CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato quella del Tribunale di Locri, che lo condannava alla pena di anni tre e mesi due di reclusione per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle argomentazioni difensive - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per li ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011„ Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dai ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). Il motivo di ricorso è volto anche a prefigurare una rilettura alternativa delle fonti di prova, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, I quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esdkltato le ragioni del suo convincimento alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata. Per altro, le doglianze si sostanziano in una denuncia di travisamento senza che siano assicurati dal ricorso i requisiti richiesti dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte. Infatti, il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta iiiogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radica e "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01; Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 - 07; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035). Anche la doglianza in ordine alla 'fallibilità' dell'imputato è manifestamente infondata, per il consolidato principio per cui il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs, 12 settembre 2607, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti, Rv. 273188 - 01; Sez. 5, n. 9279 del 08/01/2009, Carottini, Rv. 243160 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che I secondo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. La Corte di appello ha fornito giustificazione della sua decisione, ancorandola in maniera tutt'altro che illogica alla ritenuta gravità dei fatti, attenendosi ai principi '3ffermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200). La Corte ritiene che non esistano, inoltre, elementi positivi volti a giustificare la concessione delle attenuanti generiche, la mancata concessione delle stesse è quindi congrua al dato normativo e giurisprudenziale, non potendo essere i citati elementi positivi individuati nella incensuratezza, per dettato normativo - cfr. Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01 - a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 (conf.: N. 39566 dei 2017 Rv. 270986 - 01, N. 44071 del 2014 Rv. 260610 - 01). Quanto alla dosimetria della pena si tratta di sanzione pari al minimo edittate con aumento minimo per la continuazione fallimentare per la quale non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte dei giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui ali'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 dei 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), risultando Il parametro valutativo desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo (Sez. 3, n. 38251 dei 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa del