CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2025
Cassazione n. 22688/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; rilevato che, con il primo motivo di ricorso, la Difesa lamenta la violazione e/o l'erronea applicazione della legge penale e la sussistenza di vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla valutazione del quadro probatorio operata dalla Corte di merito; ritenuto che esso non sia consentito in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è finalizzato a prefigurare una lettura alternativa, estranea al sindacato di legittimità, delle fonti probatorie, correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 2 del provvedimento impugnato, in cui la Corte di merito ha esaustivamente indicato gli elementi posti a fondamento della responsabilità penale dell'imputato); rilevato, altresì, che con il secondo motivo, il ricorso lamenta la violazione e/o l'erronea applicazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della desistenza volontaria prevista dall'art. 56, terzo comma, cod. pen.; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, atteso che il reato contestato si era consumato al momento in cui l'imputato aveva fornito le false generalità, per cui la condotta da lui tenuta successivamente, allorché si era recato presso gli uffici di polizia, non poteva più configurare alcuna desistenza volontaria a norma dell'art. 56, comma terzo, cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 maggio 2025 Il consigliere esterisore [OSCURATO:PERSONA]