CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; t/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza d Sassari - adito, ai sensi dell'art. 18-ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato a visto di controllo sulla corrispondenza - confermava il trattenimento di una missiva al reclamante diretta. Quest'ultima era stata considerata, dal Magistrato di sorveglianza competente, ambigua nel suo contenuto comunicativo, per la presenza di riferimenti, di dubbia interpretazione, a luoghi e persone; giudizio condiviso dal Tribunale, che riteneva conclusivamente il trattenimento necessario alla salvaguardia delle esigenze di ordine e sicurezza previste dalla legge. 2. L'interessato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, deducendo, nell'unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe reso una motivazione solo apparente, come tale gravemente lesiva della posizione soggettiva del ricorrente (il trattenimento della corrispondenza sarebbe, tra l'altro, elemento valorizzato in sede di proroga del regime penitenziario differenziato) e dello stesso mittente (neppure informato della misura adottata). Il sistema vigente, ove interpretato nel senso di legittimare una decisione in tali termini adottata, risulterebbe incostituzionale, perché discriminatorio, lesivo della libertà di corrispondenza e delle garanzie in tema di sua limitazione, violativo dei diritti di azione e difesa dei soggetti coinvolti, anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, nonché del principio della responsabilità penale personale; il sistema non sarebbe nemmeno in linea con gli obblighi internazionali dello Stato, con riferimento agli artt. 8 e 13 CEDU, che sanciscono il rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza e garantiscono la tutela giurisdizionale. Il ricorrente sollecita dunque questa Corte a sollevare il relativo incidente di costituzionalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 2. L'ordinanza impugnata si è esattamente conformata al principio di diritto secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto, la decisione di non inoltro, o di mancata consegna, può essere legittimamente adottata sulla base di elementi concreti, che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527-01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479-01). Il Tribunale di sorveglianza adeguatamente motiva al riguardo, individuando gli elementi suddetti e osservando come essi si prestino a mascherare contenuti celati di comunicazione. Per quanto riguarda il trattenimento di missive dirette al detenuto, è stato anche rilevato, in linea generale, che il testo dell'atto comunicativo non può essere analiticamente esplicitato, pena la vanificazione della misura di rigore, e che, ai fini del soddisfacimento dell'onere motivatorio, è sufficiente che esso sia richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse perseguite (Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278-01; Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692-01). Tale condizione risulta nella specie soddisfatta. 3. Occorre poi rilevare che il detenuto destinatario dello scritto non è legittimato a far valere, in vece del mittente, pretese violazione dei diritti costituzionali di quest'ultimo. Le proposte eccezioni di legittimità costituzionale sono, in queste parte, irrilevanti. 4. Rispetto allo stesso' destinatario, questa Corte h a già ritenuto manifestamente infondate le medesime eccezioni (Sez. 1, n. 47748 del 05/12/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252188-01). Palesemente non è ravvisabile il contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost., concernente il principio di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge, essendo il ricorrente non solo detenuto, ma altresì sottoposto allo speciale regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., e ciò ben consente al legislatore di adottare cautele volte a contrastare il giudizio di pericolosità formulato nei suoi confronti. Né la pretesa violazione dell'art. 15 Cost., concernente la libertà e la segretezza della corrispondenza, essendo stabilito che, in determinati casi, dette guarentigie possano essere limitate, con atto motivato del giudice, in funzione della tutela di interessi pubblici prevalenti, quali l'esigenza di garantire la sicurezza della collettività nazionale e dell'istituto carcerario nel quale il ricorrente è rinchiuso. Né l'offesa al diritto di azione o di difesa (artt. 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, Cost.), essendo garantiti l'impugnativa giurisdizionale e il successivo ricorso per cassazione. Né è pregiudicato l'art. 117 Cost., in rapporto agli artt, 8 e 13 CEDU, richiamando tali disposizioni principi e valori già ampiamente recepiti e fatti propri dalla Costituzione stessa; d'altra parte„ l'art. 8, citato, espressamente riconosce che l'autorità pubblica possa ingerirsi nella corrispondenza di una persona qualora sussistono ragioni di pubblica sicurezza, di prevenzione di reati, nonché di difesa dell'ordine pubblico. Totalmente inconferente appare, infine, l'invocazione del principio di personalità della responsabilità penale, di cui all'art. 27, primo comma, Cost.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e