrambi i motivi di impugnazione si risolvono in una valutazione delle emergenze procedimentali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito, così che lasciano il ricorso al di fuori del perimetro di giudizio consentito in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 30324/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris